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Direttiva 2004/7

Direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione

Normativa europea32004L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla direttiva 77/388/CEE per rafforzare trasparenza e certezza del diritto nella concessione di deroghe in materia di IVA. Elimina la possibilità di una tacita approvazione da parte del Consiglio e impone termini procedurali alla Commissione per l'istruttoria delle domande degli Stati membri. Inoltre, attribuisce al Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, il potere di adottare misure di applicazione della direttiva IVA.

Modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di IVA per rendere esplicite le autorizzazioni di deroga e attribuire al Consiglio, all'unanimità, le misure di applicazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla procedura con cui gli Stati membri possono ottenere deroghe alla disciplina comune IVA di cui alla direttiva 77/388/CEE e sulle misure di applicazione di tale direttiva. Riguarda in particolare le deroghe ex articoli 27 e 30 della direttiva 77/388/CEE e l'adozione di misure di esecuzione; non introduce un regime materiale autonomo, ma modifica il meccanismo decisionale UE relativo all'IVA.

Modifica della disciplina IVA comune: procedure di deroga e misure di applicazione

La direttiva 2004/7/CE modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune dell'IVA, con l'obiettivo di rafforzare trasparenza, certezza del diritto e uniformità applicativa. Il legislatore UE interviene sia sulla procedura di autorizzazione delle deroghe sia sul conferimento delle competenze di esecuzione, in un contesto in cui le deroghe e le modalità applicative dell'IVA potevano dar luogo a prassi non omogenee tra Stati membri.

Finalità e ratio dell'intervento

I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato, eliminare la possibilità di tacita approvazione delle deroghe per imporre una decisione esplicita del Consiglio; dall'altro, ridurre le divergenze nell'applicazione delle regole IVA da parte degli Stati membri, che potevano incidere sul mercato interno e generare, in particolare, rischi di doppia imposizione nelle operazioni transfrontaliere.

La direttiva si colloca inoltre nel quadro del principio di sussidiarietà e proporzionalità: gli obiettivi perseguiti non sono ritenuti raggiungibili in misura sufficiente dai soli Stati membri e richiedono un intervento a livello comunitario, limitato a quanto necessario per conseguire tali scopi.

Ambito di applicazione

L'intervento non introduce una nuova disciplina materiale dell'IVA, ma modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda:

  • le deroghe autorizzabili ex articolo 27;
  • gli accordi internazionali contenenti deroghe ex articolo 30;
  • l'adozione delle misure necessarie all'applicazione della direttiva mediante il nuovo articolo 29 bis.

I destinatari della direttiva sono gli Stati membri. Il testo opera quindi sul piano procedurale e istituzionale, attribuendo al Consiglio il potere decisionale finale e alla Commissione un ruolo istruttorio e di proposta.

Deroghe ex articolo 27 della direttiva 77/388/CEE

Il nuovo articolo 27, paragrafo 1, conferma che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure particolari di deroga alla direttiva IVA. Le finalità ammesse sono due:

  • semplificare la riscossione dell'imposta;
  • evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Per le misure volte a semplificare la riscossione, è richiesto che l'incidenza sull'importo complessivo delle entrate fiscali riscosse allo stadio del consumo finale sia trascurabile.

La procedura è scandita da termini precisi:

  • lo Stato membro presenta la domanda alla Commissione con tutti i dati necessari;
  • se il fascicolo è incompleto, la Commissione deve contattare lo Stato entro due mesi dal ricevimento, indicando i dati supplementari richiesti;
  • quando dispone di tutti gli elementi ritenuti utili, la Commissione informa lo Stato richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri;
  • entro tre mesi da tale informazione, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata oppure una comunicazione con le proprie obiezioni;
  • l'intera procedura deve comunque concludersi entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Misure di applicazione: nuovo articolo 29 bis

La direttiva introduce un articolo 29 bis che attribuisce al Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, il potere di adottare le misure necessarie per l'applicazione della direttiva. La scelta normativa conferma la riserva al Consiglio delle competenze di esecuzione, in ragione dell'incidenza finanziaria che tali misure possono avere sui bilanci degli Stati membri.

Accordi internazionali contenenti deroghe: nuovo articolo 30

L'articolo 30 è sostituito per disciplinare gli accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali contenenti deroghe alla direttiva IVA. Anche in questo caso:

  • il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo;
  • lo Stato membro presenta domanda alla Commissione con tutti i dati necessari;
  • se i dati sono incompleti, la Commissione contatta lo Stato entro due mesi dal ricevimento;
  • una volta acquisiti gli elementi necessari, la Commissione informa lo Stato richiedente entro un mese e trasmette la domanda agli altri Stati membri;
  • entro tre mesi da tale informazione, la Commissione presenta una proposta o una comunicazione di obiezione;
  • la procedura deve essere completata entro otto mesi.

Entrata in vigore e profili di recepimento

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel testo fornito non è indicato un termine autonomo di recepimento, ma la direttiva, in quanto atto di modifica, vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire attraverso l'adeguamento della disciplina interna e delle procedure nazionali pertinenti.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la rilevanza principale della direttiva è procedurale-istituzionale: essa incide sulle tempistiche e sulle condizioni per ottenere deroghe IVA e sulla certezza del procedimento autorizzatorio. La soppressione della tacita approvazione rafforza il controllo politico-giuridico del Consiglio e rende più prevedibile l'iter delle richieste degli Stati membri, con possibili riflessi sulla pianificazione di misure fiscali nazionali o di accordi internazionali che richiedano autorizzazioni UE.

Disposizioni principali

Autorizzazione delle deroghe all'IVA ex articolo 27

L'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE è riscritto: il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare misure particolari di deroga per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare frodi ed evasioni fiscali. Per le misure di semplificazione, l'incidenza sulle entrate fiscali al consumo finale deve essere solo trascurabile.

Procedura per la domanda di deroga

Lo Stato membro interessato presenta domanda alla Commissione con tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene incompleto il fascicolo, contatta lo Stato entro due mesi dal ricevimento della domanda indicando i dati supplementari richiesti. Quando dispone di tutti i dati ritenuti utili, informa lo Stato richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

Termini per proposta o obiezioni della Commissione

Entro tre mesi dall'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione deve presentare al Consiglio una proposta appropriata oppure, se la deroga solleva obiezioni, una comunicazione motivata. In ogni caso, l'intera procedura deve concludersi entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Misure di applicazione della direttiva IVA

È inserito l'articolo 29 bis: il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della direttiva. La direttiva, quindi, riserva al Consiglio il potere di esecuzione per le misure applicative dell'IVA comune.

Accordi internazionali con deroghe

L'articolo 30 è sostituito: il Consiglio, all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o un'organizzazione internazionale un accordo contenente deroghe alla direttiva. Anche qui si applica una procedura istruttoria con domanda alla Commissione, richiesta di dati supplementari entro due mesi se necessari, informazione allo Stato richiedente entro un mese dal completamento del fascicolo e trasmissione agli altri Stati membri, proposta o obiezione della Commissione entro tre mesi e chiusura della procedura entro otto mesi.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo non contiene un termine autonomo di recepimento, essendo una direttiva di modifica che interviene sulla disciplina esistente.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaivaarmonizzazione fiscaleprocedimento decisionale uecooperazione tra stati membri

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