Cassazione Civile, Ordinanza n. 24788/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una divisione giudiziale tra due fratelli. Una parte ha chiesto la declaratoria di validità del deposito di una somma di denaro eseguito a seguito di offerta reale non accettata, somma dovuta all’altro condividente a titolo di conguaglio stabilito in sede di divisione giudiziale, nonché la declaratoria di estinzione della relativa obbligazione e l’ordine di cancellazione dell’ipoteca legale iscritta a garanzia del credito. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato il gravame del soccombente. In cassazione il ricorrente ha affidato l’impugnazione a due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2817 e 2878 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e, per quanto di ragione, omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la difesa nei gradi di merito non mirava a contestare l’ordinanza di divisione, ma a chiarire i rapporti tra quella pronuncia e la richiesta di cancellazione dell’ipoteca legale; inoltre ha dedotto che un accordo successivo tra le parti avrebbe subordinato il pagamento del conguaglio e la cancellazione dell’ipoteca alla previa soluzione delle modalità di divisione materiale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sul mutamento/conversione del rito nel procedimento sommario di cognizione e sulla domanda riconvenzionale, assumendo che il rito ordinario sarebbe stato doveroso per la complessità dell’istruttoria e per la riconvenzionale proposta, erroneamente dichiarata nulla.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente, avendo dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata il 3 giugno 2022, era onerato di depositarne copia autentica con la relata di notificazione (o, in caso di PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione) entro il termine dell’art. 369 c.p.c.; tale onere non è stato adempiuto, perché è stata depositata solo la sentenza priva della relata e la documentazione non era altrimenti presente agli atti. La Corte ha escluso che potesse operare il principio secondo cui la mancanza della copia notificata non impedisce la procedibilità se il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione, poiché la notifica del ricorso è avvenuta il 1 settembre 2022, oltre detto termine. Ha poi osservato, solo ad abundantiam, che entrambi i motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo per difetto di specificità e per richiesta di nuova valutazione del merito; il secondo per mancata riproduzione dei documenti e della domanda riconvenzionale e per carenza di una compiuta deduzione del pregiudizio difensivo derivante dal rito sommario. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza è stata considerata fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare.
art. 369 c.p.c.
Il ricorrente che dichiara la notificazione della sentenza deve depositare, entro il termine di legge, copia della sentenza munita della relata di notifica o equivalente documentazione; la mancanza determina improcedibilità.
art. 372 c.p.c.
La successiva produzione tardiva non può sanare l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una esposizione sufficientemente specifica dei fatti processuali e dei documenti rilevanti; la mancanza impedisce il controllo di legittimità.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il motivo deve attaccare in modo puntuale e specifico la motivazione della sentenza impugnata, senza generiche censure o commistioni di doglianze.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha formalmente dedotto violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure non idonee a superare i requisiti di ammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità processuale sono state ritenute formulate in modo non specifico e non autosufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è stata considerata non scrutinabile per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 2817 c.c.
È stato evocato dal ricorrente in relazione alla cancellazione dell’ipoteca legale, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.
art. 2878 c.c.
È stato evocato dal ricorrente in relazione all’estinzione dell’ipoteca, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 112 c.p.c.
È stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea a scalfire la sentenza di merito.
art. 702-bis c.p.c.
Il motivo sul rito sommario è stato ritenuto privo di adeguata specificazione dei presupposti che avrebbero imposto il mutamento del rito.
art. 702-ter c.p.c.
Il ricorrente ha contestato il rigetto del mutamento di rito e la gestione della riconvenzionale nel procedimento sommario.
art. 164 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla nullità della domanda riconvenzionale, senza adeguata trascrizione dei fatti e degli atti rilevanti.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale e alle difese del convenuto nel rito sommario.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la camera di consiglio e il termine entro cui è stata riservata la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso dichiarato improcedibile, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se il ricorrente in cassazione dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositarne nei termini la copia autentica con la relativa attestazione di notificazione; la mancata produzione determina improcedibilità.
- La sanatoria dell’omissione documentale non è possibile mediante produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c. quando il deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c. sia mancato.
- L’eccezione che la mancata produzione della sentenza notificata non impedisca la procedibilità opera solo se il ricorso per cassazione risulta notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; in difetto, l’improcedibilità permane.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e diretto contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili censure generiche, cumulative o che sollecitino una nuova valutazione del merito.
- Quando si deduce che la decisione abbia omesso di considerare un accordo o un documento, occorre indicarne in modo puntuale il contenuto rilevante e censurare, se del caso, anche l’interpretazione negoziale adottata dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione delle prove o di ricostruzione alternativa dei fatti processuali.
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