Corte di giustizia, Sentenza C-237/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022. — S.M. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articoli 18 e 21 TFUE – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo per l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il proprio diritto di libera circolazione nel primo di detti Stati membri – Domanda presentata ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva – Divieto di estradizione applicato unicamente ai cittadini nazionali – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità. — Causa C-237/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha affrontato il caso di un cittadino dell’Unione con cittadinanza anche del paese terzo richiedente, residente in Germania, per il quale la Bosnia-Erzegovina aveva chiesto l’estradizione ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Ha chiarito che la differenza di trattamento rispetto ai cittadini tedeschi integra una restrizione alla libertà di circolazione e soggiorno, che può essere giustificata solo dall’obiettivo di evitare l’impunità e solo se proporzionata. Ne deriva un obbligo per lo Stato membro di cercare attivamente il consenso dello Stato terzo a un’esecuzione della pena nel proprio territorio; solo se tale consenso manca, l’estradizione può avvenire in forza della convenzione internazionale.
Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino dell’Unione residente nello Stato membro richiesto: obbligo di cercare una misura alternativa meno restrittiva e, solo in mancanza del consenso dello Stato terzo, possibilità di estradizione conforme alla convenzione internazionale.
La questione giuridica
Se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino a che uno Stato membro estradi, in esecuzione di una convenzione internazionale, un cittadino di un altro Stato membro residente permanentemente nel primo Stato membro, quando il diritto nazionale protegge solo i cittadini nazionali dall’estradizione verso paesi terzi e consente, in alternativa, l’esecuzione della pena nel territorio nazionale solo con il consenso dello Stato terzo; e, in particolare, se lo Stato membro debba prima attivarsi per ottenere tale consenso oppure se, in difetto, possa comunque estradare senza violare il diritto dell’Unione.
Principio di diritto
Gli articoli 18 e 21 TFUE ostano a una disciplina o prassi che consenta di estradare verso uno Stato terzo un cittadino dell’Unione residente permanentemente nello Stato membro richiesto, mentre i cittadini di quest’ultimo sono protetti dall’estradizione, senza aver prima verificato attivamente la possibilità di una misura meno restrittiva, ossia l’esecuzione della pena nello Stato membro richiesto; se tale esecuzione è subordinata al consenso dello Stato terzo, lo Stato membro deve cercare di ottenerlo usando tutti i meccanismi di cooperazione disponibili. Solo se il consenso non viene ottenuto, la Convenzione internazionale può essere applicata e l’estradizione è ammessa, purché non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta, in particolare l’articolo 19.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 21 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in particolare articoli 1 e 6
- Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, in particolare articoli 2 e 9
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare articolo 19
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, articolo 16, paragrafo 2
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, articolo 116, paragrafo 1
- Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG), articoli 48, 54, 55 e 57, paragrafo 1
Estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino dell’Unione residente nello Stato membro richiesto
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München in una controversia sull’estradizione di S.M. richiesta dalla Bosnia-Erzegovina ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. La Corte è stata chiamata a stabilire come si combinino gli articoli 18 e 21 TFUE con un obbligo di estradizione derivante da una convenzione internazionale quando lo Stato membro richiesto prevede una tutela contro l’estradizione riservata solo ai propri cittadini.
Fatti e procedimento principale
S.M. possiede le cittadinanze croata, bosniaca e serba; vive in Germania con la coniuge dal 2017 e vi lavora dal 2020. Le autorità bosniache hanno chiesto la sua estradizione per l’esecuzione di una pena detentiva di sei mesi inflitta da un tribunale bosniaco per fatti di corruzione. La procura generale di Monaco ha chiesto di dichiarare l’estradizione irricevibile, invocando la giurisprudenza della Corte sulla protezione dei cittadini dell’Unione contro l’estradizione discriminatoria.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la Convenzione europea di estradizione del 1957, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 6, che consente agli Stati contraenti di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini;
- la dichiarazione tedesca resa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), con cui la Germania ha limitato il termine "cittadini" ai soli cittadini tedeschi;
- la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983, il cui scopo è favorire il reinserimento sociale e che consente il trasferimento nel Paese d’origine per l’esecuzione della pena;
- il diritto tedesco, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, del Grundgesetz e gli articoli 48, 54, 55 e 57 IRG, che consentono in determinate condizioni l’esecuzione in Germania di una pena inflitta all’estero, subordinandola però al consenso dello Stato estero.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la giurisprudenza della sentenza Raugevicius obbligasse a rifiutare l’estradizione anche quando lo Stato membro richiesto sia vincolato da una convenzione internazionale che lo obbliga, in linea di principio, a estradare la persona ricercata, salvo il caso dei propri cittadini.
