Cassazione Civile, Ordinanza n. 35959/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società, destinataria di istanze di fallimento proposte da alcuni creditori, aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, commi 6 e 10, l. fall., ottenendo un termine per depositare proposta, piano e documenti. Chiedeva poi la proroga di quel termine, ma il tribunale la respingeva, dichiarava improcedibile la domanda di concordato e pronunciava il fallimento. In reclamo ex art. 18 l. fall. la società sosteneva che il diniego di proroga fosse illegittimo e che, di conseguenza, fosse illegittima anche la dichiarazione di fallimento. In cassazione deduceva un unico motivo, formalmente qualificato come erronea valutazione di fatti decisivi e mancata assunzione di prove determinanti, lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato la documentazione prodotta sulla solidità economica dell'affittuaria dell'azienda, sugli investimenti da questa sostenuti, sui ricavi conseguiti e sulle trattative in corso con il Comune e con i soggetti coinvolti nei contratti di leasing, elementi che avrebbero dovuto dimostrare la concreta utilità della proroga e la possibilità di superare le criticità ostative al piano concordatario. La ricorrente richiamava anche il favor per la soluzione concordataria rispetto a quella fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la premessa della Corte d'appello secondo cui il termine fissato al debitore per il concordato con riserva ha natura perentoria e può essere prorogato solo in presenza di giustificati motivi allegati e verificati dal giudice. Ha poi osservato che il giudice del reclamo aveva motivato in modo adeguato sull'insussistenza di tali motivi, valorizzando l'assenza di elementi concreti idonei a rendere probabile, nel periodo di proroga, il superamento delle criticità del piano. Il ricorso, secondo la Corte, non censurava correttamente un omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ma chiedeva in sostanza un nuovo giudizio di merito sulla documentazione già esaminata, attività preclusa in sede di legittimità. Sono state poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, commi 6 e 10, l. fall.
il termine assegnato al debitore per depositare proposta, piano e documenti nel concordato con riserva ha natura perentoria ed è prorogabile solo per giustificati motivi allegati e verificati dal giudice
art. 153 c.p.c.
la disciplina della proroga del termine è mutuata da quella processuale e richiede la presenza di giustificati motivi
art. 18 l. fall.
il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è il rimedio esperibile contro la pronuncia del tribunale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
in cassazione è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione delle prove o dei documenti già esaminati
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. Sez. 1, n. 6277 del 31/03/2016
precedente richiamato sulla natura perentoria del termine ex art. 161 l. fall. e sulla non sindacabilità in cassazione della valutazione di giustificati motivi se congruamente motivata
Cass. n. 20667 del 2012
richiamata a sostegno della conseguenza decadenziale dell'inosservanza del termine
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
richiamata per il perimetro del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019
richiamata in tema di ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva, il termine assegnato dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ha natura perentoria; la proroga è eccezionale e richiede la specifica allegazione e dimostrazione di giustificati motivi idonei a rendere concretamente utile il differimento.
- La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno dei giustificati motivi per la proroga è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non mediante una nuova valutazione del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di riesame del merito o di rivalutazione dei documenti già scrutinati dal giudice territoriale.
- L'inosservanza del termine perentorio nel concordato con riserva comporta l'inammissibilità della domanda concordataria e legittima, ove ne ricorrano gli ulteriori presupposti, la prosecuzione del giudizio prefallimentare e la dichiarazione di fallimento.
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