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Sentenza

Sentenza del 11/09/2019 n. 22657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Abruzzo che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001-2006, contestando principalmente: l'insufficiente motivazione degli avvisi circa il valore attribuito all'area edificabile; l'asserita integrazione della motivazione da parte del Comune soltanto durante il giudizio; il fatto che il giudice tributario avesse sostanzialmente supplito a carenze dell'istruttoria amministrativa; e la contraddittorietà o perplessità della motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, poiché indicavano i parametri utilizzati per la valutazione dell'area, tra cui ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, costi di adattamento e prezzi medi di mercato, oltre agli allegati contenenti i dati e i valori applicati. È stata ritenuta legittima anche la produzione in appello della delibera comunale sui valori delle aree edificabili, non trattandosi di un'inammissibile integrazione della motivazione. La Corte ha inoltre affermato che il contribuente avrebbe dovuto fornire elementi oggettivi, eventualmente mediante perizia, per dimostrare un valore inferiore. Poiché il processo tributario deve condurre, quando possibile, alla determinazione della corretta imposta dovuta, la CTR aveva correttamente escluso l'annullamento integrale dell'avviso senza una valutazione dell'importo effettivamente dovuto. Il contribuente è stato condannato alle spese, liquidate in 2.300 euro oltre accessori, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 4, comma 5, 7 e 11

    La determinazione dell'ICI e del valore imponibile dell'area deve rispettare i criteri normativi applicabili; la motivazione dell'accertamento deve consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

    L'avviso è valido quando espone gli elementi essenziali della pretesa fiscale e consente al contribuente di contestarne l'an e il quantum. Non è necessario illustrare ogni singolo passaggio estimativo, purché siano indicati i criteri e i dati fondamentali.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La motivazione dell'atto impositivo deve permettere al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il diritto di difesa. Nel caso esaminato tale finalità è stata ritenuta soddisfatta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 7, 36 e 58, comma 2

    Il processo tributario ha natura sostitutiva e consente al giudice di determinare la corretta pretesa fiscale, nei limiti delle domande delle parti, quando l'atto non sia radicalmente nullo. In appello possono inoltre essere prodotti nuovi documenti, anche preesistenti.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 48

    Le delibere e i regolamenti comunali che fissano valori delle aree edificabili per zone omogenee possono costituire parametri presuntivi e strumenti di orientamento per l'accertamento, senza impedire la prova di un diverso valore concreto.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Dopo la riforma del vizio motivazionale, in cassazione non è sufficiente lamentare una motivazione non adeguatamente approfondita; occorre dimostrare una motivazione totalmente mancante, apparente, incomprensibile o affetta da un contrasto irriducibile.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento ICI relativo a un'area edificabile è normalmente motivato in modo sufficiente se indica i criteri estimativi, i dati dell'area e i parametri utilizzati, anche mediante allegati o richiamo a delibere comunali conoscibili.
  • I valori determinati dal Comune per zone omogenee hanno valore presuntivo e possono sostenere l'accertamento, ma il contribuente può superarli fornendo prova concreta di un valore venale inferiore, ad esempio tramite perizia, comparabili di mercato o documentazione tecnica.
  • Il Comune non deve necessariamente dimostrare nell'avviso ogni dettaglio del calcolo, purché il contribuente possa comprendere la pretesa e contestarne efficacemente sia la fondatezza sia l'importo.
  • La produzione in appello di documenti preesistenti, come delibere comunali e relativi parametri, è in linea generale ammissibile nel processo tributario e non equivale automaticamente a una nuova motivazione dell'avviso.
  • Quando il giudice ritiene la pretesa fiscale solo parzialmente infondata o viziata in aspetti non radicali, deve tendere a determinare l'imposta effettivamente dovuta, anziché annullare integralmente l'atto.
  • In Cassazione la contestazione della motivazione della sentenza è ammissibile solo in presenza di una motivazione apparente, totalmente mancante, incomprensibile o internamente irriducibile; non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice avrebbe dovuto approfondire maggiormente la valutazione.

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