Cassazione Civile, Ordinanza n. 19103/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. La CTR aveva ritenuto irrituale la notificazione dell'atto di appello perché eseguita presso il domicilio eletto della società contribuente, che nel frattempo era stata cancellata dal registro delle imprese ed estinta. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto violazione degli artt. 299, 300 e 330 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992, nonché falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., sostenendo che, quando l'evento estintivo si verifica nel corso del giudizio di secondo grado senza essere dichiarato o notificato dal procuratore della società, opera la regola dell'ultrattività del mandato e la notificazione dell'appello al difensore costituito della società estinta è rituale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio, ma che, se tale evento interviene nel corso del giudizio di appello e non viene dichiarato né notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., il mandato difensivo conserva ultrattività e il procuratore continua a rappresentare la parte. Ne consegue che la notificazione dell'appello presso il difensore costituito in primo grado era valida, a nulla rilevando la conoscibilità aliunde dell'estinzione. La sentenza impugnata, avendo dichiarato inammissibile l'appello per l'avvenuta cancellazione della società, si è discostata da tali principi. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come veicolo della censura per nullità processuale e per violazione di legge/falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
artt. 299, 300 e 330 c.p.c.
disciplinano gli effetti dell'evento interruttivo e le modalità di notificazione; in caso di estinzione non dichiarata in corso di grado, opera l'ultrattività del mandato e la notificazione al difensore costituito resta valida.
artt. 1, comma 2, e 40 d.lgs. n. 546/1992
sono evocati in relazione all'applicazione delle regole processuali civili al processo tributario.
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la conseguente perdita della capacità processuale, ma tale effetto deve coordinarsi con le regole processuali sugli eventi interruttivi del giudizio.
- Se l'estinzione della parte sopravviene nel corso del giudizio di impugnazione e non viene dichiarata né notificata dal procuratore costituito, opera il principio di ultrattività del mandato: il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.
- In presenza di ultrattività del mandato, la notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito nei gradi di merito è rituale, anche se la controparte sia nel frattempo estinta e anche se l'evento sia conoscibile aliunde.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata solo sul fatto che la parte appellata sia stata cancellata dal registro delle imprese, quando l'atto di impugnazione sia stato correttamente notificato al suo procuratore costituito.
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