Cassazione Civile, Ordinanza n. 01041/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella esattoriale, con cui la parte privata chiedeva di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo, deducendo il difetto di notificazione della cartella e la conseguente prescrizione del credito. In primo grado il giudice di pace aveva respinto la domanda nel merito ritenendo validamente notificato il titolo; in appello il tribunale, applicando lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 112, 343 e 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che sull'interesse ad agire si fosse formato giudicato interno per mancata impugnazione incidentale della statuizione di primo grado e che la norma sopravvenuta non potesse prevalere su tale giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non superasse il requisito di autosufficienza/contentezza-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorso riportava solo un frammento della sentenza di primo grado, senza trascriverla in modo completo e senza consentire alla Corte di verificare il dedotto giudicato interno sull'interesse ad agire. Per questa carenza non è stato possibile applicare il principio, pur richiamato, secondo cui l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dal d.l. n. 146 del 2021, opera nei giudizi pendenti fino alla decisione, ma incontra il limite dell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa sufficiente a far comprendere il thema decidendum; una narrazione carente può incidere sull'ammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve riportare e localizzare adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti; la mancata trascrizione completa della decisione di merito impedisce il controllo sul dedotto giudicato interno.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata per la denunciata applicazione ufficiosa della disciplina sopravvenuta.
art. 343 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla mancata impugnazione incidentale sul punto dell'interesse ad agire.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti alle questioni deducibili in appello.
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sull'interesse ad agire; la Corte ribadisce che il giudicato può essere scrutinato solo se la decisione di merito sia adeguatamente trascritta nel ricorso.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto la disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e la conseguente verifica dell'interesse ad agire nei giudizi pendenti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la norma, come inserita dallo ius superveniens, incide sull'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire, ma opera nei giudizi pendenti fino alla decisione salvo giudicato interno contrario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di un giudicato interno richiede che la sentenza di merito rilevante sia trascritta o comunque riprodotta in modo completo e autosufficiente nel ricorso; in mancanza, la censura è inammissibile perché la Corte non può compiere il controllo nomofilattico sul contenuto del giudicato.
- Lo ius superveniens che incide sull'interesse ad agire nei giudizi di impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti fino alla decisione, ma non può superare un espresso giudicato interno formatosi sulla sussistenza dell'interesse.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione presuppone una esposizione dei fatti sufficientemente chiara e completa da consentire la comprensione del thema decidendum e la verifica delle censure proposte.
- La violazione dell'onere di specificazione e localizzazione degli atti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. preclude l'esame del motivo anche quando questo invochi questioni di diritto astrattamente rilevabili d'ufficio, come il giudicato.
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