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Sentenza

Sentenza del 23/07/2018 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Sentenza - Atto d' impugnazione - Mera riproduzione ricorso introduttivo - Inammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Ufficio aveva contestato la deducibilità di costi per complessivi 36.635 euro, ritenendoli relativi a operazioni inesistenti o comunque non inerenti all’attività d’impresa. In primo grado la società aveva ottenuto il riconoscimento della deducibilità delle spese pubblicitarie per 7.635 euro, mentre erano stati respinti i rilievi relativi alle ricerche di mercato per 19.000 euro e all’acquisto di materiali per 10.000 euro. In appello la società si è limitata a riprodurre le contestazioni già svolte nel ricorso introduttivo, senza indicare specifici errori della sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale, contestando anche il riconoscimento delle spese pubblicitarie.

La decisione

L’appello principale della società è stato dichiarato inammissibile perché privo di specifiche censure contro la sentenza di primo grado e meramente riproduttivo del ricorso introduttivo, in violazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992. È stato invece accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate: la spesa pubblicitaria di 7.635 euro è stata ritenuta indeducibile, poiché la società non ha dimostrato adeguatamente né l’effettivo svolgimento delle prestazioni né il pagamento delle fatture. Le fotografie degli striscioni e le matrici degli assegni sono state considerate insufficienti e incongruenti. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata integralmente nella parte favorevole alla società, con condanna della contribuente al pagamento di 3.000 euro per le spese del giudizio d’appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso in appello contiene "l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione".

    L’appello tributario deve confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata e indicare gli errori di fatto, di diritto o procedurali che si intendono correggere. La mera riproposizione delle doglianze formulate in primo grado, senza specifiche critiche alla decisione, comporta l’inammissibilità dell’appello.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973

    È la disposizione richiamata dall’Ufficio per la rettifica del reddito d’impresa, in relazione alla contestazione di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Art. 12, comma 7, Legge 212/2000

    La società ha invocato le garanzie del contraddittorio successivo alla consegna del processo verbale di constatazione, sostenendo la nullità dell’accertamento. Nel caso concreto, tale doglianza non è stata esaminata nel merito perché l’appello è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 90, comma 8, Legge 289/2002

    La presunzione di inerenza e deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportive opera solo quando siano rispettate condizioni sostanziali, tra cui la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il limite quantitativo, la finalità promozionale e l’effettiva esecuzione dell’attività pubblicitaria. La norma non esonera il contribuente dall’onere di provare la realtà della prestazione e del pagamento.

  • Cassazione n. 5720 del 23/03/2016, n. 8981 del 06/04/2017 e ordinanza n. 21333 del 14/09/2017

    Le pronunce sono richiamate per affermare che la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive richiede non solo il rispetto dei limiti formali e quantitativi, ma anche la prova dell’effettiva attività promozionale e della sua riconducibilità all’accordo di sponsorizzazione.

Massime di principio

  • L’appello non può limitarsi a ripetere il ricorso di primo grado: deve individuare specificamente quali passaggi della sentenza sono errati e spiegare perché devono essere riformati.
  • Nel processo tributario l’assenza di motivi specifici può determinare l’inammissibilità dell’appello senza esame delle questioni di merito.
  • Per dedurre un costo è necessario dimostrare con documentazione coerente sia l’effettività della prestazione sia il pagamento, oltre all’inerenza rispetto all’attività d’impresa.
  • Nel caso delle sponsorizzazioni sportive, fotografie generiche, fatture e matrici di assegni non collegate in modo chiaro alla prestazione possono non essere sufficienti; è opportuno conservare contratto, prova dei pagamenti, documentazione dell’attività svolta, date, luoghi e modalità di esposizione del marchio.
  • Le presunzioni fiscali di favore previste per determinate sponsorizzazioni non operano automaticamente quando emergono elementi concreti che mettono in dubbio l’effettività dell’operazione o la reale attività promozionale.

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