L.R. Abruzzo 37/2007
Riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, con la perimetrazione di 4 ATO e la previsione di un gestore unico per ambito, oltre a misure commissariali e transitorie. Tuttavia i commi 1-13 dell’art. 1 sono stati abrogati nel 2011: restano solo le disposizioni sul commissario ad acta, i relativi compensi e la decorrenza della legge, ma la disciplina è oggi sostanzialmente superata.
Riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo
Riforma del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo
La legge regionale n. 37/2007 disciplinava l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo, in attuazione del d.lgs. 152/2006, con l’obiettivo di assicurare una gestione unitaria, pubblica e improntata a efficienza, economicità e risparmio della risorsa idrica. Il testo consolidato risulta però in larga parte superato, poiché i commi da 1 a 13 dell’art. 1 sono stati abrogati dalla L.R. 12 aprile 2011, n. 9.
Disciplina originaria del servizio idrico integrato
La legge, nella formulazione originaria, definiva il Servizio Idrico Integrato come l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, estendendo le disposizioni anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio. Venivano richiamati i principi di salvaguardia della risorsa idrica, tutela delle generazioni future, uso secondo criteri di solidarietà e indirizzo al risparmio e al rinnovo delle risorse.
Ambiti territoriali ottimali e gestore unico
La Regione Abruzzo aveva delimitato quattro Ambiti Territoriali Ottimali:
- ATO n. 1 Aquilano, per la provincia di L’Aquila;
- ATO n. 2 Pescarese, per la provincia di Pescara;
- ATO n. 3 Teramano, per la provincia di Teramo;
- ATO n. 4 Chietino, per la provincia di Chieti.
Per ciascun ambito era previsto un gestore unico del servizio idrico integrato, salvo le eccezioni richiamate dalla normativa statale. La legge individuava inoltre l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale come consorzio obbligatorio di funzioni dotato di personalità giuridica, al quale gli enti locali partecipavano obbligatoriamente e al quale erano trasferite le competenze in materia di gestione delle risorse idriche, compresa la programmazione delle infrastrutture.
Regime commissariale e continuità gestionale
La legge prevedeva la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale, di commissari straordinari incaricati di liquidare gli enti d’ambito soppressi e di ricostituire quelli modificati in seguito alla nuova delimitazione territoriale. I commissari operavano sulla base di una delibera di indirizzo della Giunta regionale.
Per garantire continuità al servizio idrico, le convenzioni tra enti d’ambito e soggetti gestori erano prorogate di sei mesi dalla data di approvazione della legge. Era inoltre previsto, per il periodo compreso tra l’approvazione della legge e la conclusione della gestione commissariale, il divieto per i soggetti gestori di modificare o rinnovare la composizione dei propri organi societari.
Commissario ad acta e interventi agricoli
La legge conteneva anche una disciplina specifica di un Commissario ad acta, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, per il riesame della situazione giuridica e dei rapporti connessi alla delibera di Giunta regionale n. 1265/2003. Il commissario era autorizzato ad adottare tutti gli atti necessari all’incarico.
L’incarico aveva durata di 270 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, con possibilità di proroga per motivate esigenze tramite apposito D.P.G.R.; era inoltre prevista l’estensione automatica in caso di dilazione di 150 giorni per il commissario nominato con D.P.G.R. 26 aprile 2010, n. 40.
Trattamento economico e copertura finanziaria
Il compenso del Commissario ad acta era fissato in euro 30.000,00 omnicomprensivi, comprensivi di rimborsi spese ed eventuali oneri per ausiliari, con specifiche coperture di bilancio indicate dalla legge. Per l’esercizio finanziario 2008 era prevista una diversa imputazione della spesa su un capitolo dedicato agli interventi di prevenzione degli incendi boschivi. Le eventuali proroghe dell’incarico non comportavano ulteriori oneri oltre il compenso già stabilito.
Decorrenza ed efficacia attuale
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Nella disciplina oggi consolidata, tuttavia, il nucleo principale della riforma del servizio idrico è stato abrogato nel 2011, con conseguente limitata utilità applicativa residua del testo, circoscritta alle sole previsioni non abrogate e ormai esaurite nel tempo.
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