Direttiva 2004/6
Direttiva 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2004/6/CE introduce una deroga temporanea alla direttiva 2001/15/CE per evitare un vuoto regolatorio nel commercio di taluni prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. In attesa della valutazione scientifica completa di alcune sostanze, gli Stati membri possono continuare ad autorizzarne il commercio alle condizioni fissate dalla direttiva. La misura è transitoria, legata a un termine finale del 31 dicembre 2006 e a un termine di recepimento molto breve, fissato al 31 marzo 2004.
Deroga temporanea al divieto di commercio di taluni prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare contenenti specifiche sostanze nutritive.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riferimento al commercio nel loro territorio di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2001/15/CE. Riguarda esclusivamente i prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato della direttiva 2004/6/CE, a condizione che tali sostanze non abbiano ricevuto parere sfavorevole dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e che siano state utilizzate nella fabbricazione di prodotti già commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della direttiva. L'autorizzazione è temporanea e vale fino al 31 dicembre 2006.
Deroga temporanea al divieto di commercio di taluni prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare
La direttiva 2004/6/CE della Commissione interviene in via transitoria sulla disciplina delle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare. Il provvedimento nasce dall’esigenza di evitare che, prima del completamento della valutazione scientifica di alcune sostanze, scatti il divieto di commercio previsto dalla direttiva 2001/15/CE.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che alcune sostanze già commercializzate in taluni Stati membri non erano state inserite nell’allegato della direttiva 2001/15/CE perché non ancora valutate dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. Poiché la valutazione è in corso presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, la Commissione ritiene opportuno consentire la prosecuzione dell’uso di tali sostanze nella fabbricazione dei prodotti già immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva, evitando interruzioni del commercio.
Ambito di applicazione
La deroga riguarda gli Stati membri, che possono continuare ad autorizzare nel proprio territorio il commercio di prodotti contenenti le sostanze elencate nell’allegato della direttiva 2004/6/CE. Il regime si applica solo nella misura in cui siano interessati i prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2001/15/CE. La facoltà di autorizzazione è limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2006.
Condizioni sostanziali della deroga
L’articolo 1 subordina la possibilità di mantenere il commercio a due condizioni cumulative:
- l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non deve aver emesso un parere sfavorevole sull’uso della sostanza nella fabbricazione dei prodotti interessati;
- la sostanza deve essere già stata utilizzata nella fabbricazione di uno o più prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della direttiva.
Si tratta quindi di una deroga selettiva e conservativa, pensata per tutelare la continuità del mercato per prodotti già presenti, senza estendere l’autorizzazione a nuove sostanze o a impieghi non già consolidati.
Recepimento e obblighi per gli Stati membri
Pur trattandosi di una direttiva di deroga, gli Stati membri restano tenuti a recepire le disposizioni entro un termine molto breve: il 31 marzo 2004. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione le misure di recepimento;
- trasmettere una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- inserire nelle norme interne un riferimento alla direttiva 2004/6/CE, oppure corredare le disposizioni di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Allegato: sostanze oggetto della deroga
L’allegato individua le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Le categorie elencate sono:
- vitamina E: succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000;
- minerali: boro, calcio, cromo, rame, ferro, selenio, magnesio, manganese e zinco, nelle forme chimiche indicate nell’allegato.
Rilievi operativi per il professionista
Per il professionista, la direttiva ha rilievo soprattutto come misura transitoria di continuità del mercato. Il punto centrale è verificare, fino al 31 dicembre 2006, se il prodotto rientri nell’ambito della direttiva 2001/15/CE, se la sostanza sia compresa nell’allegato della direttiva 2004/6/CE e se ricorrano entrambe le condizioni relative al parere dell’EFSA e all’uso preesistente nella Comunità. La direttiva non introduce un regime permanente, ma rinvia la disciplina sostanziale all’esito della valutazione scientifica e al quadro della direttiva 2001/15/CE.
Disposizioni principali
Deroga al divieto di commercio
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/15/CE, e limitatamente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, di quest'ultima, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare nel loro territorio, fino al 31 dicembre 2006, il commercio di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato della direttiva 2004/6/CE.
Condizioni per l'autorizzazione
La deroga opera solo se l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha espresso parere sfavorevole sull'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e se la sostanza è utilizzata nella fabbricazione di uno o più prodotti commercializzati nella Comunità alla data di entrata in vigore della direttiva.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione, trasmettendo una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva.
Rinvio alla direttiva nel diritto nazionale
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva 2004/6/CE, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obbligo di informazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Allegato: sostanze autorizzate in deroga
L'allegato elenca le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare: vitamina E (succinato di D-alfa-tocoferolo polietilene glicole 1000) e alcune sostanze minerali, tra cui boro, calcio, cromo, rame, ferro, selenio, magnesio, manganese e zinco, nelle forme indicate nell'allegato.
Come è indicizzato
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