Cassazione Civile, Ordinanza n. 04066/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
I ricorrenti avevano prestato garanzia fideiussoria in relazione a un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra la società concedente e la società utilizzatrice. La banca, agendo in nome della società di leasing, aveva ottenuto in primo grado la condanna dei garanti al rilascio e al pagamento di quanto dovuto. In appello, il gravame dei garanti era stato dichiarato inammissibile per tardività, e la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile anche la querela di falso incidentale proposta contro le relate di notificazione della sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i garanti denunciavano violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c. e dell’art. 7, comma 6, L. n. 890/1982, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente esaminato nel merito la querela di falso senza prima dichiararla ammissibile e senza attivare il relativo giudizio con la partecipazione del pubblico ministero. Deducevano inoltre che le prove orali e la documentazione tecnica e anagrafica depositate dimostravano l’asserita falsità delle relate: per due ricorrenti, la notifica sarebbe avvenuta non presso la loro abitazione ma nelle mani della madre/suocera, in un appartamento autonomo del medesimo fabbricato; per la terza, la notifica sarebbe stata consegnata a un soggetto indicato come convivente, ma in realtà residente altrove e solo occasionalmente presente nell’abitazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la prima censura, i capitoli di prova erano aspecifici perché non riportavano integralmente il contenuto della relazione tecnica richiamata né localizzavano il documento nel fascicolo, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre, le prove articolate non erano comunque idonee a incidere sulla decisività della questione relativa alla validità delle notifiche, perché non dimostravano una distinta abitazione con autonoma identificazione toponomastica, ma solo un ingresso autonomo o una diversa articolazione interna del fabbricato. Per la seconda censura, la Corte ha rilevato che non era riportato il contenuto della prova testimoniale articolata, con ulteriore inammissibilità per aspecificità, e che i certificati anagrafici e di stato di famiglia non erano sufficienti a vincere la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c. circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario; analogamente, la dedotta occasionalità della presenza del consegnatario era stata prospettata in modo generico. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della querela di falso incidentale; la Corte non ne accoglie la tesi, valorizzando invece i requisiti di specificità e decisività delle prove poste a corredo della querela
art. 222 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di querela di falso incidentale; la Corte ribadisce che la valutazione preliminare di ammissibilità richiede verifica anche della potenziale concludenza del materiale offerto
art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982
richiamato come norma sulla notificazione a mezzo posta; la Corte ne esclude la violazione perché le doglianze non superano la presunzione di validità della notifica e risultano aspecifiche
art. 366, n. 6, c.p.c.
impone alla parte di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata trascrizione/localizzazione della relazione tecnica e della prova testimoniale comporta inammissibilità per aspecificità
art. 139, secondo comma, c.p.c.
la produzione di certificazioni anagrafiche o di stato di famiglia non è sufficiente a superare la presunzione normativa di qualità di addetto alla casa del consegnatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La querela di falso incidentale, per essere utilmente coltivata, deve essere sorretta da allegazioni e prove specifiche e potenzialmente decisive; il giudice può valutarne preliminarmente l’ammissibilità anche sotto il profilo della concludenza del materiale offerto.
- Nel giudizio di cassazione vige un rigoroso onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.: la parte deve trascrivere o comunque indicare con precisione i documenti e i capitoli di prova su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
- Ai fini della validità della notificazione a persona diversa dal destinatario, la mera divergenza della residenza anagrafica o dello stato di famiglia non basta a superare la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c.; occorre provare in modo puntuale l’assenza del consegnatario dalla qualità di addetto alla casa o la sua mera presenza occasionale.
- Quando si contesta la relata di notificazione sulla base di una supposta distinzione tra unità abitative all’interno di uno stesso fabbricato, è necessario dimostrare concretamente l’autonoma identificazione dell’alloggio e la sua rilevanza rispetto al luogo in cui la notifica è stata eseguita; allegazioni generiche su ingressi autonomi o frequentazioni sporadiche non sono sufficienti.
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