Sentenza del 26/11/2024 n. 850 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
CONTENZIOSO - La produzione in appello dei documenti nuovi deve avvenire tempestivamente e ritualmente, in sede di gravame, entro il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza, anche per i documenti prodotti tardivamente in primo grado - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di ingiunzione di pagamento notificata il 20/4/2022 per tassa automobilistica 2009 (€410,98). Il ricorrente contestava la validità della notifica e la prescrizione triennale del credito, sostenendo che l'avviso di accertamento sarebbe stato spedito il 27/12/2018 ma la cartolina e la consegna risultavano irregolari e che la cartella/ingiunzione era notificata oltre il termine prescrizionale (tenendo conto anche della proroga Covid di 85 giorni). In appello il ricorrente ha chiesto l'inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente dalla resistente (avviso di accertamento e cartolina) e la declaratoria di prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria d'appello ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto ammissibili i documenti prodotti dalla Soget in appello (anche se prodotti tardivamente in primo grado) perché inseriti nel fascicolo di parte e depositati al momento della costituzione in sede di gravame, e conformi (timbri e firma risultano leggibili). Sul piano della prescrizione la Corte ha ritenuto che, a seguito della sospensione connessa al sisma del 6/4/2009 e della rateizzazione ex lege (60 rate decorrenti da giugno 2010), il termine triennale è ricominciato dopo la scadenza dell'ultima rata (giugno 2015) con termine finale 31/12/2018; poi l'avviso di accertamento del 27/12/2018 è divenuto definitivo decorsi 60 giorni (25/2/2019) e, con l'applicazione delle sospensioni Covid (art. 67-68 d.l. 18/2020 e richiamo d.lgs. 159/2015), i termini utili per la riscossione sono stati spostati in avanti; pertanto la notifica dell'ingiunzione del 7/4/2022 è avvenuta prima della scadenza della prescrizione e l'azione è valida. Spese di appello a carico del ricorrente.
Norme richiamate
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
art. 32, comma 1; art. 58, comma 2; art. 61
Art. 32(1) fissa il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti in primo grado; tale termine è richiamato per l'appello tramite art. 61. Art. 58(2) consente la produzione di nuovi documenti in appello, purché rispettati i termini di tempestività (20 giorni).
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (tassa automobilistica)
Stabilisce il termine di prescrizione triennale per la tassa di circolazione; la giurisprudenza individua la decorrenza del triennio in relazione alla rateizzazione/sospensione e all'anno successivo di riferimento.
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Prevede la ripresa della riscossione senza sanzioni mediante 60 rate mensili a decorrere da giugno 2010 per i soggetti colpiti dal sisma; ciò incide sulla decorrenza della prescrizione (termine collegato all'ultima rata).
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Ha dettagliato la modalità di rateizzazione in 60 rate a decorrere da giugno 2010 per i tributi sospesi a seguito del sisma, configurando un nuovo piano di adempimento che sospende e poi riposiziona la decorrenza della prescrizione.
OPCM n. 3780 del 6 giugno 2009 e decreto ministeriale 9 aprile 2009
OPCM 6/6/2009; decreto ministeriale 9/4/2009
Hanno disposto la sospensione dei termini per gli obblighi tributari nelle zone colpite dal sisma e la loro cessazione in date differenziate, base normativa per la successiva rateizzazione e per la diversa decorrenza della prescrizione.
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (norme Covid)
Hanno sospeso, per l'emergenza Covid, termini degli uffici impositori dal 8/3/2020 e indicato l'applicabilità dell'art.12 d.lgs.159/2015; la sospensione ha spostato in avanti i termini di prescrizione/decadenza (periodo computato in concreto in 85 giorni).
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159
Prevede che disposizioni di sospensione dei termini per eventi eccezionali comportano la sospensione corrispondente dei termini di prescrizione/decadenza relativi alle stesse entrate a favore degli enti impositori; richiamato dal d.l. 18/2020 per gli effetti Covid.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiama le norme sulle notificazioni del processo civile per la notificazione degli atti tributari; usata per richiamare regole di perfezionamento della notifica.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) / principi civili
Richiami giurisprudenziali relativi al carattere recettizio degli atti impositivi e alla separazione degli effetti della notificazione (principio di 'scissione'); la definitezza dell'avviso di accertamento si raggiunge dopo 60 giorni dalla notifica se non impugnato.
art. 163 legge n. 296/2006 (richiamata in motivazione)
Normativa rilevante per tributi locali (scadenza 31/12 del terzo anno) ma la Corte ha chiarito che tale disciplina non si applica alla tassa automobilistica, che ha regole proprie di prescrizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario i fascicoli di parte, una volta depositati, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio; un documento irritualmente prodotto in primo grado può considerarsi valido in appello se è contenuto nel fascicolo di parte depositato al momento della costituzione in sede di gravame (sanatoria dell'irritualità), ma nuovi documenti vanno comunque depositati tempestivamente, rispettando il termine perentorio di 20 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32 d.lgs. 546/1992 richiamato in appello.
- L'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello ma non elimina l'obbligo di tempestività (20 giorni). Documenti prodotti tardivamente in primo grado possono essere legittimamente utilizzati in secondo grado se oggetto del fascicolo di parte depositato al momento della costituzione in appello.
- L'avviso di accertamento tributario è atto sostanziale e recettizio: la sua efficacia ai fini della prescrizione e degli effetti processuali va valutata distinguendo fra momento di spedizione/perfezionamento e momenti di definitività (60 giorni di mancata impugnazione). Per la tassa auto la giurisprudenza rileva la decorrenza della prescrizione in relazione all'anno successivo o alla riconfigurazione del debito in caso di rateizzazione/sospensione.
- Se la legge o provvedimenti eccezionali (es. sospensioni per calamità o norme Covid) hanno previsto la sospensione o la rateizzazione, la decorrenza della prescrizione può essere spostata in avanti: la rateizzazione ex lege può trasformare l'obbligazione in un unico debito rateizzato la cui prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata; le sospensioni Covid (d.l. 18/2020 e d.lgs. 159/2015) hanno prodotto uno slittamento dei termini (es. 85 giorni) da considerare nel calcolo.
- Per contestare validamente la regolarità di una notifica occorre indicare con precisione le difformità tra copia e originale o fornire prova della mancata ricezione; timbri e sottoscrizioni leggibili sulla copia possono suffragare la regolarità della notificazione senza ulteriore esibizione dell'originale.
- In casi analoghi, prima di ritenere un atto prescritto, verificare (a) se esistono misure di sospensione o rateizzazione che abbiano ridefinito i termini, (b) la data di definitività dell'avviso di accertamento (60 giorni) e (c) eventuali sospensioni straordinarie (es. Covid) che allungano i termini di prescrizione.
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