Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza n. 1180, pubblicata il 4 giugno 2024, del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 1180/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 luglio 2024 secondo le modalità indicate dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione e persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, il ricorrente ha esercitato l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cosenza era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non era stata eseguita dall'amministrazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese dell'eventuale attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendole comprese nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, al rimborso del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario quando l'amministrazione rimanga inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal giudicato del giudice ordinario quale fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, benché prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con conseguente addebito all'amministrazione inadempiente dei compensi e delle spese dell'attività commissariale.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    È la disposizione che ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la previsione richiamata dal giudice in tema di compensi e spese dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone l'erogazione di una somma o di un beneficio economico, decorso il termine di moratoria previsto dalla legge è ammissibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice deve ordinare l'integrale esecuzione del comando giudiziale entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato mediante designazione da parte dell'organo amministrativo competente; l'incarico diviene operativo su istanza della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
  • Le spese e i compensi dell'attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e, secondo l'interpretazione accolta nella decisione, la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche a condanne al pagamento di somme diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.