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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10846/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. Secondo l'originaria contestazione dell'Ufficio, in un'operazione immobiliare realizzata tramite più società collegate era ravvisabile la dissimulazione di un finanziamento, con conseguente rideterminazione dei costi deducibili e recupero dell'IVA indebitamente detratta. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente. In cassazione la società deduceva sei motivi: (1) violazione dell'art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, perché l'iscrizione a ruolo provvisoria sarebbe stata effettuata prima della sentenza di primo grado in un caso di pretesa abusiva/elusiva; (2) nullità/motivazione apparente della sentenza per contraddittorietà logica, poiché la CTR aveva escluso l'abuso del diritto ma aveva poi ragionato in termini di clausola antielusiva; (3) illegittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 6, se interpretato come applicabile solo alle ipotesi tipiche del comma 3; (4) violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR ritenuto applicabile la disciplina previgente sulla misura dell'iscrizione provvisoria, anziché la modifica introdotta dal d.l. n. 70 del 2011; (5) violazione dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1999 in tema di compensi di riscossione/aggio, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non potesse applicarsi a fatti d'imposta anteriori; (6) illegittimità costituzionale della medesima norma per contrasto con gli artt. 3, 25, 53 e 97 Cost. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi cinque motivi e ha respinto anche le censure costituzionali, rilevando che la fattispecie concreta integrava evasione/frode tramite sovrafatturazione, non abuso o elusione; che il momento rilevante per la disciplina dell'iscrizione provvisoria è la formazione del ruolo, non la notifica della cartella; e che l'aggio ha natura retributiva, sicché la sua disciplina si applica secondo il tempo dell'attività di riscossione, restando non fondate le questioni di costituzionalità prospettate.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha qualificato la condotta contestata come evasiva e non elusiva, escludendo l'applicabilità dell'art. 37-bis e quindi anche la questione di legittimità costituzionale sollevata sul punto. Ha poi affermato che, ai fini della quantificazione delle imposte iscrivibili a ruolo in via provvisoria, conta esclusivamente il momento in cui il ruolo diviene esecutivo, non quello della successiva notifica della cartella, sicché la disciplina previgente era correttamente applicata. Infine, ha ribadito la natura retributiva dell'aggio di riscossione, respingendo sia la censura di irretroattività sia le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999. Le spese sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973

    La disposizione è stata ritenuta non applicabile perché la controversia non riguardava una fattispecie di abuso del diritto/elusione, ma una contestazione di natura evasiva/frodatoria; il suo presupposto è la contestazione di condotte antielusive, non la mera ritenuta qualificazione del fatto da parte del giudice.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza impugnata non è stata ritenuta affetta da motivazione apparente o da insanabile contraddizione logica.

  • art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973

    Ai fini della disciplina applicabile alla iscrizione provvisoria conta il momento di formazione del ruolo e della sua esecutività, non la successiva notifica della cartella.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1999

    L'aggio/compenso di riscossione ha natura retributiva e va regolato dalla disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione; non assume natura sanzionatoria o tributaria.

  • art. 10-bis l. n. 212 del 2000

    Richiamato come codificazione successiva del principio generale antielusivo, ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata.

  • art. 53 Cost.

    Non è parametro idoneo a colpire l'aggio, perché questo ha natura retributiva e non tributaria.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina dell'aggio e le modifiche normative non sono state ritenute irragionevoli.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato incidentalmente come parametro corretto per le prestazioni patrimoniali imposte, ma non rilevante per l'aggio in quanto non sanzionatorio.

  • art. 25 Cost.

    Ritenuto parametro inconferente rispetto all'aggio, data la sua natura non sanzionatoria.

  • art. 97 Cost.

    Esclusa la violazione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

  • art. 24 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo, una volta sottoscritto, diviene titolo esecutivo e viene poi consegnato al concessionario.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella è il veicolo con cui il contribuente viene messo a conoscenza della pretesa risultante dal ruolo.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Il concessionario provvede alla notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di impugnazione degli atti della riscossione e conoscenza dell'atto presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento della censura di nullità per motivazione apparente/contraddittoria.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione contesta una sovrafatturazione o una frode complessa volta a creare indebiti vantaggi fiscali, la fattispecie è evasiva e non elusiva; non si applicano le regole elaborate per l'abuso del diritto e l'antielusione.
  • L'applicabilità delle norme sulla riscossione provvisoria deve essere verificata con riferimento al momento in cui il ruolo diviene esecutivo, poiché è il ruolo a costituire il titolo della pretesa, mentre la cartella ha solo funzione di notifica.
  • L'aggio di riscossione ha natura retributiva e non sanzionatoria né tributaria; perciò la sua disciplina si applica in base al tempo in cui l'attività di riscossione è svolta, non al momento del fatto generatore dell'imposta.
  • Le questioni di legittimità costituzionale fondate su capacità contributiva o su parametri tipici delle prestazioni tributarie non colgono nel segno quando la voce controversa è qualificabile come compenso per un servizio pubblico di riscossione.
  • In cassazione non è sufficiente prospettare in astratto una diversa lettura dell'avviso di accertamento: occorre riportarne il contenuto rilevante e indicare specificamente gli elementi che dimostrerebbero l'erroneità della qualificazione operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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