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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1420/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Eway Joseph impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per aver detenuto e ceduto marijuana (8,70 g complessivi, in quattro involucri). I motivi principali del ricorso erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova della "capacità drogante" della sostanza (assenza di accertamento sulla quantità di principio attivo), con richiamo al D.M. Salute 1/4/2006 relativo al limite di 500 mg di principio attivo per uso personale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella parte relativa alla contestazione sulla capacità drogante, ritenendo che la qualità della sostanza (marijuana) risultasse dal narcotest e che la capacità drogante potesse essere desunta da elementi diversi dalla perizia chimica (es.: suddivisione in dosi e il fatto che il ricorrente fosse colto nell'atto di cedere una dose). Il richiamo al quantitativo ammesso per uso personale è stato ritenuto ininfluente dato che i fatti indicavano attività di cessione e non uso personale. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale che si era limitata a richiamare il numero di dosi senza esaminare il lucro perseguito o conseguito e l'evento dannoso/pericoloso. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione di quella attenuante e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma contestata per la detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in presenza di narcotest positivo e di elementi probatori che indicavano la destinazione allo spaccio (suddivisione in dosi e cessione).

  • codice penale, art. 62, comma 1, n. 4

    Circostanza attenuante applicabile anche ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90; la Corte ha richiamato l'obbligo, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), di motivare in ordine al lucro perseguito/conseguito e all'evento dannoso o pericoloso per valutare la tenuità, ritenendo carente la motivazione della Corte territoriale e ordinando il rinvio.

  • codice di procedura penale, artt. 124, 125, 177, 192, 530, 533, 546

    Articoli richiamati dalla difesa in relazione a vizi di procedimento e di motivazione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo relativo alla necessità di accertamento tecnico sulla capacità drogante, confermando che tale qualità può essere desunta anche da altri elementi probatori.

  • D.M. Salute 1 aprile 2006 (G.U. n.95 del 24 aprile 2006)

    prevede espressamente che la quantità massima di principio attivo che può essere detenuta per uso personale non deve superare il peso complessivo di 500 mg

    Richiamo dal ricorrente per sostenere la non capacità drogante; la Corte ha ritenuto il richiamo irrilevante nel caso concreto poiché gli elementi di fatto indicavano cessione e pronto smercio, escludendo l'ipotesi di uso personale.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite), Dabu Kibiru, Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020

    Principio richiamato in relazione alla valutazione dell'attenuante ex art. 62 n.4: la tenuità va valutata considerando sia il lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso; la motivazione deve specificamente affrontare questi aspetti.

Massime di principio

  • La capacità drogante di una sostanza non richiede necessariamente una perizia chimica sul principio attivo: può essere desunta da altri elementi probatori (narcotest, suddivisione in dosi, modalità di detenzione e di cessione).
  • Il limite quantitativo indicato dal D.M. 1/4/2006 (500 mg di principio attivo per uso personale) è irrilevante se dai fatti emerge la destinazione allo spaccio: in presenza di cessione la tesi dell'uso personale viene esclusa.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, il giudice deve motivare specificamente sulla presenza o assenza di lucro e sull'entità dell'evento dannoso/pericoloso; una motivazione meramente formale o laconica può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • In ipotesi di contestazione della qualità o della capacità drogante della sostanza, la difesa dovrebbe produrre o sollecitare elementi tecnici o fattuali alternativi (analisi, testimonianze, circostanze) per contrastare ricostruzioni basate su narcotest e condotte indicative di cessione.
  • Se il giudice di merito non argomenta adeguatamente su punti decisivi (es. valutazione della tenuità, lucro, pericolosità), la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame piuttosto che l'assoluzione piena.

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