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direttiva

Direttiva 2004/1

Direttiva 2004/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 2002/72/CE per sospendere l'uso dell'azodicarbonammide come agente rigonfiante nei materiali plastici a contatto con alimenti, alla luce delle incertezze scientifiche sulla semicarbazide (SEM) che può derivarne. La misura è adottata in applicazione del principio di precauzione e mira a garantire un elevato livello di protezione della salute, soprattutto per i bambini e per gli alimenti per la prima infanzia. È previsto un termine di recepimento al 2 agosto 2005 e un regime transitorio per i materiali già riempiti entro tale data.

Sospensione dell'uso dell'azodicarbonammide come agente rigonfiante nei materiali plastici destinati al contatto con i prodotti alimentari, con modifica della direttiva 2002/72/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in particolare alle guarnizioni di plastica per coperchi metallici usati per chiudere barattoli di vetro. Incide sulla disciplina comunitaria degli additivi autorizzati per tali materiali, sospendendo l'uso dell'azodicarbonammide (numero di riferimento 36640) e prevedendo regole transitorie per i materiali riempiti prima del 2 agosto 2005. Gli Stati membri devono recepire e applicare le misure entro il termine fissato; la direttiva è rilevante anche per le importazioni nella Comunità di prodotti non conformi.

Sospensione dell'uso dell'azodicarbonammide nei materiali a contatto con alimenti

La direttiva 2004/1/CE della Commissione modifica la direttiva 2002/72/CE in materia di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. L'intervento nasce dalle segnalazioni sulla presenza di semicarbazide (SEM), sostanza che può formarsi dalla decomposizione dell'azodicarbonammide durante la fabbricazione delle guarnizioni espanse e la sterilizzazione dei barattoli di vetro.

Contesto scientifico e base giuridica

I considerando richiamano le valutazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del relativo gruppo scientifico. Secondo le informazioni disponibili, la SEM presenta una debole attività cancerogena negli animali da laboratorio e una debole genotossicità in vitro, ma non è stato possibile concludere se comporti un rischio cancerogeno per l'uomo. Il gruppo di esperti ad hoc ha ritenuto il rischio per bambini e adulti presumibilmente molto ridotto, pur giudicando indesiderabile la presenza di SEM negli alimenti per la prima infanzia e auspicando una riduzione dell'esposizione non appena tecnicamente possibile.

Obiettivo della direttiva e principio di precauzione

Alla luce delle incertezze scientifiche, la Commissione ritiene opportuno sospendere l'uso dell'azodicarbonammide per garantire l'elevato livello di protezione della salute perseguito nell'Unione. La decisione è esplicitamente ricondotta al principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. La misura è concepita come temporanea, in attesa di informazioni più complete che consentano di colmare le lacune conoscitive sul tema SEM.

Modifica della direttiva 2002/72/CE

L'articolo 1 sostituisce il testo della colonna 4, sezione A, dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE per quanto riguarda l'azodicarbonammide, identificata con il numero di riferimento 36640. Il contenuto materiale del nuovo testo non è riportato nel documento perché indicato come "spazio per tabella", ma l'effetto normativo è la sospensione dell'uso autorizzato in precedenza.

Ambito di applicazione pratico

La misura riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con alimenti, con particolare riferimento alle guarnizioni di plastica per coperchi metallici utilizzati per chiudere barattoli di vetro. La direttiva richiama anche le norme dell'Unione sull'etichettatura alimentare, precisando che il regime transitorio deve applicarsi senza pregiudizio della direttiva 2000/13/CE.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 2 agosto 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza. Le disposizioni devono essere applicate dal 2 agosto 2005, data dalla quale è vietata l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti plastici non conformi.

Regime transitorio per i prodotti già riempiti

È previsto un periodo transitorio per i materiali e gli oggetti riempiti entro il 2 agosto 2005, che possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che rechi la data di riempimento o un'indicazione equivalente idonea a individuarla. Tale informazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti e a chiunque sia incaricato dell'applicazione delle disposizioni della direttiva, su richiesta. Questo meccanismo mira a consentire l'esaurimento ordinato delle scorte senza compromettere la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta della forma e dei mezzi del recepimento, fermo restando l'obbligo di conseguire il risultato imposto dalla direttiva.

Disposizioni principali

Sospensione dell'azodicarbonammide

L'articolo 1 sostituisce, per l'azodicarbonammide (numero di riferimento 36640), il testo della colonna 4, sezione A, dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE. L'effetto normativo è la sospensione dell'autorizzazione all'uso dell'azodicarbonammide come agente rigonfiante nei materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti.

Motivazione scientifica e principio di precauzione

I considerando richiamano la formazione di semicarbazide (SEM) durante la produzione e sterilizzazione dei contenitori, i rinvenimenti di SEM in alimenti confezionati in barattoli di vetro e le valutazioni scientifiche dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Poiché permane incertezza sul rischio cancerogeno per l'uomo, la Commissione giustifica la sospensione in base all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, applicando il principio di precauzione.

Periodo transitorio e immissione sul mercato

L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che le disposizioni nazionali di recepimento si applicano dal 2 agosto 2005, vietando da tale data l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti plastici non conformi. È però consentita la commercializzazione dei materiali e oggetti riempiti entro il 2 agosto 2005, purché la data di riempimento sia indicata sui materiali o sia sostituita da un'altra indicazione idonea a consentirne l'individuazione; tale dato deve essere comunicato alle autorità competenti su richiesta.

Recepimento e notifiche alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro e non oltre il 2 agosto 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e trasmettere immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, insieme a una tabella di corrispondenza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentaremateriali a contatto con alimentidiritto dei consumatoriprecauzione sanitariaetichettatura alimentare

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