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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1703

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione del 13 novembre 2020 relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R1703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce condizioni uniformi per la trasmissione a Eurostat delle serie storiche relative alla nuova ripartizione regionale NUTS. L’obbligo mira a garantire la continuità e l’armonizzazione delle statistiche regionali dopo la modifica della classificazione introdotta con effetto dal 1° gennaio 2021. L’allegato indica, per ciascun dominio statistico, l’anno di inizio richiesto e specifiche esclusioni dall’obbligo di trasmissione per alcuni anni o livelli territoriali.

Trasmissione uniforme, da parte degli Stati membri a Eurostat, delle serie storiche necessarie per la nuova ripartizione regionale NUTS.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con obbligo di trasmettere alla Commissione (Eurostat) le serie storiche relative alla nuova ripartizione regionale secondo l’allegato del regolamento. L’applicazione riguarda i dati statistici regionali riferiti ai domini elencati nell’allegato e ai livelli NUTS 2 e/o NUTS 3, con alcune esenzioni o limitazioni espresse per determinati anni di riferimento e domini. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755, con efficacia della nuova classificazione dal 1° gennaio 2021.

Trasmissione uniforme delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale NUTS

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione stabilisce le condizioni uniformi per la trasmissione a Eurostat delle serie storiche necessarie a dare applicazione alla nuova ripartizione regionale introdotta nell’ambito della classificazione NUTS. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1059/2003, che disciplina la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica e consente la produzione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione.

Contesto normativo

La Commissione richiama, nei considerando, la modifica della classificazione NUTS operata dal regolamento delegato (UE) 2019/1755, efficace dal 1° gennaio 2021. Il regolamento di esecuzione serve quindi a disciplinare il flusso delle serie storiche da trasmettere per garantire continuità, comparabilità e coerenza delle statistiche regionali dopo il cambio di ripartizione territoriale.

Obbligo di trasmissione verso Eurostat

L’articolo 1 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale, secondo quanto specificato nell’allegato, entro il 1° gennaio 2023. Si tratta di un obbligo diretto in capo agli Stati membri, funzionale all’aggiornamento e alla riconciliazione delle serie statistiche dopo la modifica dei livelli territoriali NUTS.

Ambito materiale e allegato tecnico

L’allegato individua i domini statistici interessati e stabilisce, per ciascuno, l’anno di inizio richiesto delle serie storiche. I domini comprendono agricoltura, demografia, mercato del lavoro, istruzione, ambiente, sanità, società dell’informazione, conti regionali, scienza e tecnologia e turismo. I dati sono richiesti a livello NUTS 2 e/o NUTS 3 a seconda del dominio.

Per i principali domini, l’allegato indica:

  • agricoltura: 2016;
  • demografia — popolazione, nati vivi, decessi: 1990;
  • mercato del lavoro — occupazione, disoccupazione: 2016;
  • istruzione: 2013;
  • ambiente — impianti di trattamento dei rifiuti: 2018;
  • sanità — cause di morte: 2011;
  • sanità — infrastrutture: 1996;
  • sanità — pazienti: 2003;
  • società dell’informazione: 2016;
  • conti regionali — conti delle famiglie per area geografica: 2000;
  • conti regionali — conti per branca di attività economica e per area geografica: 2000;
  • scienza e tecnologia — spesa e personale per R&S: 2016;
  • turismo: 2018.

Esenzioni e limitazioni alla trasmissione

L’allegato contiene note specifiche che limitano l’obbligo di trasmissione per alcuni domini e periodi. In particolare:

  • per la demografia, la trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012;
  • per il mercato del lavoro, la trasmissione non è obbligatoria;
  • per sanità — infrastrutture, la trasmissione non è obbligatoria;
  • per sanità — pazienti, la trasmissione non è obbligatoria;
  • per la società dell’informazione, la trasmissione non è obbligatoria.

Queste precisazioni dimostrano che l’obbligo non è uniforme in modo assoluto, ma graduato secondo la disponibilità e la rilevanza delle serie storiche per ciascun dominio statistico.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Obbligo di trasmissione delle serie storiche

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all’allegato entro il 1° gennaio 2023 (articolo 1).

Ambito dei dati e livelli territoriali interessati

L’allegato individua i domini statistici e i livelli NUTS 2 e/o NUTS 3 interessati: agricoltura; demografia (popolazione, nati vivi, decessi); mercato del lavoro; istruzione; ambiente (impianti di trattamento dei rifiuti); sanità (cause di morte, infrastrutture, pazienti); società dell’informazione; conti regionali; scienza e tecnologia (spesa e personale per R&S); turismo.

Anni di inizio richiesti e deroghe settoriali

L’allegato fissa, per ciascun dominio, l’anno di inizio richiesto delle serie storiche. In particolare: agricoltura 2016; demografia 1990 per entrambi i livelli, con note che escludono l’obbligo per gli anni 1990-2012; mercato del lavoro 2016; istruzione 2013; ambiente 2018; sanità-cause di morte 2011; sanità-infrastrutture 1996; sanità-pazienti 2003; società dell’informazione 2016; conti regionali 2000; scienza e tecnologia 2016; turismo 2018. Per alcuni domini, l’allegato precisa che la trasmissione non è obbligatoria per determinati periodi o livelli.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 5, per assicurare il quadro tecnico-operativo della classificazione NUTS e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell’Unione, tenendo conto della modifica introdotta dal regolamento delegato (UE) 2019/1755 con effetto dal 1° gennaio 2021.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiestatisticaclassificazione territorialecooperazione amministrativadati regionali

Testo integrale

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