Sentenza del 06/10/2020 n. 4539 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 112/2020 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Preliminare di compravendita immobiliare - Sentenza ex art. 2932 c.c. - Trasferimento subordinato al pagamento del prezzo - Configurabilità di condizione meramente potestativa - Tassazione in misura proporzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnano avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla sentenza n.16584/14 del Tribunale di Napoli che aveva disposto il trasferimento dell'immobile in loro favore subordinato al versamento di Euro 420.000 entro quattro mesi. Sostenevano che, non essendosi avverata la condizione sospensiva (mancato pagamento), l'atto non poteva essere assoggettato a imposta proporzionale ma doveva essere tassato in misura fissa o, in subordine, secondo il valore catastale, non essendo la condizione meramente potestativa ma fondata su ragioni obiettive (mancanza certificato di abitabilità, contenziosi pendenti, deprezzamento del bene, errore nella indicazione del soggetto creditore in sentenza).
La decisione
L'appello è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che l'effetto traslativo subordinato al pagamento del prezzo dipendesse unicamente dalla volontà dei ricorrenti e costituisse quindi una condizione meramente potestativa; in tali casi trova applicazione l'art.27 del DPR 131/86 e l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale sul valore indicato in sentenza. Le ragioni addotte dai ricorrenti non sono state provate documentally e non bastano ad assumere che la condizione fosse potestativa semplice. Inoltre, la disposizione che consente la tassazione secondo il valore catastale (art.1, c.497 L.266/05) è di interpretazione restrittiva e non applicabile alla fattispecie in esame. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 26.04.1986 n.131 (Testo Unico Registro), art.27
"gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente..."
La Commissione ha applicato l'art.27 ritenendo che, se l'effetto traslativo dipende dal mero arbitrio dell'acquirente (versamento del prezzo), la condizione è meramente potestativa e l'atto va assoggettato a imposta proporzionale.
DPR 26.04.1986 n.131 (Testo Unico Registro), art.43, co.1, lett. a
Stabilisce il criterio generale per la base imponibile (valore venale o corrispettivo pattuito se superiore); la Commissione lo richiama per escludere la tassazione secondo valore catastale salvo specifiche eccezioni normative.
DPR 31.12.1986 n.917 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta catastale), art.52
richiamato per i commi 4 e 5
Citato in relazione alla determinazione della base imponibile secondo il valore catastale nei casi previsti dalla legge 266/2005; la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile tale meccanismo alla fattispecie controversa.
Legge 23.12.2005 n.266, art.1, comma 497
Prevede la possibilità, in specifiche ipotesi, di tassazione ai fini registro secondo il valore catastale per acquirenti persone fisiche non imprenditori; la Commissione ha ritenuto la norma di stretta interpretazione e non estendibile alla sentenza impugnata.
Codice Civile, art.2932
Richiamato per distinguere le sentenze costitutive derivanti da esecuzione specifica di preliminare (art.2932) rispetto alla fattispecie in esame; la Commissione ha però valutato che, al di là della qualificazione, l'elemento decisivo per la tassazione è la natura della condizione (meramente potestativa o meno).
Massime di principio
- Se una sentenza giudiziale dispone il trasferimento di un immobile subordinato al pagamento del prezzo e il pagamento dipende esclusivamente dalla volontà dell'acquirente, la condizione si configura come meramente potestativa e l'atto va assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale (art.27 DPR 131/86).
- Per qualificare una condizione come potestativa semplice (che consente tassazione fissa) è necessario dimostrare che l'evento condizionale dipende da valutazioni di interesse o fattori esterni apprezzabili e non dal semplice arbitrio del soggetto; mere affermazioni non documentate non sono sufficienti.
- La possibilità di tassazione secondo il valore catastale (art.1, c.497 L.266/05) è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla norma (es.: specifiche fattispecie di acquisto da persone fisiche); non può essere estesa per analogia a sentenze declarative o a trasferimenti non effettivamente realizzati per mancato pagamento.
- Errori materiali nella formulazione della sentenza (es. indicazione del destinatario del pagamento) devono essere corretti con le ordinarie procedure di rettifica/correzione e non incidono automaticamente sulla qualificazione fiscale dell'atto.
- In giudizio tributario il carico probatorio grava su chi deduce fatti che incidono sul regime fiscale (es. esistenza di certificato di abitabilità, perizia di valore): tali allegazioni devono essere dimostrate documentalmente per influire sulla qualificazione della condizione e sulla conseguente tassazione.
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