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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04066/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

I ricorrenti avevano prestato garanzia fideiussoria in relazione a un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra la società concedente e la società utilizzatrice. La banca, agendo in nome della società di leasing, aveva ottenuto in primo grado la condanna dei garanti al rilascio e al pagamento di quanto dovuto. In appello, il gravame dei garanti era stato dichiarato inammissibile per tardività, e la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile anche la querela di falso incidentale proposta contro le relate di notificazione della sentenza di primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i garanti denunciavano violazione degli artt. 221 e 222 c.p.c. e dell’art. 7, comma 6, L. n. 890/1982, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente esaminato nel merito la querela di falso senza prima dichiararla ammissibile e senza attivare il relativo giudizio con la partecipazione del pubblico ministero. Deducevano inoltre che le prove orali e la documentazione tecnica e anagrafica depositate dimostravano l’asserita falsità delle relate: per due ricorrenti, la notifica sarebbe avvenuta non presso la loro abitazione ma nelle mani della madre/suocera, in un appartamento autonomo del medesimo fabbricato; per la terza, la notifica sarebbe stata consegnata a un soggetto indicato come convivente, ma in realtà residente altrove e solo occasionalmente presente nell’abitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per la prima censura, i capitoli di prova erano aspecifici perché non riportavano integralmente il contenuto della relazione tecnica richiamata né localizzavano il documento nel fascicolo, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre, le prove articolate non erano comunque idonee a incidere sulla decisività della questione relativa alla validità delle notifiche, perché non dimostravano una distinta abitazione con autonoma identificazione toponomastica, ma solo un ingresso autonomo o una diversa articolazione interna del fabbricato. Per la seconda censura, la Corte ha rilevato che non era riportato il contenuto della prova testimoniale articolata, con ulteriore inammissibilità per aspecificità, e che i certificati anagrafici e di stato di famiglia non erano sufficienti a vincere la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c. circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario; analogamente, la dedotta occasionalità della presenza del consegnatario era stata prospettata in modo generico. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a fondamento della querela di falso incidentale; la Corte non ne accoglie la tesi, valorizzando invece i requisiti di specificità e decisività delle prove poste a corredo della querela

  • art. 222 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di querela di falso incidentale; la Corte ribadisce che la valutazione preliminare di ammissibilità richiede verifica anche della potenziale concludenza del materiale offerto

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    richiamato come norma sulla notificazione a mezzo posta; la Corte ne esclude la violazione perché le doglianze non superano la presunzione di validità della notifica e risultano aspecifiche

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone alla parte di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata trascrizione/localizzazione della relazione tecnica e della prova testimoniale comporta inammissibilità per aspecificità

  • art. 139, secondo comma, c.p.c.

    la produzione di certificazioni anagrafiche o di stato di famiglia non è sufficiente a superare la presunzione normativa di qualità di addetto alla casa del consegnatario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La querela di falso incidentale, per essere utilmente coltivata, deve essere sorretta da allegazioni e prove specifiche e potenzialmente decisive; il giudice può valutarne preliminarmente l’ammissibilità anche sotto il profilo della concludenza del materiale offerto.
  • Nel giudizio di cassazione vige un rigoroso onere di specificazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.: la parte deve trascrivere o comunque indicare con precisione i documenti e i capitoli di prova su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Ai fini della validità della notificazione a persona diversa dal destinatario, la mera divergenza della residenza anagrafica o dello stato di famiglia non basta a superare la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c.; occorre provare in modo puntuale l’assenza del consegnatario dalla qualità di addetto alla casa o la sua mera presenza occasionale.
  • Quando si contesta la relata di notificazione sulla base di una supposta distinzione tra unità abitative all’interno di uno stesso fabbricato, è necessario dimostrare concretamente l’autonoma identificazione dell’alloggio e la sua rilevanza rispetto al luogo in cui la notifica è stata eseguita; allegazioni generiche su ingressi autonomi o frequentazioni sporadiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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