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Legge

L.R. Abruzzo 33/2007

Modifiche alla L.R. 8.11.2006, n. 34 recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 33/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica in modo ampio la L.R. Abruzzo n. 34/2006 sui funghi: rivede limiti di raccolta, titoli autorizzatori, aree riservate, divieti, corsi, controlli, sanzioni e vendita. Alcune disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il resto dal 1° gennaio 2008. Include anche norme transitorie limitate al 2007 e al biennio iniziale per le aree di raccolta economica.

Modifiche alla disciplina abruzzese sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Modifiche alla disciplina abruzzese sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

La legge interviene sulla L.R. Abruzzo 8 novembre 2006, n. 34, riscrivendo in modo esteso la disciplina regionale della raccolta, del permesso, della commercializzazione e dei controlli sui funghi epigei spontanei. Alcune disposizioni hanno efficacia immediata dalla pubblicazione, mentre il resto decorre dal 1° gennaio 2008.

Limiti di raccolta e regole di prelievo

La raccolta giornaliera pro capite è fissata in 2 kg complessivi, salvo il caso di un unico esemplare o di un solo cespo di funghi concresciuti. La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; è però consentita tutti i giorni ai soggetti indicati dalla normativa statale nei terreni di pertinenza e ai soggetti autorizzati per le aree montane nell’intero territorio regionale.

Nelle aree montane i residenti possono raccogliere tutti i giorni fino a 4 kg pro capite; i Comuni, sentita la Provincia, possono aumentare motivatamente il limite fino a 8 kg.

Per evitare la raccolta di esemplari immaturi sono fissate dimensioni minime del diametro del carpoforo per alcune specie, tra cui ovolo buono, porcino, prugnolo, marzuolo e mazza di tamburo. Inoltre:

  • è vietata la raccolta di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso;
  • la raccolta di Calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.

Titoli autorizzatori e tesserino

Il tesserino regionale è personale e non cedibile e viene rilasciato a chi abbia compiuto 14 anni, su domanda dell’interessato; se minorenne, la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale. La richiesta va corredata da documento di identità, due foto tessera di cui una autenticata e ricevuta del contributo annuale.

Non occorre autorizzazione per i soggetti che raccolgono nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale devono invece richiedere l’autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta.

Chi intende usufruire dell’agevolazione prevista per la raccolta finalizzata a integrare un reddito basso deve presentare ogni anno anche attestato di idoneità alla identificazione delle specie commercializzate, autocertificazione del reddito dell’anno precedente e documentazione fiscale delle vendite dell’anno precedente.

Nelle aree montane la raccolta da parte dei residenti nel territorio comunale è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità e alla previa comunicazione annuale alla Provincia tramite il Comune.

Contributo per l’autorizzazione ed esenzioni

Sono esonerati dal contributo per l’autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta soggetta al regime semplificato previsto per tali residenti e i raccoglitori che abbiano compiuto 57 anni.

Raccolta a fini economici e aree riservate

Per i residenti nel territorio regionale che raccolgono per integrare un reddito annuo individuale inferiore a 13.000 euro è prevista un’autorizzazione speciale che consente la raccolta in tutti i giorni della settimana, nell’intero territorio regionale, nella medesima quantità consentita ai residenti nel comune di raccolta.

La disciplina delle terre civiche è rafforzata: nelle terre civiche rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata esclusivamente ai residenti della comunità titolare secondo la regolamentazione dell’organismo di gestione, ferme le norme statali sugli usi civici.

Il diritto di riserva si esercita con tabelle recanti la dicitura “Raccolta funghi riservata”, a cura e spese del soggetto interessato. Le tabelle devono avere dimensioni minime di 30 x 25 cm e devono essere posizionate in modo da rendere visibile da ogni punto di accesso almeno una tabella e garantire la visibilità reciproca.

Province e Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per regolare l’accesso alla raccolta anche da parte di autorizzati, di soggetti che partecipano ai corsi di micologia e di altri soggetti previsti dalla legge.

Previo piano di conduzione silvocolturale adeguato, la Provincia può autorizzare l’organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici entro i limiti del piano, salva comunque la raccolta degli utenti. Alle stesse condizioni, e con tabellazione dei confini, può autorizzare altri proprietari a riservarsi la raccolta in via esclusiva e a creare aree di raccolta a fini economici.

Permessi temporanei per non residenti e autorizzazioni speciali

I non residenti in Regione che non abbiano l’autorizzazione ordinaria ma possiedano un titolo rilasciato da altri enti territoriali o l’attestato di idoneità possono ottenere dal Comune interessato un permesso temporaneo per raccogliere nel territorio comunale, previo versamento del contributo determinato dal Comune.

Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della legge necessari a rendere noti i vincoli e le sanzioni.

Per comprovati motivi scientifici o didattici il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni gratuite, nominative, con validità non superiore a un anno e rinnovabili. Nelle aree protette l’autorizzazione richiede il parere dell’ente gestore.

