Sentenza del 05/08/2016 n. 16445 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale relativa a IRPEF e IRAP per gli anni 2000 e 2001, notificata il 3 ottobre 2006, sostenendo principalmente che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 avrebbe dovuto produrre effetti nonostante il pagamento della sola prima rata. Ha inoltre dedotto la mancata notifica del diniego del condono, l'omessa comunicazione preventiva prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la tardività della cartella, l'omessa considerazione dei versamenti effettuati e l'erronea applicazione delle sanzioni. Il primo motivo è stato rinunciato in udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità della cartella. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, avente natura clemenziale, richiede l'integrale pagamento delle somme dovute; il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione. Non era necessaria né la notifica di un provvedimento di diniego né la comunicazione preventiva, poiché l'importo dovuto risultava dalla dichiarazione integrativa e non emergevano errori da comunicare. La cartella, notificata il 3 ottobre 2006, è stata ritenuta tempestiva, essendo intervenuta entro il termine quinquennale applicabile. La Corte ha inoltre precisato che il contribuente avrebbe dovuto allegare e provare gli eventuali versamenti effettuati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 2.700 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, o dei soli interessi in caso di mero ritardo.
La norma configura un condono clemenziale, subordinato all'integrale pagamento di quanto indicato nella dichiarazione integrativa. Il pagamento parziale, anche se relativo alla prima rata, non perfeziona il condono.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La preventiva comunicazione dell'esito del controllo non è necessaria quando il controllo si limita a liquidare somme già risultanti dalla dichiarazione e non evidenzia errori o irregolarità da comunicare.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17
La disciplina dei termini di riscossione deve essere coordinata con le successive norme transitorie che hanno fissato termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.
Legge n. 156/2005, di conversione del D.L. n. 106/2005
Ha introdotto e disciplinato i termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative alle somme risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, prevedendo per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 il termine del quinto anno successivo alla presentazione.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
Il contenuto minimo della cartella non impone una motivazione analitica quando la pretesa deriva direttamente da somme dichiarate dal contribuente e non versate.
Legge n. 241/1990, art. 3
Non richiede una motivazione aggiuntiva della cartella quando gli elementi della pretesa sono già contenuti nella dichiarazione e sono nella disponibilità del contribuente.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Il motivo relativo all'insufficiente motivazione non ha consentito di ottenere la cassazione della sentenza, poiché la pretesa tributaria risultava fondata sull'obbligazione di pagamento dichiarata dal contribuente.
Massime di principio
- I condoni o le definizioni agevolate che subordinano il beneficio al pagamento di determinate somme richiedono, salvo diversa previsione normativa, l'integrale e tempestivo adempimento; il pagamento parziale non consolida il beneficio.
- Quando il debito deriva direttamente da importi indicati dal contribuente nella dichiarazione o nella dichiarazione integrativa, l'Amministrazione può procedere alla riscossione senza una preventiva comunicazione di irregolarità, se non sono emersi errori da correggere o contestare.
- L'assenza di un provvedimento formale di diniego del condono non rende necessariamente illegittima la cartella, se il mancato perfezionamento deriva automaticamente dall'omesso pagamento integrale.
- Per contestare una cartella fondata su versamenti asseritamente già eseguiti, il contribuente deve indicare con precisione i pagamenti e fornire la relativa prova documentale.
- La tempestività della cartella deve essere valutata applicando il termine decadenziale previsto dalla disciplina vigente e dalle eventuali norme transitorie, anche quando la controversia era già pendente al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
- Una cartella basata su somme autoliquidate dal contribuente può avere una motivazione sintetica, perché la fonte e l'entità dell'obbligazione sono già conoscibili attraverso la dichiarazione presentata.
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