Sentenza n. 6775/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l''annullamento: della Determinazione dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, ivi compresi i relativi Allegati – Parte integrante (A, B e C), con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, con imposizione del pagamento di € 41.663,90, nonché gli atti presupposti relativi al meccanismo del payback sanitario per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Puglia che quantificava a suo carico l'importo dovuto nell'ambito del payback sanitario per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, imponendone il pagamento entro trenta giorni. Sono stati impugnati anche i decreti ministeriali, l'accordo Stato-Regioni, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza permanente Stato-Regioni e la circolare ministeriale posti a fondamento della determinazione regionale. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere pagato alla Regione l'importo ridotto, pari al 25 per cento della somma originariamente richiesta, previsto dalla normativa sopravvenuta, chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla normativa sopravvenuta ha determinato una situazione di fatto e di diritto nuova, rendendo certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e facendo venir meno l'utilità concreta della decisione di annullamento. Il Collegio ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché questa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento non è stato considerato evento satisfattivo della pretesa originaria, che consisteva nell'ottenere l'annullamento degli atti e nel non effettuare alcun pagamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Prevede gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato quale ulteriore fondamento degli obblighi di payback sanitario per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...].
Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi agli anni considerati; nel processo già pendente rende inutile la pronuncia richiesta, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il pagamento, da parte del ricorrente, dell'importo ridotto previsto da una normativa sopravvenuta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso quando rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta e priva il ricorrente dell'utilità concreta della decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse conseguente a un pagamento non equivale alla cessazione della materia del contendere se il pagamento non soddisfa la pretesa demolitoria originariamente azionata e non deriva dall'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
- Quando la domanda di annullamento era diretta a evitare integralmente il pagamento imposto dall'amministrazione, il versamento parziale o ridotto previsto dalla legge sopravvenuta non costituisce soddisfazione della pretesa sostanziale, ma può comunque rendere inutile la pronuncia giudiziale e condurre all'improcedibilità del ricorso.
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