Sentenza n. 295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e comodatari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano l’ordinanza di demolizione n. 53 del 20 settembre 2023, con la quale il Comune aveva ingiunto ai loro legali rappresentanti, indicati come persone fisiche, la demolizione di una tettoia di circa 207 mq, tre box prefabbricati e opere accessorie realizzate su un’area qualificata dal Comune come già acquisita al proprio patrimonio ai sensi dell’art. 30 d.P.R. 380/2001. Deducevano anzitutto l’estraneità personale dei destinatari alla realizzazione degli abusi, risalenti almeno al 2004, considerato che la società proprietaria aveva acquisito la disponibilità del compendio solo nel febbraio 2023 e la società comodataria quella dell’area solo nell’aprile 2023. Sostenevano che l’ordine avrebbe dovuto essere notificato alle società, quali titolari dei diritti sull’area, e non ai legali rappresentanti personalmente; che il Comune, avendo rivendicato la proprietà dell’area per effetto dell’acquisizione ex art. 30 d.P.R. 380/2001, avrebbe dovuto essere considerato obbligato al ripristino; che l’istruttoria non aveva individuato il responsabile dell’abuso, essendosi limitata a indicare i nominativi delle persone presenti o individuate durante il sopralluogo; e che l’ordinanza era viziata da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento. Deducevano inoltre l’insussistenza dell’abuso sostanziale, in ragione della compatibilità delle opere con la disciplina urbanistica della zona, l’inapplicabilità dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 per l’assenza di carico urbanistico, l’illegittimità o inopponibilità dell’acquisizione comunale per la tardiva trascrizione dell’ordinanza del 2008, l’affidamento dell’acquirente concordatario e l’effetto preclusivo della sentenza penale di assoluzione dal reato di lottizzazione abusiva.
La decisione
L’appello è stato accolto limitatamente al difetto di istruttoria concernente l’individuazione dei destinatari dell’ordine di demolizione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il sopralluogo descriveva puntualmente le opere, ma non indicava chi le detenesse o ne fosse responsabile. La successiva comunicazione della Polizia municipale si limitava a fornire i nominativi di due persone fisiche individuate durante il sopralluogo, senza chiarire il rapporto giuridico o materiale di tali soggetti con i terreni e con le opere abusive. Mancava quindi un adeguato supporto istruttorio e motivazionale per qualificarli come responsabili dell’abuso e destinatari dell’ordine, tanto più che i diritti sull’area risultavano riferibili alle società e il Comune aveva affermato la propria proprietà pubblica del compendio. L’ordinanza è stata pertanto annullata, con salvezza del potere del Comune di riesercitare il potere repressivo e individuare i responsabili sulla base di una completa istruttoria, eventualmente anche nei confronti dei medesimi soggetti. Sono state invece respinte le censure relative alla necessità del permesso di costruire, alla pretesa compatibilità urbanistica delle opere e al carattere meramente formale dell’abuso: una volta accertata la realizzazione sine titulo di opere di rilevanti dimensioni e funzionalmente collegate, l’ordine di demolizione può essere adottato anche in presenza del solo abuso formale, senza necessità di dimostrare l’incompatibilità urbanistica sostanziale. È stata altresì confermata la proprietà comunale dell’area, poiché l’acquisizione ex art. 30 d.P.R. 380/2001 si perfeziona per effetto della legge, decorso il termine previsto, e determina un acquisto a titolo originario; la successiva trascrizione non incide sull’anteriorità dell’acquisto comunale rispetto all’omologa concordataria. L’assoluzione penale per il reato di lottizzazione abusiva non impedisce le valutazioni amministrative sull’abuso edilizio e sulla legittimità dell’acquisizione, trattandosi di accertamenti non sovrapponibili. Sentenza di primo grado riformata; spese d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 380/2001
L’acquisizione gratuita dell’area interessata da lottizzazione abusiva si perfeziona direttamente per effetto della legge, decorso il termine previsto dalla notifica dell’ordinanza, e comporta un acquisto comunale a titolo originario.
art. 30, comma 8, d.P.R. 380/2001
Il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di sospensione determina l’effetto acquisitivo della proprietà in favore del Comune.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo -OMISSIS-, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
L’ordine di demolizione può essere adottato anche in presenza del solo abuso formale, cioè della realizzazione sine titulo, senza che occorra previamente dimostrare l’incompatibilità dell’opera con la disciplina urbanistica; resta però necessario individuare con adeguata istruttoria il proprietario e il responsabile dell’abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione deve essere preceduto da un’istruttoria idonea a individuare il proprietario e il responsabile dell’abuso; la mera indicazione dei nominativi di persone individuate durante un sopralluogo, senza accertare il loro rapporto giuridico o materiale con l’area e con le opere, non è sufficiente a fondare la loro qualità di destinatari del provvedimento.
- Quando l’amministrazione individua come responsabili persone fisiche che agiscono quali legali rappresentanti di società titolari dei diritti sull’area, deve chiarire il titolo in base al quale imputa personalmente a tali soggetti la responsabilità dell’abuso; la notifica presso i domicili personali e la sola qualità di legale rappresentante non sostituiscono l’accertamento della responsabilità individuale.
- La realizzazione di opere edilizie rilevanti, funzionalmente collegate e destinate a usi non temporanei, in assenza del titolo edilizio necessario integra un abuso formale sufficiente a giustificare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; la compatibilità urbanistica dell’intervento non esclude il potere repressivo quando l’opera sia stata realizzata sine titulo.
- L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 30 d.P.R. 380/2001 costituisce un acquisto a titolo originario che si perfeziona per effetto della legge, decorso il termine previsto dalla notificazione dell’ordinanza; la tardiva trascrizione dell’atto non rende opponibile a terzi un acquisto derivativo, ma documenta un effetto acquisitivo già prodottosi e non subordinato alla priorità della trascrizione.
- L’assoluzione penale dal reato di lottizzazione abusiva non preclude l’esercizio dei poteri amministrativi repressivi edilizi né determina automaticamente l’illegittimità dell’acquisizione amministrativa, quando la pronuncia penale riguardi profili soggettivi o fattuali non coincidenti con quelli oggetto del giudizio amministrativo.
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