Cassazione Penale, Sentenza n. 38217/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Prime censure: travisamento della prova e mancata considerazione delle dichiarazioni che avrebbero dimostrato che i prelevamenti erano stati impiegati per fini sociali; assenza di prova del dolo e del nesso causale tra le distrazioni e il fallimento. Secondo motivo: contestazione della bancarotta documentale sul presupposto che la tenuta contabile fosse affidata a un consulente fiscale, che la curatela ha comunque potuto ricostruire il volume d'affari, con conseguente inesistenza dell'elemento materiale e del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la responsabilità penale per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale così come accertata in primo e secondo grado, respingendo la rilettura probatoria proposta dall'imputato. Ha altresì ritenuto infondati i rilievi sulla mancanza di dolo e sul nesso causale, richiamando principi consolidati secondo cui la distrazione può desumersi dalla mancata giustificazione della destinazione delle somme e che, in tema di bancarotta documentale, l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture integra fattispecie rilevante anche se la documentazione parziale può essere ricostruita "aliunde". Per il rigetto del ricorso è stata pronunciata la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, legge fallimentare
La norma è interpretata nella doppia accezione: la lett. 1 riguarda la bancarotta per distrazione/occultamento di beni (patrimoniale) desumibile anche dalla mancata giustificazione della destinazione delle somme; la lett. b) comprende l'omessa tenuta o la sottrazione delle scritture contabili come fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta dei libri
art. 530, primo comma, cod. proc. pen.
Richiamato nel senso che il dubbio ragionevole deve essere fondato su ricostruzioni plausibili e ancorate alle risultanze processuali, non su mere ipotesi astratte
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e per le conseguenze processuali del rigetto del ricorso
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Richiamato in relazione alla procedura di requisitoria scritta e alla possibilità (qui non esercitata dalle parti) di richiesta di discussione orale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammessi e i limiti della loro enunciazione in Cassazione
art. 16, decreto-legge 30/12/2021, n. 228
Richiamato per la proroga della disciplina processuale emergenziale collegata alle norme sul procedimento scritto
Massime di principio
- In caso di mancato rinvenimento di cespiti o somme, una volta dimostrata la loro previa disponibilità nell'impresa, la mancata giustificazione della destinazione può legittimare deduzioni di distrazione: l'onere di provare l'utilizzo per fini aziendali grava sull'amministratore
- La bancarotta patrimoniale per distrazione è configurabile anche senza prova di un nesso causale diretto tra singole distrazioni e il fallimento: è sufficiente il depauperamento dell'impresa e la destinazione delle risorse ad impieghi estranei
- La bancarotta documentale comprende sia l'omessa tenuta sia la sottrazione/occultamento delle scritture; l'assenza o l'incompletezza dei libri che rende difficoltosa o impossibile la ricostruzione dei movimenti è penalmente rilevante
- L'affidamento a un consulente contabile non esonera l'imprenditore/amministratore dall'obbligo di vigilanza: chi ha la responsabilità legale della tenuta dei libri deve poter dimostrare concretamente di aver esercitato controllo e di aver garantito la regolarità
- La possibilità di ricostruire la documentazione "aliunde" (da terzi) non esclude automaticamente la responsabilità se ciò dimostra invece la carente o irregolare tenuta dei libri e rende complicata la ricostruzione del patrimonio
- In Cassazione è inammissibile una semplice rilettura soggettiva delle prove: bisogna indicare travisamenti decisivi o vizi logico-giuridici; il dubbio ragionevole deve essere ancorato a elementi processuali concreti
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