L.R. Abruzzo 38/2007
Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle citta' d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell'articolo 79, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale abruzzese n. 38 del 23 novembre 2007 abroga gli articoli 2 e 3 della L.R. 36/2007 e il comma 1 dell’art. 79 della L.R. 34/2007. Le abrogazioni producono effetto sin dalla pubblicazione della L.R. 36/2007 del 25 ottobre 2007, quindi con efficacia retroattiva rispetto al momento di pubblicazione della presente legge.
Abrogazione di alcune disposizioni regionali in materia commerciale e organizzativa
Abrogazione di disposizioni regionali in materia commerciale e organizzativa
La legge regionale dell’Abruzzo interviene con un atto meramente abrogativo, incidendo su alcune modifiche normative introdotte nel 2007 in materia di commercio e funzionamento delle strutture regionali. La disciplina risultante elimina dal sistema regionale le disposizioni indicate, con effetto retroattivo alla data di pubblicazione della L.R. n. 36 del 25 ottobre 2007.
Ambito dell’intervento
Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo e non introduce nuove regole sostanziali, ma sopprime specifiche norme regionali già approvate nel 2007. In particolare, vengono travolte disposizioni collegate alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali e una previsione contenuta in una legge di adeguamento normativo.
Disposizioni abrogate
La legge dispone l’abrogazione di:
- articolo 2 della L.R. 36/2007, recante modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006 in materia di principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico;
- articolo 3 della L.R. 36/2007;
- comma 1 dell’art. 79 della L.R. 34/2007, recante disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.
Effetti temporali
Le abrogazioni hanno effetto sin dalla pubblicazione della L.R. 36/2007 del 25 ottobre 2007. La norma, quindi, stabilisce un effetto retroattivo, facendo venir meno la rilevanza delle disposizioni abrogate fin dall’origine della loro pubblicazione.
Rilievi applicativi
Si tratta di una legge di utilità essenzialmente storica e ricostruttiva, poiché incide su disposizioni già superate e poi ulteriormente assorbite dall’evoluzione successiva della normativa regionale in materia di commercio. Non introduce regimi transitori, contributi o procedure operative autonome.
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