L.R. Abruzzo 39/2007
Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 39/2007 aggiorna la disciplina sanzionatoria della raccolta dei funghi epigei spontanei, sostituendo la sanzione per le violazioni nelle aree tabellate con una multa da 50 a 100 euro. Introduce inoltre un adeguamento del rinvio alle disposizioni sanzionate della L.R. n. 33/2007, con entrata in vigore generale dal 1° gennaio 2008, salvo l’art. 2 efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della sanzione per le violazioni sulla raccolta dei funghi in Abruzzo
Modifica delle sanzioni per la raccolta dei funghi in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 39 del 2007 interviene in modo puntuale sulla disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, incidendo sulla parte sanzionatoria della normativa regionale già vigente. Il provvedimento ha applicazione nel solo territorio della Regione Abruzzo.
Contenuto delle modifiche
La legge sostituisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34, come già modificata dalla L.R. 23 agosto 2007, n. 33. La nuova formulazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 50,00 euro a 100,00 euro
- per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all’art. 7 della L.R. n. 34/2006.
Aggiornamento dei rinvii sanzionatori nella L.R. n. 33/2007
Il provvedimento modifica anche l’art. 21 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33, correggendo il richiamo alle fattispecie sanzionate. In particolare, nel comma 1:
- dopo il numero 16 viene sostituita la congiunzione “e” con una virgola;
- dopo le parole “l’art. 17 comma 3” sono inserite anche le parole “e 20”.
Decorrenza ed efficacia temporale
L’entrata in vigore è differenziata:
- la legge entra in vigore il 1° gennaio 2008;
- l’art. 2 entra invece in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Valutazione di attualità
Si tratta di una legge di modifica puntuale su profili sanzionatori di una disciplina settoriale già esistente. Non contiene disposizioni di durata limitata o misure emergenziali; tuttavia il suo contenuto è assorbito nella disciplina regionale successivamente consolidata. È quindi rilevante soprattutto come testo di modifica storica, mentre la disciplina applicabile va verificata nel testo vigente della normativa sui funghi.
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