Corte di giustizia, Sentenza C-128/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 luglio 2018. — Commissione europea contro Regno di Spagna e a. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di tax lease) – Individuazione dei beneficiari dell’aiuto – Requisito relativo alla selettività – Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Obbligo di motivazione. — Causa C-128/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte annulla la sentenza del Tribunale che aveva cancellato la decisione della Commissione sul regime spagnolo di tax lease. Secondo la Corte, i beneficiari del vantaggio potevano essere individuati nei GIE, quali imprese che applicavano le misure fiscali, senza che la trasparenza fiscale impedisse la qualificazione della misura come aiuto di Stato. Inoltre, il Tribunale ha applicato erroneamente il requisito della selettività e ha ingiustamente ritenuto carente la motivazione della Commissione. La causa è rinviata al Tribunale per l’esame degli altri motivi.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato: il regime spagnolo di tax lease per l’acquisto di navi è selettivo e la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione della Commissione è annullata
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia erroneamente interpretato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nell’individuare i beneficiari del vantaggio fiscale del regime spagnolo di tax lease, nel valutare la selettività del vantaggio e nel ritenere insufficiente la motivazione della decisione della Commissione quanto a selettività, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, un regime fiscale può costituire aiuto di Stato anche se i vantaggi economici derivano, per trasparenza fiscale, dai beneficiari diretti della misura ad altri soggetti; non è corretto escludere la selettività solo perché la misura è accessibile a qualsiasi impresa che partecipi all’operazione. La Corte afferma inoltre che il Tribunale ha erroneamente omesso di verificare se il sistema di autorizzazione conferisse un potere discrezionale idoneo a favorire determinate attività e che, nel caso concreto, la decisione della Commissione era sufficientemente motivata quanto a selettività, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi. La sentenza del Tribunale è quindi annullata e la causa rinviata.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 115, paragrafi 6 e 11, TRLIS
- Articolo 48, paragrafo 4, TRLIS
- Articolo 49 del RIS
- Articoli da 124 a 128 del TRLIS
- Articolo 50, paragrafo 3, del RIS
- Decisione 2014/200/UE
Impugnazione sul regime spagnolo di tax lease
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione 2014/200/UE relativa al regime spagnolo di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi. La causa attiene alla qualificazione di tale regime come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, con particolare attenzione all’individuazione dei beneficiari, alla selettività del vantaggio, alla distorsione della concorrenza e all’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE.
Fatti e contesto del regime spagnolo
Il regime spagnolo di tax lease veniva utilizzato per operazioni di costruzione e acquisto di navi mediante una struttura articolata che coinvolgeva compagnia di navigazione, cantiere navale, banca, società di leasing e gruppo di interesse economico (GIE). La Commissione ha descritto il regime come un sistema di pianificazione fiscale che consentiva agli investitori membri del GIE di ottenere vantaggi fiscali e alla compagnia di navigazione di beneficiare indirettamente di una riduzione del prezzo della nave.
Il meccanismo combinava varie misure del TRLIS e del RIS, tra cui:
- ammortamento accelerato di beni locati;
- ammortamento anticipato soggetto ad autorizzazione amministrativa;
- disciplina dei GIE;
- regime d’imposta sul tonnellaggio;
- una deroga regolamentare relativa al trattamento delle plusvalenze in caso di acquisto mediante opzione call.
La Commissione ha ritenuto che il regime, nel suo insieme, producesse un vantaggio selettivo per i GIE e i loro investitori, comportando uso di risorse statali sotto forma di minore gettito e mancata riscossione di interessi. Ha quindi ordinato il recupero degli aiuti incompatibili.
Procedimento dinanzi al Tribunale
Il Regno di Spagna, Lico Leasing SA e PYMAR hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale, che ha accolto i ricorsi e annullato la decisione. Il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che i reali beneficiari fossero gli investitori e non i GIE, che la selettività non fosse dimostrata nei loro confronti e che la decisione fosse viziata da insufficiente motivazione quanto a selettività, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi.
