Sentenza del 26/11/2024 n. 848 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'- Ai fini del calcolo della superficie imponibili, la pluralità di messaggi che presentano un collegamento strumentale inscindibile e che hanno identico contenuto si considera come un unico mezzo pubblicitario, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La P. I. contestava l'avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità, sostenendo che le insegne poste presso la filiale riproducevano la denominazione e indicavano la sede dell'attività (insegne di esercizio) e che il computo della superficie imponibile era stato calcolato in modo errato. In particolare, la P. I. rilevava che il concessionario aveva arrotondato per eccesso la superficie di ciascuna insegna al metro quadrato superiore e poi sommato le superfici così ottenute, facendo superare il limite di 5 m²; invece la ricorrente sosteneva che le superfici andavano sommate senza arrotondamenti singoli e poi arrotondate complessivamente (arrotondamento finale alla mezzamaglia se occorre), e che la superficie complessiva risultava inferiore a 5 m² godendo pertanto dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di II grado ha rigettato l'appello proposto da Abaco confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della P. I.. La Corte ha ritenuto che le insegne, tutte recanti la dicitura identificativa della medesima impresa e poste con la funzione di indicare la sede operativa, presentassero un collegamento strumentale inscindibile e un identico contenuto, per cui dovevano essere considerate come un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile (applicazione art. 7, comma 5, d.lgs. n. 507/1993). Alla luce della consulenza tecnica di parte e delle fotografie, la superficie complessiva è risultata pari a 1,10 m² (inferiore a 5 m²) e dunque l'imposta non era dovuta. Le spese del grado di appello sono state poste a carico dell'appellante (Abaco).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5
"i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario"
Se più mezzi presentano identico contenuto o sono riferibili al medesimo soggetto e sono collocati in connessione (collegamento strumentale inscindibile), vanno considerati un unico mezzo pubblicitario ai fini del computo della superficie imponibile (quindi si sommano le superfici e si applicano regole di arrotondamento alla somma complessiva).
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 2
"le superfici inferiori a 1 m² si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato"
L'arrotondamento previsto va applicato alla determinazione delle superfici imponibili: secondo l'orientamento e la risoluzione ministeriale, l'arrotondamento deve essere applicato alla somma complessiva delle superfici quando i mezzi sono considerati un unico mezzo pubblicitario, non al singolo elemento prima della somma.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis
"l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 m²"
Le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività sono esenti dall'imposta se la superficie complessiva è fino a 5 m²; per valutare la 'superficie complessiva' si tiene conto della somma delle insegne riconducibili alla medesima sede e funzione, secondo l'art. 7, comma 5.
d.P.R. n. 495 del 1992, art. 47
"si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessori alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta"
Definizione normativa di insegna di esercizio utile a qualificare le scritte esposte come insegne esenti se rientranti nei requisiti e nei limiti di superficie previsti dall'art. 17.
Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 24/04/2009
Risoluzione interpretativa (24/4/2009, n. 2/DF)
Il MEF ha chiarito che, in caso di pluralità di insegne riconducibili alla stessa sede, l'arrotondamento delle superfici previsto dall'art. 7 deve applicarsi alla somma complessiva delle superfici e non alla superficie di ciascuna insegna singolarmente.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 (commi 2 e 4) e art. 4
"il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto" (art. 18 comma 2) e "il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2..." (art. 18 comma 4)
L'indicazione della commissione cui è diretto il ricorso è essenziale ma un mero refuso che non impedisca l'individuazione del giudice competente non determina automaticamente l'inammissibilità; la competenza territoriale segue la sede dell'ente impositore (art.4).
Massime di principio
- Quando più mezzi espositivi recano identico contenuto e sono funzionalmente connessi (anche senza contiguità fisica), vanno considerati un unico mezzo pubblicitario ai fini del calcolo della superficie imponibile (art.7, comma 5 d.lgs. 507/1993).
- In presenza di più insegne riconducibili alla medesima sede/uso (insegne di esercizio), si deve sommare la superficie effettiva di tutte le insegne e applicare l'arrotondamento previsto dalla norma solo al totale (non arrotondare ciascuna insegna singolarmente prima della somma).
- Le insegne di esercizio la cui superficie complessiva è fino a 5 m² sono esenti dall'imposta sulla pubblicità (art.17, comma 1-bis d.lgs. 507/1993). Valutare la soglia di 5 m² sulla base della somma complessiva delle insegne pertinenti alla stessa sede.
- La connessione tra mezzi pubblicitari è valutata in termini funzionali/strumentali (finalità unitaria di individuare la sede o veicolare lo stesso messaggio), non solo in termini di prossimità fisica.
- La prova della connessione e della superficie (fotografie, perizia tecnica) è determinante: documentazione fotografica e consulenza tecnica di parte possono costituire prova utile per dimostrare la natura di insegna di esercizio e la superficie complessiva.
- Errori formali nella indicazione del giudice destinatario del ricorso non sono automaticamente causa di inammissibilità se è agevole individuare la commissione competente e non sussiste un'effettiva pregiudizio procedurale.
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