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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13499/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo derivante da scoperto di conto corrente, apertura di credito, altre facilitazioni bancarie e residuo mutuo, oltre a un controcredito azionato in compensazione dalla procedura. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo i contratti bancari privi di data certa, perché il timbro postale risultava riferito alle buste di spedizione e non agli atti, e aveva quindi considerato inopponibili le condizioni contrattuali, disatteso la documentazione contabile e accolto l’eccezione di compensazione della curatela sulla base della CTU. Con il ricorso per cassazione la banca e la cessionaria hanno dedotto: omesso esame di fatto decisivo, perché il timbro e la marca temporale sarebbero stati apposti direttamente sui contratti e sui certificati ex art. 50 TUB; violazione degli artt. 2712 c.c. e 116 c.p.c., perché le copie fotostatiche non disconosciute avrebbero provato il contenuto degli originali; violazione dell’art. 2704 c.c. per non aver riconosciuto la data certa dei contratti; nullità per ultrapetizione in relazione al controcredito del fallimento; e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. per aver disposto la compensazione nonostante la contestazione del controcredito. La Corte ha esaminato il primo motivo e lo ha accolto, ritenendo che il tribunale avesse omesso di considerare un fatto storico decisivo, cioè l’apposizione del timbro direttamente sui contratti e la marca temporale sui certificati, fatti idonei a incidere sulla questione della data certa e quindi sull’opponibilità della documentazione bancaria al fallimento.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri, ha cassato il decreto del Tribunale di Verona e ha rinviato la causa al Tribunale di Verona in diversa composizione per nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio. La cassazione si è fondata sull’errore del giudice di merito nel non avere esaminato il fatto storico, allegato e controverso, relativo alla collocazione del timbro e alla marca temporale, fatto potenzialmente decisivo ai fini dell’opponibilità dei contratti e quindi dell’intero assetto decisorio, compresa la successiva valutazione dei saldi e della compensazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti

    la censura riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, non la mera rivalutazione delle prove o dei documenti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti in via subordinata, ma resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per la doglianza di nullità del decreto per ultrapetizione, ma il motivo resta assorbito

  • art. 2712 c.c.

    le copie fotostatiche non disconosciute sono invocate come prova dei fatti rappresentati, ma la censura non viene esaminata per l’assorbimento dei motivi

  • art. 116 c.p.c.

    è evocato quale parametro della valutazione delle prove, ma la decisione si fonda sull’omesso esame di un fatto storico

  • art. 2704 c.c.

    è la norma sulla data certa richiamata per contestare l’esclusione dell’opponibilità dei contratti al fallimento

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per la censura di ultrapetizione in relazione al controcredito del fallimento

  • artt. 1241 e 1243 c.c.

    sono richiamati per contestare la compensazione con un controcredito ritenuto non di pronta e facile liquidazione

  • art. 50 d. lgs. n. 385/1993

    è richiamato come base dei certificati bancari prodotti, firmati digitalmente e muniti di marca temporale

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    viene utilizzata per ribadire che l’omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre quando il giudice di merito non considera un fatto storico, principale o secondario, che sia stato allegato, discusso tra le parti e abbia carattere decisivo; non è invece sufficiente lamentare una diversa lettura dei documenti o delle risultanze istruttorie.
  • Ai fini della data certa e dell’opponibilità al fallimento della documentazione contrattuale bancaria, il giudice deve verificare i fatti storici dedotti dalla parte circa l’apposizione del timbro o di altri segni di datazione direttamente sugli atti e non limitarsi a un accertamento presuntivo sulla base della sola collocazione materiale dei documenti.
  • Quando un fatto decisivo sulla data certa o sull’opponibilità dei contratti viene omesso, resta assorbita ogni ulteriore questione relativa alla prova del credito, alla compensazione e alle censure di ultrapetizione o di violazione di legge fondate sul medesimo impianto decisorio.
  • La valutazione della CTU e delle conseguenti statuizioni sui saldi bancari non può prescindere dall’esatta individuazione dei fatti storici rilevanti posti a base del quesito peritale e della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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