Cassazione Civile, Ordinanza n. 37599/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura concorrenziale per la concessione di derivazione d'acqua da un torrente, relativa a più istanze concorrenti. La società ricorrente, cessionaria dell'originaria domanda di derivazione, impugnava gli atti con cui la Provincia aveva chiesto a tutti i concorrenti di regolarizzare e rivedere la documentazione tecnica, imponendo di tener conto della sopravvenuta "Direttiva Deflussi Ecologici" in sostituzione della precedente disciplina del DMV. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva respinto il ricorso ritenendo applicabile il principio del tempus regit actum e considerando la direttiva ormai parte integrante della procedura. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 6 della Deliberazione n. 2/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali. Sosteneva che la direttiva fosse applicabile solo alle nuove istanze presentate dal 1 luglio 2018 e alle istanze di rinnovo, mentre il procedimento in esame era anteriore; invocava inoltre la portata derogatoria della norma transitoria e contestava che la direttiva potesse essere considerata una "legge di gara" immediatamente applicabile alla fase istruttoria pendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso la dedotta violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che l'atto decisivo era la Deliberazione n. 2/2017, espressamente trascritta e allegata al ricorso, già ampiamente dibattuta nei gradi di merito. Nel merito, ha confermato che il procedimento amministrativo è regolato dal principio del tempus regit actum, con applicazione della disciplina vigente al momento della conclusione della fase procedimentale o dell'adozione dell'atto finale, salvo espresse norme transitorie. Ha poi interpretato l'art. 6 della Direttiva nel senso che non introduce alcuna deroga alla regola generale: il primo comma assoggetta le nuove istanze e i rinnovi dal 1 luglio 2018, il terzo comma impone l'adeguamento anche alle concessioni già in atto non in rinnovo; letta unitariamente, la disciplina conferma un'applicazione generalizzata della nuova regolazione ambientale, incompatibile con l'esclusione della fase intermedia delle domande ancora istruite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l'atto essenziale risultava specificamente indicato, trascritto e allegato; la comprensibilità della censura era comunque garantita.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, articolato come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12 delle preleggi
Invocato per contestare l'interpretazione della disciplina sopravvenuta; la Corte ha ritenuto corretto il richiamo al tempus regit actum e ha escluso la violazione.
art. 6 della Deliberazione n. 2 del 14 dicembre 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
"Dal 1° luglio 2018, le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate..."; "Le concessioni di derivazioni in atto non in fase di rinnovo sono adeguate alla nuova disciplina..."
La disposizione è stata letta unitariamente come disciplina di applicazione generalizzata della nuova regola sui deflussi ecologici, non come norma transitoria che escluda la fase istruttoria delle domande pendenti.
art. 4 della Direttiva n. 2000/60/CE
Richiamato per evidenziare il fondamento eurounitario delle misure di tutela dei corpi idrici superficiali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato posto a base dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo volto al rilascio di un titolo ampliativo, la legittimità dell'atto finale va valutata alla stregua della disciplina vigente al momento della sua adozione, e non di quella esistente al momento di presentazione della domanda, salvo espressa disciplina transitoria.
- Il principio del tempus regit actum opera anche per le singole fasi autonomamente funzionali del procedimento, ciascuna delle quali è regolata dalla normativa vigente al momento del suo compimento.
- Una norma sopravvenuta in materia amministrativa può incidere sui procedimenti pendenti anche se avviati su istanza di parte, quando la disciplina transitoria la renda applicabile alle domande in corso o comunque non introduca una deroga incompatibile con l'assetto generale.
- L'interpretazione di una disposizione regolamentare va compiuta in modo unitario e non atomistico, considerando il complesso dei commi, soprattutto quando si tratta di stabilire se la norma introduca o meno eccezioni alla regola generale di applicazione nel tempo.
- La censura di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti non può essere accolta quando l'atto decisivo è chiaramente individuato, trascritto e allegato al ricorso, e il suo contenuto è agevolmente scrutinabile.
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