Cassazione Penale, Sentenza n. 27293/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato ricorreva avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 2 e n. 2-bis c.p.), denunciando carenza di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante collegata alla "minorata difesa" (art. 61, primo comma, n. 5 c.p.), in particolare con riguardo a reati commessi on line e all'allegato vantaggio derivante dall'utilizzo della rete.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione maturata dopo la decisione impugnata ma prima della decisione della Cassazione. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato e chiarito i criteri per l'applicazione dell'aggravante per "minorata difesa" nei reati commessi on line: è necessario (i) rilevare l'esistenza di una circostanza di tempo/luogo/persona astrattamente idonea a ostacolare la difesa; (ii) provare che tale circostanza abbia effettivamente prodotto nella fattispecie un concreto ostacolo alla difesa pubblica o privata; (iii) dimostrare che l'agente ne abbia concretamente profittato. Nel caso specifico emergeva che l'imputato si era presentato con le proprie reali generalità, elemento che rendeva dubitabile la configurazione dell'aggravante; comunque l'esito processuale definitivo è stato l'estinzione per prescrizione e l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa), comma 2, n. 2 e n. 2-bis
Norma che disciplina la fattispecie di truffa con aggravanti; la Corte ha trattato la corretta applicazione delle aggravanti in tema di truffe commesse on line, richiedendo prova concreta dell'aggravante invocata
art. 61, primo comma, n. 5 c.p. (circostanza aggravante "minorata difesa")
La Corte interpreta la norma richiedendo tre verifiche cumulative: (a) esistenza di una circostanza astrattamente idonea a ostacolare la difesa; (b) produzione concreta dell'effetto di ostacolo; (c) l'effettivo profitto dell'agente dalla circostanza
Sezioni Unite, sent. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per l'affermazione che la commissione del reato in tempo di notte può integrare la "minorata difesa" se provato l'ostacolo concreto alla difesa; principio esteso come criterio ermeneutico generale
Cassazione Sez. 2, sent. n. 28070 del 08/04/2021
Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021
Precedente giurisprudenziale che chiarisce come la sola modalità telematica non implichi automaticamente l'aggravante: occorre che l'agente abbia tratto specifici vantaggi dall'utilizzo della rete (es. occultamento identità, impossibilità di controllo del bene)
Cassazione, Sez. 5, sent. n. 8819 del 02/02/2010 (Maero)
Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010
Indica l'onere motivazionale del giudice: bisogna individuare e motivare tutte le ragioni per ritenere che in concreto si sia realizzata una diminuita capacità di difesa
Massime di principio
- L'aggravante per "minorata difesa" richiede tre accertamenti: (1) una circostanza di tempo/luogo/persona astrattamente idonea; (2) la prova che tale circostanza abbia effettivamente ostacolato la difesa; (3) la prova che l'agente ne abbia concretamente approfittato.
- La commissione del reato on line non determina automaticamente l'aggravante: va dimostrato il vantaggio concreto per l'autore (es. occultamento dell'identità, impossibilità di verificare il bene, elusione delle conseguenze).
- Se l'agente si è presentato con reali generalità e il bene era esistente/visibile, è difficile sostenere che l'uso della rete abbia di per sé ridotto la capacità di difesa della vittima.
- Il giudice deve motivare espressamente le ragioni per cui ritiene sussistente la diminuita capacità di difesa, evitando presunzioni automatiche o astratte.
- In procedura, l'estinzione del reato per prescrizione può essere dichiarata anche in Cassazione se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata ma prima della decisione della Corte di legittimità: in tal caso la sentenza viene annullata senza rinvio.
- Per difendersi efficacemente in casi di presunta truffa on line, documentare elementi concreti di vulnerabilità subita (pagamenti anticipati senza garanzie, anonimato o false generalità dell'altro, impossibilità di verificare il bene) è cruciale per ottenere il riconoscimento dell'aggravante; in assenza di tali elementi l'aggravante difficilmente regge.
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