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Sentenza

Sentenza del 26/11/2024 n. 849 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

ICI - ESENZIONI - Le piattaforme petrolifere, così come le centrali a cui sono annesse, sono classificabili nella categoria D/7 quali fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di vita industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, svolgendosi operazioni qualificabili quali attività industriali. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i dati contabili - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IMU 2017 per Euro 41.486 relativo alla piattaforma petrolifera "S.". La società deduceva: carenza del potere impositivo del Comune sul mare; inesistenza del presupposto oggettivo (la piattaforma non sarebbe immobile/accatastabile); esenzione per classificazione in E/3 (opere di pubblica utilità); non tassabilità degli impianti/macchinari dal 2016 (norma sugli "imbullonati"); rilievi sull'interpretazione connessa all'istituzione dell'IMPI e, in subordine, non applicabilità delle sanzioni.

La decisione

Appello respinto. La Corte d'appello tributaria (CGT II grado L'Aquila) ha confermato la decisione di primo grado: il Comune ha potere impositivo anche nel mare territoriale; le piattaforme stabilmente infisse al fondale sono beni immobili suscettibili di accatastamento e, per la loro natura industriale, rientrano nella categoria D/7; per i fabbricati D non iscritti in catasto il valore imponibile si determina sui dati contabili (scritture aziendali) ex art. 5 d.lgs. 504/1992; la norma sugli "imbullonati" (art.1, c.21, L.208/2015) riguarda la stima diretta della rendita catastale e non consente di ridurre il valore determinato secondo i dati contabili; l'istituzione dell'IMPI dal 2020 non incide retroattivamente sull'anno 2017; le sanzioni sono dovute perché l'orientamento giurisprudenziale favorevole alla tassazione è consolidato. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio (Euro 6.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (IMU/ICI)

    art. 1, comma 2; art. 5, comma 3

    Presupposto impositivo è il possesso di fabbricati siti nel territorio dello Stato; per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto il valore imponibile si determina secondo i dati contabili (scritture aziendali).

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Esclude dalla stima diretta della rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti ("imbullonati"). La Corte ha ritenuto che tale norma riguardi la determinazione della rendita catastale tramite stima diretta e non si applica per ridurre il valore determinato sulla base dei dati contabili per i fabbricati D non iscritti.

  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (conv. L. 19 dicembre 2019, n.157) - art. 38

    istituzione dell'IMPI a decorrere dal 2020

    Istituisce l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) dal 2020 sostituendo le imposte locali ordinarie sulle stesse; non opera retroattivamente sulle annualità contestate e conferma implicitamente che le piattaforme erano soggette a imposizione locale prima del 2020.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    art. 1, art. 4, art. 5, art. 10

    Definisce nozione di immobile urbano, costruzione stabile e unità immobiliare; norme storiche di riferimento per l'accatastamento e per il trattamento delle unità industriali (gruppo D).

  • Codice Civile

    Testo di riferimento per la qualificazione di beni immobili: sono immobili le costruzioni e in generale tutto ciò che è incorporato al suolo; supporta la qualificazione delle piattaforme stabilmente infisse come beni immobili.

  • Cass. Civ., sent. n. 13794/2005 e n. 3618/2016

    principi interpretativi giurisprudenziali

    Giurisprudenza di legittimità consolidata: il territorio nazionale comprende il mare territoriale e i poteri degli enti locali possono esercitarsi anche su costruzioni stabilmente infisse nel mare territoriale; le piattaforme petrolifere sono valutabili come fabbricati industriali (D/7) e possono essere soggette a imposizione locale. Il concessionario è soggetto passivo dell'imposta.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) - rat. L. 689/1994

    art. 15 (linea mediana) e norme di delimitazione del mare territoriale

    Richiamata per questioni di delimitazione e per escludere interpretazioni arbitrarie dei limiti territoriali comunali; utile per la determinazione dei confini del mare territoriale ma non ostacola il potere impositivo degli enti locali entro limiti di sovranità statale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 3

    Nei casi di concessione su aree demaniali il soggetto passivo dell'imposta è il concessionario; pertanto il concessionario della piattaforma è tenuto al pagamento.

  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

    art. 1, comma 782 e comma 746 (rinvii alla riforma IMU)

    Conferma regole di determinazione del valore per fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, richiamando il criterio basato sui dati contabili e i coefficienti di adeguamento.

Massime di principio

  • Le piattaforme petrolifere stabilmente infisse nel fondale del mare territoriale possono essere considerate beni immobili e soggette all'imposta comunale (ICI/IMU) se rientrano nella sovranità e giurisdizione italiane.
  • Se la piattaforma è classificabile nel gruppo catastale D ma non è iscritta in catasto, la base imponibile si determina sui valori contabili risultanti dalle scritture aziendali (art.5 d.lgs.504/1992), non mediante stima diretta.
  • L'esclusione degli "imbullonati" (art.1, c.21, L.208/2015) incide sulla stima diretta della rendita catastale e non è automaticamente applicabile per ridurre un valore determinato sulla base dei dati contabili; il contribuente deve indicare e documentare con precisione quali voci contabili corrispondono alle componenti esclusibili.
  • L'istituzione dell'IMPI dal 2020 non ha effetto retroattivo sulle annualità precedenti: l'introduzione del nuovo tributo non implica che le piattaforme fossero esenti negli anni antecedenti.
  • Il concessionario di manufatti demaniali è normalmente il soggetto passivo dell'imposta; pertanto contenziosi sulla titolarità dell'imposta devono considerare il rapporto concessorio.
  • Le contestazioni generiche (es.: "la piattaforma non è accatastabile" o "tutta la struttura è impianto") senza individuazione e quantificazione contabile delle parti escluse sono insufficienti per ridurre la base imponibile quando il valore è stato determinato su dati contabili.
  • Le sanzioni fiscali possono essere applicate se l'orientamento giurisprudenziale è consolidato; l'eccezione per incertezza normativa necessita di una situazione di effettiva e oggettiva indeterminatezza normativa ben dimostrabile.
  • Per controversie future è utile: acquisire e depositare in giudizio la documentazione contabile dettagliata che separi costo delle costruzioni da costo degli impianti/macchinari; verificare la collocazione geografica entro i limiti del mare territoriale e gli eventuali decreti ministeriali di attribuzione del gettito; considerare l'eventuale applicazione dell'IMPI per gli anni successivi.

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