Sentenza del 13/09/2018 n. 5915 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Fermo amministrativo - Diritto ad impugnare gli atti prodromici divenuti definivi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non può essere accolta con riferimento ai vizi o al contenuto delle cartelle di pagamento non impugnate nei termini. La mancata impugnazione tempestiva rende definitive le cartelle e consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione coattiva. Il contribuente può impugnare il fermo amministrativo esclusivamente per vizi propri dell'atto, non per contestare nuovamente le cartelle prodromiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il fermo amministrativo, tentando di far valere contestazioni relative alle cartelle di pagamento che ne costituivano gli atti prodromici. Tali cartelle, non essendo state impugnate tempestivamente, erano però divenute definitive. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare, insieme al fermo, anche il contenuto o la validità delle cartelle ormai definitive.
Norme richiamate
Art. 21 del d.lgs. 546/1992
La disposizione disciplina il termine per proporre ricorso nel processo tributario. La sua applicazione comporta che, se la cartella di pagamento non viene impugnata tempestivamente, essa diventa definitiva e non può essere contestata successivamente attraverso l'impugnazione di un atto della riscossione che ne costituisce conseguenza.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella di pagamento ne consolida gli effetti e impedisce di rimetterne in discussione il contenuto in occasione dell'impugnazione di un atto successivo.
- Il fermo amministrativo può essere contestato autonomamente soltanto per vizi propri, come difetti di notifica o di motivazione dell'atto, violazioni delle formalità previste o altri errori direttamente riferibili al fermo.
- Non è normalmente possibile utilizzare l'impugnazione del fermo per recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro le cartelle prodromiche entro il termine previsto dalla legge.
- Prima di contestare un atto cautelare o esecutivo della riscossione occorre verificare se gli atti precedenti siano stati notificati e tempestivamente impugnati; in caso contrario, il giudizio sarà tendenzialmente limitato ai soli vizi dell'atto successivo.
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