Questioni esaminate in impugnazione
La Commissione ha dedotto, in sintesi:
- errori di diritto nell’individuazione dei beneficiari dell’aiuto e nella nozione di impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- errore nell’analisi della selettività, in particolare rispetto al sistema di autorizzazione dell’ammortamento anticipato;
- erronea applicazione della giurisprudenza in tema di vantaggio fiscale per investimenti in un bene specifico;
- violazione dell’articolo 296 TFUE per asserito difetto o contraddittorietà della motivazione.
Ragionamento della Corte sui beneficiari del vantaggio
La Corte ricorda che la nozione di impresa, ai fini degli aiuti di Stato, copre qualsiasi entità che svolga un’attività economica, indipendentemente dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. Nel caso di specie, i GIE svolgevano un’attività economica consistente nell’acquisizione di navi mediante leasing, nel successivo noleggio a scafo nudo e nella rivendita, e pertanto erano imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
La Corte censura il Tribunale per aver escluso che i GIE potessero essere beneficiari degli aiuti solo perché fiscalmente trasparenti. Tale conclusione è contraria alla logica dell’articolo 107 TFUE, poiché la qualificazione di aiuto non dipende dallo status giuridico del soggetto né dalla tecnica impiegata. Il fatto che i vantaggi economici siano poi trasferiti ai membri del GIE per effetto della trasparenza fiscale non impedisce che i GIE siano i beneficiari diretti delle misure fiscali.
Ragionamento sulla selettività
La Corte ribadisce che un vantaggio fiscale è selettivo quando deroga al sistema fiscale normale e favorisce talune imprese o produzioni; non è necessario che la misura sia formalmente limitata a una categoria nominata di imprese. È sufficiente che, per i suoi effetti concreti, introduca un trattamento differenziato tra operatori che si trovano in situazione fattuale e giuridica analoga rispetto all’obiettivo del sistema.
La Corte ritiene errato il ragionamento del Tribunale secondo cui, poiché la partecipazione alle operazioni era aperta a qualsiasi impresa, il vantaggio non poteva essere selettivo. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare se il regime derogasse al sistema di riferimento favorendo le attività svolte dai GIE e se il sistema autorizzativo conferisse un potere discrezionale idoneo a favorire tali attività. In questo passaggio la Corte richiama la propria sentenza Commissione/World Duty Free Group e a., che aveva chiarito che non è richiesta l’individuazione di una categoria speciale di imprese come unico criterio di selettività.
Ragionamento sull’obbligo di motivazione
La Corte ricorda che la motivazione di una decisione in materia di aiuti deve esporre in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento della Commissione e consentire il controllo giurisdizionale, senza dover riprodurre tutti gli elementi di fatto e di diritto. Nel caso concreto, la Corte reputa che la Commissione abbia sufficientemente spiegato:
- la struttura del regime e il modo in cui esso generava vantaggi fiscali per i GIE;
- il trasferimento dei vantaggi ai membri del GIE per effetto della trasparenza fiscale;
- le ragioni per cui il regime era idoneo a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi, in considerazione dell’attività economica svolta dai GIE e della loro presenza in mercati aperti agli scambi intra-UE.
La Corte esclude che la decisione fosse contraddittoria o priva di motivazione sufficiente. In particolare, non ritiene decisivo che la Commissione si sia riferita ai membri dei GIE come "investitori", né ravvisa un obbligo di motivazione rafforzata nel caso concreto.
Esito del giudizio
La Corte accoglie i motivi della Commissione, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia la causa al Tribunale, poiché restano da esaminare solo in parte i motivi non affrontati nella sentenza annullata. Le spese sono riservate; gli intervenienti in impugnazione sopportano le proprie spese.
Principi affermati
- Un GIE che svolge un’attività economica è impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- La trasparenza fiscale non esclude che il GIE sia beneficiario diretto di un aiuto di Stato.
- La selettività di un vantaggio fiscale va valutata rispetto al sistema di riferimento e ai suoi effetti concreti, non solo in base all’accessibilità formale della misura a qualsiasi impresa.
- Ai fini dell’obbligo di motivazione, la Commissione deve esporre il ragionamento che consente di comprendere selettività, distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, ma non è tenuta a una motivazione eccedente i requisiti ordinari dell’articolo 296 TFUE.
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