Cassazione Penale, Ordinanza n. 19220/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per ricettazione. Con l'unico motivo ha lamentato l'omesso riconoscimento della fattispecie attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta come motivo di appello e, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre osservato che il motivo era comunque generico e privo di un concreto confronto con la fattispecie, poiché si limitava a riproporre la tesi del mero trasporto di beni rubati 'per conto terzi', già ritenuta inattendibile dalla sentenza impugnata senza adeguata confutazione difensiva.
Norme richiamate
art. 648, comma 4, c.p.
Richiamato come fattispecie attenuata della ricettazione, il cui mancato riconoscimento era oggetto della doglianza difensiva.
art. 606, comma 3, c.p.p.
È indicato come norma che preclude in cassazione la deduzione di motivi non previamente proposti in appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure che non risultino previamente dedotte in appello, quando la relativa deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una tesi difensiva già ritenuta inattendibile, senza confutazione puntuale delle argomentazioni del giudice di merito, rende il motivo generico e inidoneo.
- La richiesta di riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione deve essere sorretta da un esame concreto dei fatti e non da affermazioni apodittiche sul mero trasporto di beni rubati per conto terzi.
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