L.R. Abruzzo 36/2007
Modifiche all'art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle citta' d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 36 modifica per breve tempo norme su orari degli esercizi commerciali, grandi strutture di vendita e programmazione urbanistico-commerciale. Tuttavia le disposizioni inserite o corrette sono state quasi subito abrogate con effetto dalla pubblicazione stessa; la legge è quindi oggi sostanzialmente priva di applicazione pratica.
Modifiche urgenti alla disciplina regionale del commercio e degli orari di apertura
Modifiche urgenti alla disciplina regionale del commercio
La legge interviene sulla disciplina abruzzese del commercio, sugli orari di apertura degli esercizi e su alcune previsioni relative alle grandi strutture di vendita e agli strumenti di programmazione territoriale. Si tratta però di un atto che ha avuto un’efficacia solo transitoria, perché le modifiche introdotte sono state successivamente abrogate con effetto retroattivo o comunque prima di assumere rilievo pratico.
Deroga agli orari di apertura degli esercizi commerciali
Viene modificata la disciplina regionale sugli orari degli esercizi commerciali, consentendo ai comuni di derogare all’applicazione delle regole contenute nella norma per:
- 41 giornate domenicali o festive;
- ulteriori giornate di chiusura previste dalla disciplina originaria.
Viene inoltre corretto il rinvio contenuto in un comma della legge regionale del 2006, sostituendo il riferimento normativo al decreto legislativo 114/1998.
Grandi strutture di vendita ed esercizi specializzati non alimentari
La legge introduceva una deroga alle previsioni e limitazioni in materia di localizzazione e insediamento per talune grandi strutture di vendita e per esercizi specializzati del settore non alimentare, purché ricorressero cumulativamente specifiche condizioni. In particolare, la deroga riguardava attività con forte fabbisogno di superficie, con almeno il 90% dell’area di vendita dedicata a categorie merceologiche quali autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili e giardinaggio, fino a una superficie massima di 18.000 mq.
Erano richiesti inoltre:
- localizzazione in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da viabilità di livello superiore o autostradale;
- bacino di vendita di livello regionale;
- perfezionamento di un accordo di programma o istituto equivalente con il comune competente, che rilasciava direttamente l’autorizzazione commerciale;
- impegno occupazionale sin dall’apertura, con previsione di trasformare a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori assunti, pena la revoca dell’autorizzazione.
Questa disciplina è però stata abrogata poco dopo la sua introduzione.
Coordinamento con la disciplina sugli strumenti di programmazione
Un ulteriore intervento integrava la disciplina regionale richiamando, accanto al programma PRUSST, anche l’accordo di programma tra gli strumenti rilevanti. Anche questa modifica è stata successivamente abrogata con effetto dalla pubblicazione della legge.
Decorrenza e attuale rilevanza
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Tuttavia:
- la modifica relativa alle grandi strutture di vendita è stata abrogata con effetto sin dalla pubblicazione della legge successiva del 23 novembre 2007, n. 38;
- la modifica relativa all’accordo di programma è stata ugualmente abrogata con effetto dalla pubblicazione;
- la legge regionale del 2006 e quella del 1999 richiamate nel testo sono poi state abrogate dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11.
Di conseguenza, l’atto non ha oggi utilità applicativa concreta ed è da considerarsi obsoleto.
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