Cassazione Penale, Sentenza n. 14563/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che, pur avendo ritenuto l'esistenza di un "programma criminoso ben determinato e collaudato" relativo all'uso di una cava confiscata, ha escluso la sussistenza del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), qualificando invece le condotte come concorso di persone nel reato continuato. Il Procuratore ha dedotto erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici del riesame hanno contraddittoriamente affermato sia la pianificazione che l'assenza di indeterminatezza necessaria per l'associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p. e ha rinviato il procedimento al Tribunale del Riesame per un nuovo esame conforme ai principi di legittimità. La Corte ha inoltre riconosciuto l'interesse del pubblico ministero a proporre il ricorso, ritenendo che la rivalutazione del fumus associativo possa avere effetti sulla estensione del sequestro preventivo sui beni. Il resto dell'ordinanza (conferma dei provvedimenti residui) è stato lasciato inalterato.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
Per configurare l'associazione a delinquere è necessario l'esistenza di un programma criminoso volto a commettere un numero indeterminato di delitti; l'associazione può comunque essere progettata per operare per un tempo determinato, per cui l'eventuale esaurimento materiale dell'attività non esclude la fattispecie se l'obiettivo è la commissione di reati in numero non predeterminato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Consente la cassazione per errore di legge (lett. b) e per vizio di motivazione (lett. e) nella decisione impugnata; qui il ricorso è stato ammesso per la contraddittorietà e l'erronea applicazione della nozione di associazione.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (interesse ad impugnare)
L'interesse all'impugnazione richiede un vantaggio concreto e attuale; la Corte rileva che il pubblico ministero ha interesse a impugnare provvedimenti cautelari reali quando la riforma possa incidere sull'estensione o sul ripristino di misure patrimoniali.
Massime di principio
- La distinzione tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato si fonda sulla indeterminatezza del numero di reati programmati: è rilevante il carattere "indeterminato" dei reati oggetto del progetto criminoso, non la durata temporale dell'associazione.
- Un'associazione può essere finalizzata a commettere reati per un periodo limitato (es. fino all'esaurimento di materiale estrattibile) e ciò non esclude automaticamente la configurabilità dell'art. 416 c.p. se è dimostrabile la volontà di commettere un numero non predeterminabile di delitti.
- I giudici devono motivare in modo coerente: non è ammissibile affermare contemporaneamente l'esistenza di un programma criminoso "ben determinato" e negare la sua indeterminatezza quando questa è elemento cruciale per la qualificazione giuridica.
- Il pubblico ministero ha interesse a impugnare misure cautelari reali anche se non vi è immediata restituzione di beni, quando l'esito del giudizio di impugnazione possa incidere sulla conferma o estensione del vincolo sui beni.
- In casi analoghi il riesame deve valutare il "fumus" associativo con riferimento a elementi fattuali concreti: pianificazione stabile, ripartizione di ruoli, ripetizione di condotte, modalità organizzative e continuità dell'azione.
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