Le autorizzazioni scientifiche possono essere rilasciate solo ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ASL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale”, Dipartimento ARTA di L’Aquila, università, istituti scolastici e organismi scientifici. Le Province possono inoltre rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli enti e organizzazioni che svolgono corsi di micologia.

Divieti di raccolta

La raccolta è vietata, ferme le norme su parchi e riserve naturali:

  • nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale per motivi silvo-colturali o di particolare valore naturalistico o scientifico;
  • nelle aree urbane a verde pubblico, ai margini delle strade pubbliche e delle sponde fluviali, nelle ex discariche bonificate, nelle zone industriali e negli aeroporti.

Formazione, educazione e centri micologici

Sono individuati come centri micologici regionali l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” e il Dipartimento ARTA di L’Aquila. Tali strutture promuovono lo studio della micologia, supportano il Servizio sanitario regionale nelle attività di monitoraggio, prevenzione e cura delle intossicazioni fungine e collaborano alla formazione e all’aggiornamento degli operatori degli ispettorati micologici.

I corsi di preparazione alla commercializzazione possono essere organizzati da ASL, Istituto Zooprofilattico, Dipartimento ARTA di L’Aquila, università, associazioni micologiche ed enti pubblici e privati. La Regione e gli enti locali organizzano inoltre attività di educazione e informazione sulla conoscenza delle specie fungine, sulla prevenzione delle intossicazioni e sui limiti e divieti vigenti.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’applicazione della disciplina è affidata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali delle ASL, al Dipartimento ARTA di L’Aquila, alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

Sanzioni, confisca e revoca

Le violazioni sono punite, oltre che con la confisca del raccolto nei casi previsti, con sanzioni graduate in base alla gravità:

  • da 25 a 50 euro per mancata pulitura dei corpi fruttiferi e violazione dei limiti quantitativi;
  • da 100 a 200 euro per raccolta senza pagamento del contributo annuale;
  • da 100 a 400 euro e confisca per raccolta senza tesserino o permesso, per violazioni delle modalità di raccolta diverse dalla mancata pulitura e per violazione dei divieti;
  • da 300 a 600 euro per tabellazione abusiva, danneggiamento o rimozione delle tabelle, e vendita in violazione delle regole sulla commercializzazione;
  • da 50 a 100 euro per le altre violazioni non espressamente sanzionate.

I funghi confiscati sono consegnati alla ASL competente, che li destina ad enti di beneficenza e assistenza o, se provenienti da aree tabellate, ai titolari delle aree. Le sanzioni sono annotate sul tesserino regionale. In caso di reiterazione di alcune violazioni, l’autorizzazione alla raccolta è revocata.

I verbali sono redatti secondo la legge n. 689/1981 e trasmessi alla Provincia competente per la definizione dell’azione sanzionatoria. I proventi sono versati alla Provincia, che retrocede il 35% all’amministrazione che ha contestato l’infrazione.

Commercializzazione dei funghi

La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata solo a persone riconosciute idonee all’identificazione delle specie commercializzate dopo un esame-colloquio presso l’Ispettorato micologico dell’ASL competente.

La vendita dei funghi freschi spontanei è inoltre subordinata a certificazione sanitaria degli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità.

Sono vendibili solo i funghi freschi compresi nell’elenco del D.P.R. n. 376/1995 o altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale su proposta della Direzione regionale Sanità.

Disposizioni finanziarie

I contributi per l’autorizzazione sono introitati dalle Province e destinati all’esercizio delle funzioni previste dalla legge, a iniziative di miglioramento e difesa ambientale e al finanziamento di corsi di formazione e informazione micologica.

I contributi per i permessi temporanei dei non residenti sono introitati dai Comuni e destinati a interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e a iniziative culturali e scientifiche legate alla micologia e alle tradizioni locali.

Norme transitorie

Per il solo anno 2007, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla raccolta, sono considerati validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia di durata documentabile di almeno 14 ore, firmati dal responsabile del corso e da un micologo, conseguiti dalla data di entrata in vigore del D.M. Sanità 29 novembre 1996, n. 686.

In prima applicazione, le aree di raccolta sostenibile a fini economici sono autorizzate su semplice richiesta degli organismi di gestione, con obbligo di tabellazione, per un periodo transitorio di due anni.

Modifiche ad altre leggi regionali

La legge interviene anche su due discipline diverse da quella micologica:

  • modifica la L.R. Abruzzo 19/2003 sugli interventi per le agenzie formative e i piani di esodo del personale, estendendo e precisando i destinatari delle misure e degli incentivi economici;
  • modifica la L.R. Abruzzo 5/1997 stabilendo che la proroga dei servizi di pubblico interesse affidati alle cooperative non può superare il 31 dicembre 2010.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Restano però efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURA alcune disposizioni espressamente indicate, tra cui quelle relative a limiti di raccolta, autorizzazioni, aree riservate, divieti, sanzioni, vendita e alcune modifiche alle altre leggi regionali.

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