Sentenza n. 15817/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Molise; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; - dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta e graduatorie della selezione nazionale dell’Agenzia delle Entrate per 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui la candidata è risultata idonea non vincitrice dopo aver ricevuto una penalità per una risposta ritenuta errata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata, che aveva concorso per i posti della Regione Molise e ottenuto 23/30, ha impugnato gli esiti della prova scritta, le graduatorie e gli atti connessi, chiedendo il riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione. Con un unico motivo articolato ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. 487/1994, dell’art. 6 del bando e dell’art. 51 Cost., nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità e violazione del buon andamento. La contestazione riguardava il quesito sulle deliberazioni assembleari invalide e sulle persone legittimate a impugnarle: la Commissione aveva considerato corretta la risposta «dai condomini assenti o dissenzienti», mentre la candidata aveva scelto «da tutti i condomini». Secondo la ricorrente, il richiamo generico all’invalidità rendeva il quesito ambiguo e consentiva di considerare corrette entrambe le risposte. Le amministrazioni hanno inoltre eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale: la procedura, bandita unitariamente per posti distribuiti sul territorio nazionale, con prova, questionari e griglie comuni e possibile formazione di una graduatoria unica nazionale, aveva carattere accentrato ed effetti diretti comuni sull’intero territorio; era pertanto competente il TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a. Nel merito ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo che il quesito fosse chiaro e ammettesse una sola risposta corretta. Il quesito andava ricondotto alla disciplina dell’art. 1137 c.c. sull’impugnazione delle deliberazioni assembleari; le considerazioni della candidata sulla nullità delle deliberazioni erano ulteriori rispetto al tenore e al contesto della domanda. Il Collegio ha osservato, inoltre, che la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non da tutti i condomini, sicché anche tale lettura non rendeva corretta la risposta scelta. Ha quindi escluso i vizi denunciati e ritenuto legittimo misurare la preparazione anche sulla capacità di individuare il senso della domanda e selezionare l’opzione più precisa, senza che ciò violasse trasparenza o par condicio. Ha prescisso dall’approfondimento di eventuali profili di inammissibilità. Spese compensate per la natura e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, c.p.a.
La procedura di cui si controverte è stata adottata con unico Bando, relativo a tutti i posti messi a concorso sul territorio nazionale, e l’unica prova prevista è stata svolta per tutti dal 29 al 31.10.2025, con questionari e griglie di correzione comuni.
Per una procedura concorsuale unitaria, svolta con prove e criteri comuni su scala nazionale e potenzialmente destinata a confluire in una graduatoria nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio ai sensi della regola prevista per gli atti statali, poiché gli effetti non sono circoscritti al territorio della sede scelta dal singolo candidato.
art. 1137 c.c.
Il Collegio, infatti, in linea con la consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo secondo cui è legittimo l’uso di quiz a risposta multipla nelle prove selettive a patto che vi sia un’unica risposta chiaramente esatta tra le opzioni presentate (tra le molteplici, Consiglio di Stato sez. III, 4/12/2025, n. 9578, Tar Lazio sez. III, 8/08/2025, n. 15445), ritiene che, nella specie, il quesito oggetto di contestazione sia stato, in realtà, correttamente formulato, nel rispetto delle regole di trasparenza e chiarezza ripetutamente indicate dalla giurisprudenza, e che l’unica risposta esatta era, effettivamente, quella indicata dalla Commissione.
Il quesito va letto alla luce della disciplina dell’art. 1137 c.c. sull’impugnazione delle deliberazioni assembleari; nel caso concreto il TAR ha ritenuto univocamente corretta l’opzione riferita ai condomini assenti o dissenzienti, nonostante la formulazione non riproducesse integralmente il testo normativo.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
Pertanto, il Collegio ritiene che l’azione amministrativa sia scevra dai vizi lamentati: invero, fermo il descritto rispetto delle regole di redazione del quiz, la preparazione dei candidati può legittimamente misurarsi, come nei fatti è avvenuto senza la denunciata violazione dei principi di trasparenza e par condicio, anche con riguardo alla capacità di focalizzare l’attenzione sul senso della domanda e di ricollegarla ad una specifica disciplina, evitando la suggestione di voler necessariamente individuare possibili distrattori, perché è onere dei candidati di sforzarsi per scegliere la migliore delle opzioni proposte, scartando soluzioni che appaiano meno sicure e precise.
Nel caso deciso, la disciplina invocata non è stata ritenuta violata: un quiz a risposta multipla è legittimo quando presenta un’unica risposta chiaramente esatta e il candidato deve individuare l’opzione migliore e più precisa in rapporto al senso della domanda e alla disciplina pertinente.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla il quesito è legittimo se, letto secondo logica, ragionevolezza e contesto della selezione, tra le opzioni proposte vi è un’unica risposta chiaramente esatta; non è necessario che la formulazione riproduca integralmente il testo della disposizione applicabile.
- Il candidato deve valutare il senso della domanda nel contesto in cui è proposta e ricondurla alla disciplina pertinente, scegliendo l’opzione più precisa; argomentazioni riferite a questioni ulteriori rispetto al tenore del quesito non ne dimostrano, da sole, l’ambiguità.
- Per una procedura concorsuale unitaria, con prova e criteri di correzione comuni su scala nazionale e possibile graduatoria unica nazionale, la competenza territoriale si determina in relazione alla portata nazionale degli effetti e, per gli atti statali, spetta al TAR Lazio ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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