Ragionamento della Corte: applicabilità degli articoli 18 e 21 TFUE
La Corte ribadisce anzitutto che un cittadino di uno Stato membro che soggiorna legalmente in un altro Stato membro può invocare gli articoli 18 e 21 TFUE, anche se possiede anche la cittadinanza del paese terzo richiedente. La doppia cittadinanza non priva l’interessato della qualità di cittadino dell’Unione.
Poi osserva che una normativa nazionale che protegga dall’estradizione solo i cittadini dello Stato membro richiesto, ma non i cittadini di altri Stati membri residenti legalmente nel suo territorio, è idonea a dissuadere dall’esercizio della libera circolazione e soggiorno e costituisce quindi una restrizione ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
Giustificazione e proporzionalità
La Corte conferma che l’obiettivo di evitare il rischio di impunità è legittimo e può giustificare una restrizione alla libera circolazione, ma solo se la misura è necessaria e proporzionata. In tale prospettiva, lo Stato membro deve verificare se esistano misure meno restrittive dell’estradizione.
La misura alternativa individuata dalla Corte, quando prevista dal diritto nazionale, è la possibilità di far eseguire la pena nel territorio dello Stato membro richiesto. Questa soluzione è meno lesiva della libera circolazione e garantisce, al tempo stesso, il perseguimento dell’obiettivo di evitare l’impunità.
Obbligo di attivarsi per ottenere il consenso dello Stato terzo
Poiché nel caso di specie l’esecuzione della pena in Germania era possibile solo con il consenso della Bosnia-Erzegovina, la Corte afferma che gli articoli 18 e 21 TFUE impongono alla Germania di cercare attivamente di ottenere tale consenso, usando tutti i meccanismi di cooperazione e assistenza in materia penale disponibili nelle relazioni con lo Stato terzo.
Se il consenso viene ottenuto, lo Stato membro può consentire al cittadino dell’Unione residente permanentemente nel suo territorio di scontare la pena alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza violare necessariamente gli obblighi convenzionali di estradizione.
Ipotesi in cui il consenso non sia ottenuto
Se, nonostante tali tentativi, lo Stato terzo non acconsente all’esecuzione della pena nel territorio dello Stato membro richiesto, la misura alternativa non è praticabile. In quel caso, lo Stato membro può procedere all’estradizione in conformità alla convenzione internazionale, poiché il rifiuto dell’estradizione non eliminerebbe il rischio di impunità.
La Corte precisa inoltre che l’estradizione deve comunque rispettare la Carta dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 19.
Dispositivo
La Corte risponde che gli articoli 18 e 21 TFUE:
- impongono allo Stato membro richiesto di cercare attivamente il consenso dello Stato terzo affinché la pena sia eseguita nel proprio territorio, utilizzando i meccanismi di cooperazione penale disponibili;
- non ostano, se tale consenso non viene ottenuto, all’estradizione del cittadino dell’Unione in applicazione della convenzione internazionale, purché ciò non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che la tutela del cittadino dell’Unione contro l’estradizione discriminatoria non è assoluta: lo Stato membro deve prima esplorare concretamente un’alternativa meno restrittiva, ma, se questa fallisce per mancanza del consenso dello Stato terzo, l’estradizione resta ammissibile per evitare l’impunità.
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