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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10615/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 notificato a un socio, a cui veniva imputato per trasparenza il maggior reddito di una società. Alla società, con distinto atto, erano stati contestati costi indebitamente dedotti per fatture riferite a un asserito appalto di manodopera ritenuto illecito e a retribuzioni corrisposte "in nero". La Commissione regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimi: il raddoppio dei termini, la motivazione per relationem al PVC, la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'indeducibilità dei costi e la debenza delle sanzioni. Il contribuente ha proposto nove motivi: 1) mancata prova di presunzioni gravi, precise e concordanti e violazione dell'onere della prova; 2) omesso esame di fatti decisivi; 3) erronea indeducibilità dei costi IRES, sostenendo che l'eventuale riqualificazione del rapporto avrebbe inciso solo su IVA e IRAP; 4) motivazione contraddittoria sulla corresponsione di compensi in nero; 5) erronea applicazione del raddoppio dei termini, in particolare per IRAP; 6) illegittimità della motivazione per relationem a PVC non allegato; 7) violazione delle regole sulle verifiche e dell'art. 12, comma 2, Statuto del contribuente; 8) insufficiente motivazione dell'avviso ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 9) illegittimità delle sanzioni per difetto di motivazione e per le modalità di irrogazione. In memoria è stata anche prodotta una sentenza penale di assoluzione, ritenuta però non utilizzabile nel giudizio tributario in materia di imposte dirette.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi tranne il quinto, accolto limitatamente all'IRAP. Ha cassato la sentenza impugnata solo in relazione al trattamento IRAP e alle sanzioni correlate, decidendo nel merito senza rinvio e accogliendo il ricorso originario del contribuente esclusivamente per la ripresa IRAP e per le relative sanzioni. Per il resto, ha confermato la legittimità dell'accertamento IRPEF, della motivazione per relationem, della ricostruzione presuntiva, dell'indeducibilità dei costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti e dell'irrogazione delle sanzioni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza in ragione dell'accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    le inesistenze o le passività dichiarate possono essere desunte anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; non occorrono prove certe dell'Ufficio.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    anche nell'IVA la rettifica può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 2697 c.c.

    una volta che l'Ufficio abbia sorretto l'accertamento con presunzioni valide, grava sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale o l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    la deducibilità richiede comunque i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti i costi non sono deducibili se non provati nei loro effettivi elementi.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    il regime di indeducibilità dei costi per operazioni illecite/inesistenti va letto alla luce della disciplina successiva e non consente la deduzione automatica dei costi fatturati quando l'operazione è oggettivamente inesistente.

  • art. 8, d.l. n. 16/2012

    per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti disciplina la deducibilità dei componenti negativi entro limiti e condizioni; nel caso oggettivamente inesistente non concorrono i componenti positivi solo entro i limiti dell'indeducibile, ma resta l'onere probatorio del contribuente.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    i termini di accertamento possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale, per i periodi e nei limiti temporali considerati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    analoga disciplina del raddoppio dei termini per l'IVA in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    l'obbligo di motivazione dell'atto tributario può essere assolto per relationem mediante richiamo a un PVC se ne è riprodotto il contenuto essenziale e il contribuente ne abbia conoscenza.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212/2000

    la mancata indicazione delle ragioni dell'accesso/verifica non determina automaticamente la nullità; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 52, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    l'autorizzazione alla verifica costituisce mero presupposto procedimentale e non richiede una specifica motivazione nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se richiama validamente il PVC noto al contribuente e ne riproduce il contenuto essenziale.

  • artt. 7, 16 e 17 d.lgs. n. 472/1997

    le sanzioni collegate al tributo possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento; la motivazione è sufficiente se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

  • art. 372 c.p.c.

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non è utilizzabile come giudicato esterno nel giudizio tributario per imposte dirette, ma solo eventualmente come fonte di prova nei limiti ammessi.

Massime di principio

  • L'accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito deve valutarle globalmente e il contribuente deve offrire prova contraria specifica, non bastando contestazioni atomistiche degli indizi.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori né l'insufficienza della motivazione.
  • Quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, i costi fatturati non sono automaticamente deducibili: il contribuente deve provare in modo rigoroso l'effettivo sostenimento e la concreta riferibilità delle componenti di costo dedotte.
  • L'indeducibilità dei costi e la ripresa a tassazione possono discendere dalla nullità o inesistenza del titolo negoziale da cui i costi derivano, specie se la fatturazione si fonda su un contratto di appalto di manodopera ritenuto fittizio.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida se il PVC richiamato è conosciuto dal contribuente e l'atto riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato, senza necessità di trascrizione integrale.
  • La violazione delle regole sulle verifiche o dell'art. 12, comma 2, dello Statuto del contribuente non comporta di per sé la nullità dell'accertamento, salvo la dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nei periodi applicabili, in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia penale; tale meccanismo non si estende automaticamente all'IRAP se la violazione non è presidiata da sanzioni penali.
  • Le sanzioni tributarie possono essere irrogate contestualmente all'avviso di accertamento e, in tal caso, la motivazione per relationem è sufficiente se la pretesa fiscale è chiaramente individuabile nei suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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