Direttiva 2004/4
Direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la deroga tecnica della direttiva 96/3/CE relativa al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi, sostituendone l'allegato con un nuovo elenco di carichi precedenti accettabili. La modifica si fonda su sviluppi scientifici e su pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ha escluso alcune sostanze e ne ha ammesse altre, anche in via provvisoria. È inoltre previsto un obbligo di rivalutazione entro il 31 dicembre 2006 per talune sostanze provvisoriamente accettate e un termine di recepimento molto breve per gli Stati membri.
Modifica l'elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi, aggiornando la deroga igienica già prevista dalla direttiva 96/3/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, chiamati a recepire la modifica della disciplina igienica relativa al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi. Incide in particolare sugli operatori del settore alimentare e, più in generale, sulle sostanze che possono aver costituito carichi precedenti nei serbatoi delle navi prima del trasporto di tali prodotti. Il testo è rilevante ai fini del SEE. Restano esclusi dal novero dei carichi precedenti accettabili le sostanze eliminate dall'elenco e, temporaneamente, alcune sostanze ammesse in via provvisoria soggette a futura rivalutazione.
Direttiva 2004/4/CE: aggiornamento della deroga sui carichi precedenti nel trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi
La direttiva interviene sulla direttiva 96/3/CE, che a sua volta prevedeva una deroga ad alcune norme igieniche della direttiva 93/43/CEE con riguardo al trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi. L'intervento è motivato dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e, in particolare, dai pareri del comitato scientifico dell'alimentazione umana relativi al rischio sanitario derivante da sostanze trasportate in precedenza nei serbatoi delle navi.
Finalità e base scientifica dell'intervento
La Commissione aggiorna l'elenco dei carichi precedenti accettabili per allinearlo alle valutazioni scientifiche più recenti. Il testo evidenzia che alcune sostanze sono state escluse perché prive di dati sufficienti o non accettabili come carichi precedenti, mentre altre sono state ammesse sulla base dei dati disponibili. Per talune sostanze, tuttavia, l'ammissione è solo provvisoria in attesa di ulteriori verifiche scientifiche.
Modifica dell'allegato della direttiva 96/3/CE
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato della direttiva 96/3/CE con quello allegato alla nuova direttiva. In tal modo viene aggiornato l'elenco dei carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi.
Nel dettaglio, dai considerando emerge che:
- cicloesanolo, 2,3-butanodiolo, isobutanolo e nonano sono rimossi dall'elenco;
- esteri di metile degli acidi grassi (laurato, palmitato, stearato, oleato), anidride acetica, polifosfato di ammonio, tetramero del propilene, alcole propilico e silicato di sodio sono aggiunti all'elenco;
- isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco sono ammessi in via provvisoria.
Rivalutazione delle sostanze ammesse in via provvisoria
L'articolo 2 contiene un obbligo specifico di follow-up scientifico: le sostanze ammesse provvisoriamente devono essere rivalutate sulla base di nuovi dati scientifici e l'allegato deve essere rivisto, se del caso, entro il 31 dicembre 2006. I considerando precisano che i dati necessari dovrebbero essere forniti, in particolare, dai competenti operatori del settore alimentare.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
La direttiva, in quanto tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L'articolo 3 fissa il termine di recepimento al 1° giugno 2004. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Il testo prevede anche una regola di tecnica normativa nazionale:
- le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono operatori della filiera alimentare o del trasporto marittimo, la direttiva rileva soprattutto sotto tre profili:
- verifica dell'ammissibilità dei precedenti carichi nei serbatoi navali;
- necessità di monitorare eventuali rivalutazioni scientifiche delle sostanze ammesse solo in via provvisoria;
- adeguamento delle procedure interne e della documentazione di conformità in vista del recepimento nazionale entro il 1° giugno 2004.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei carichi precedenti accettabili
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 96/3/CE con l'allegato della presente direttiva, aggiornando l'elenco delle sostanze che possono essere considerate carichi precedenti accettabili per il trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi.
Esclusione e inclusione di sostanze sulla base della valutazione scientifica
Nei considerando si precisa che cicloesanolo, 2,3-butanodiolo, isobutanolo e nonano sono eliminati dall'elenco per insufficienza o inadeguatezza dei dati scientifici e perché considerati non accettabili come carichi precedenti. Sono invece aggiunti esteri di metile degli acidi grassi (laurato, palmitato, stearato, oleato), anidride acetica, polifosfato di ammonio, tetramero del propilene, alcole propilico e silicato di sodio, ritenuti accettabili dal comitato scientifico.
Ammissione provvisoria e rivalutazione di alcune sostanze
Isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco sono considerate accettabili in via provvisoria come carichi precedenti, in ragione della bassa probabilità di potenziale genotossico, della facilità di rimozione mediante pulizia dei serbatoi e del basso livello di residui. L'articolo 2 impone che tali sostanze siano rivalutate sulla base di nuovi dati scientifici e che l'allegato sia opportunamente rivisto entro il 31 dicembre 2006.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° giugno 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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