Cassazione Civile, Ordinanza n. 18555/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo a un immobile di proprietà del contribuente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del Comune, ritenendo applicabile la detrazione/esenzione per abitazione principale anche se il nucleo familiare risultava scisso in immobili situati in Comuni diversi, richiamando la disciplina e la circolare ministeriale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 13 d.l. 201/2011 per avere riconosciuto l'agevolazione senza prova che nell'immobile dimorassero e risiedessero entrambi i coniugi; (2) violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 e dell'art. 14 preleggi per avere esteso analogicamente l'agevolazione a una fattispecie non prevista, in assenza di residenza del contribuente nell'immobile; (3) violazione della riserva di legge e della gerarchia delle fonti per avere ampliato la nozione di abitazione principale al caso di nucleo familiare con residenze in Comuni diversi; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova che anche il coniuge, residente anagraficamente a Roma, dimorasse abitualmente nell'immobile oggetto di imposizione. È stata inoltre presentata istanza di rimessione in termini per il tardivo deposito del ricorso, dovuto a improvviso e grave impedimento per salute del difensore, accolta dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto giustificato il ritardo nel deposito degli atti ex art. 369 c.p.c. per legittimo impedimento del difensore, ma ha disatteso tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, il diritto all'esenzione IMU per abitazione principale spetta anche quando i coniugi o componenti dell'unione civile abbiano residenze e dimore abituali in immobili diversi, sia nello stesso Comune sia in Comuni diversi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'agevolazione al contribuente e ha rigettato integralmente il ricorso, compensando le spese per la sopravvenuta pronuncia costituzionale intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
documenti previsti dall’art. 369 cod. proc. civ.
Il mancato deposito tempestivo del ricorso e dei documenti può essere sanato tramite rimessione in termini se il ritardo dipende da legittimo impedimento non imputabile al difensore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201
art. 13 d.l. 6 dicembre 2011 n. 201
La disciplina dell'IMU sull'abitazione principale, come interpretata alla luce della pronuncia costituzionale, non consente di negare l'agevolazione quando i coniugi abbiano residenze/dimore abituali in immobili diversi.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201
La disposizione va letta in modo conforme a Costituzione nel senso di riconoscere l'esenzione per ciascuna abitazione principale dei coniugi o uniti civilmente, anche se situata in Comuni diversi.
art. 14 preleggi
La Corte esclude che vi sia stata una indebita applicazione analogica vietata, poiché l'agevolazione discende dall'interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
art. 23 Cost.
riserva di legge ex art. 23 della Costituzione
La censura del Comune è respinta perché l'estensione dell'agevolazione deriva dalla declaratoria di illegittimità costituzionale e non da creazione giudiziale di un tributo o di un'esenzione senza legge.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull'onere della prova è infondata, poiché il punto decisivo è la spettanza giuridica dell'esenzione alla luce del nuovo assetto normativo/interpretativo fissato dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
a norma del comma 1-bisdello stesso art.13
È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia IMU, l'abitazione principale non può essere negata in modo automatico a uno dei coniugi o a un soggetto unito civilmente solo perché il nucleo familiare abbia residenze o dimore abituali distinte, anche in Comuni diversi, se per ciascun soggetto ricorrono i requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma fiscale può incidere immediatamente sui giudizi di legittimità pendenti, imponendo al giudice di cassazione di applicare il nuovo assetto costituzionale anche a controversie già introdotte.
- La rimessione in termini per il deposito del ricorso o dei documenti ex art. 369 c.p.c. richiede un impedimento grave, improvviso e non imputabile al difensore; non basta un generico stato di salute non ottimale o un difetto organizzativo.
- Le censure su analogia vietata, riserva di legge e onere della prova non possono reggere quando la soluzione del caso discende da un intervento della Corte costituzionale che ridefinisce la portata applicativa della norma tributaria.
- Ai fini dell'IMU sull'abitazione principale, la tutela non è limitata ai casi in cui l'intero nucleo familiare conviva nello stesso immobile o nello stesso Comune; l'accertamento va compiuto secondo la residenza anagrafica e la dimora abituale riferite al singolo soggetto, entro il quadro costituzionalmente conforme.
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