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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1706

Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio del 13 novembre 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023

Normativa europea32020R1706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apre contingenti tariffari autonomi dell’UE per una serie di prodotti della pesca importati da paesi terzi, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione senza compromettere la competitività dei produttori europei. Prevede la sospensione o riduzione dei dazi entro limiti quantitativi annuali e disciplina la gestione dei contingenti secondo le regole doganali dell’ordine cronologico delle dichiarazioni. Stabilisce inoltre condizioni di utilizzo legate alla destinazione a consumo umano e alla trasformazione, con specifiche esclusioni e alcune deroghe per lavorazioni più sostanziali. Il regime si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Apertura e gestione di contingenti tariffari autonomi dell’UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti della pesca elencati in allegato, esclusivamente quando destinati al consumo umano e, in generale, alla trasformazione. I contingenti consentono la sospensione o riduzione dei dazi entro i volumi annui indicati, nel periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2023. Sono escluse le trasformazioni effettuate a livello di vendita al dettaglio o ristorazione e, salvo le eccezioni espressamente previste, i meri trattamenti elencati all’articolo 4, paragrafo 3.

Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio: contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca (2021-2023)

Il regolamento apre contingenti tariffari autonomi dell’Unione per numerosi prodotti della pesca importati, con l’obiettivo di garantire all’industria di trasformazione dell’UE un approvvigionamento adeguato e continuativo. Nei considerando si evidenzia la forte dipendenza dell’Unione dalle importazioni, l’esigenza di evitare pregiudizi alla produzione interna e la necessità di assicurare parità di accesso agli importatori, trasparenza e certezza del diritto.

Finalità e contesto

La misura si colloca nel quadro della politica tariffaria dell’Unione ed è adottata sulla base dell’articolo 31 TFUE. Il Consiglio richiama il precedente regolamento (UE) 2018/1977, applicabile fino al 31 dicembre 2020, e lo sostituisce con un nuovo regime per il triennio 2021-2023. Il legislatore sottolinea anche l’esigenza di concorrenza leale tra prodotti importati e prodotti ittici dell’Unione.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti ittici elencati nell’allegato, identificati mediante codici NC e, in diversi casi, sottodivisioni TARIC. Per ciascun prodotto sono indicati quantitativo annuale del contingente, dazio contingentale e periodo contingentale; per taluni prodotti il contingente è a dazio zero, per altri è previsto un dazio ridotto (ad esempio 5%, 7,5% o 10%). Il regime opera dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Gestione dei contingenti

I contingenti sono gestiti secondo il sistema di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Ciò assicura che tutti gli importatori dell’Unione possano accedere ai contingenti in condizioni di parità e continuità fino a esaurimento dei volumi disponibili.

Regime doganale e controllo

Il regolamento prevede che i contingenti siano soggetti a vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale di cui all’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. La Commissione e le autorità doganali nazionali devono cooperare strettamente per la corretta gestione e il controllo del sistema, con monitoraggio del tasso di utilizzo dei volumi e informazione agli Stati membri.

Condizioni sostanziali per beneficiare del contingente

Il beneficio tariffario è riservato ai prodotti destinati al consumo umano e, in linea generale, alla trasformazione. Sono esclusi i prodotti trasformati nel settore della vendita al dettaglio o della ristorazione. Inoltre, non possono avvalersi del contingente i prodotti destinati soltanto a operazioni minime, quali pulitura, eviscerazione, taglio, reimballaggio di filetti congelati, campionatura, cernita, etichettatura, condizionamento, refrigerazione, congelamento, surgelazione, sbrinamento, ghiacciatura, scongelamento e separazione.

Deroghe per alcune lavorazioni

In deroga alla regola di esclusione, il regolamento consente l’accesso al contingente quando i prodotti siano destinati a lavorazioni più significative, tra cui:

  • taglio a dadi;
  • taglio ad anelli e a strisce per determinati codici NC relativi ai calamari;
  • sfilettatura;
  • produzione di falde;
  • taglio di blocchi congelati;
  • frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati per ottenere filetti individuali;
  • affettatura per specifici codici NC;
  • trattamento con gas d’imballaggio per determinati prodotti;
  • divisione del prodotto congelato o trattamento termico per l’eliminazione dei residui interni per specifici codici NC relativi a crostacei.

Periodi e quantitativi dell’allegato

L’allegato contiene un elenco molto ampio di prodotti ittici, fra cui pesci piatti, trote, sgombri, lutiano rosso, uova di pesce, acciughe, merluzzi, naselli, calamari, gamberi, salmoni del Pacifico, surimi, spinaroli e aringhe. I contingenti sono generalmente annuali per l’intero triennio, ma per alcuni prodotti sono previsti periodi contingentali più brevi o articolati entro il 2021-2023. I quantitativi sono espressi in tonnellate di peso netto, salvo diversa indicazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2021 e cessa il 31 dicembre 2023.

Disposizioni principali

Apertura dei contingenti e riduzione/sospensione dei dazi

L’articolo 1 dispone che i dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato siano sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti e fino a concorrenza dei volumi indicati. I contingenti riguardano numerosi prodotti ittici con codici NC/TARIC specificati nell’allegato, con quantitativi annuali e dazi contingentali che variano da 0% a 10%.

Gestione secondo l’ordine cronologico delle dichiarazioni doganali

L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. I contingenti sono quindi gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo il sistema cronologico basato sulla data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.

Vigilanza doganale e uso finale

L’articolo 3 sottopone i contingenti alla vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il regime mira a controllare che le merci beneficino del trattamento tariffario solo alle condizioni previste.

Condizioni di ammissibilità dei prodotti

L’articolo 4 limita il beneficio ai prodotti destinati al consumo umano. Sono esclusi i prodotti la cui trasformazione avvenga a livello di vendita al dettaglio o ristorazione. Sono inoltre esclusi i prodotti destinati a subire solo operazioni minime di preparazione o conservazione elencate al paragrafo 3, mentre il paragrafo 4 ammette specifiche deroghe per lavorazioni come taglio a dadi, sfilettatura, produzione di falde, taglio di blocchi congelati, frazionamento di filetti interfogliati, affettatura per determinati codici, trattamento con gas d’imballaggio e determinate operazioni su crostacei e cefalopodi.

Collaborazione amministrativa e controllo

L’articolo 5 impone una stretta collaborazione tra Commissione e autorità doganali degli Stati membri per assicurare l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del regolamento, anche in relazione al monitoraggio del tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti.

Durata di applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi doganalipolitica commercialepescaunione doganale

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