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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38217/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Prime censure: travisamento della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni che avrebbero dimostrato che i prelevamenti erano stati impiegati per fini sociali; assenza di prova del dolo e del nesso causale tra le distrazioni e il fallimento. Secondo motivo: contestazione della bancarotta documentale sul presupposto che la tenuta contabile fosse affidata a un consulente fiscale, che la curatela ha comunque potuto ricostruire il volume d'affari, con conseguente inesistenza dell'elemento materiale e del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale così come accertata in primo e secondo grado, respingendo la rilettura probatoria proposta dall'imputato. Ha altresì ritenuto infondati i rilievi sulla mancanza di dolo e sul nesso causale, richiamando principi consolidati secondo cui la distrazione può desumersi dalla mancata giustificazione della destinazione delle somme e che, in tema di bancarotta documentale, l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture integra fattispecie rilevante anche se la documentazione parziale può essere ricostruita "aliunde". Per il rigetto del ricorso è stata pronunciata la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, legge fallimentare

    La norma è interpretata nella doppia accezione: la lett. 1 riguarda la bancarotta per distrazione/occultamento di beni (patrimoniale) desumibile anche dalla mancata giustificazione della destinazione delle somme; la lett. b) comprende l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili come fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta dei libri

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Richiamato nel senso che il dubbio ragionevole deve essere fondato su ricostruzioni plausibili e ancorate alle risultanze processuali, non su mere ipotesi astratte

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e per le conseguenze processuali del rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Richiamato in relazione alla procedura di requisitoria scritta e alla possibilità (qui non esercitata dalle parti) di richiesta di discussione orale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammessi e i limiti della loro enunciazione in Cassazione

  • art. 16, decreto-legge 30/12/2021, n. 228

    Richiamato per la proroga della disciplina processuale emergenziale collegata alle norme sul procedimento scritto

Massime di principio

  • In caso di mancato rinvenimento di cespiti o somme, una volta dimostrata la loro previa disponibilità nell'impresa, la mancata giustificazione della destinazione può legittimare deduzioni di distrazione: l'onere di provare l'utilizzo per fini aziendali grava sull'amministratore
  • La bancarotta patrimoniale per distrazione è configurabile anche senza prova di un nesso causale diretto tra singole distrazioni e il fallimento: è sufficiente il depauperamento dell'impresa e la destinazione delle risorse ad impieghi estranei
  • La bancarotta documentale comprende sia l'omessa tenuta sia la sottrazione/occultamento delle scritture; l'assenza o l'incompletezza dei libri che rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione dei movimenti è penalmente rilevante
  • L'affidamento a un consulente contabile non esonera l'imprenditore/amministratore dall'obbligo di vigilanza: chi ha la responsabilità legale della tenuta dei libri deve poter dimostrare concretamente di aver esercitato controllo e di aver garantito la regolarità
  • La possibilità di ricostruire la documentazione "aliunde" (da terzi) non esclude automaticamente la responsabilità se ciò dimostra invece la carente o irregolare tenuta dei libri e rende complicata la ricostruzione del patrimonio
  • In Cassazione è inammissibile una semplice rilettura soggettiva delle prove: bisogna indicare travisamenti decisivi o vizi logico-giuridici; il dubbio ragionevole deve essere ancorato a elementi processuali concreti

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