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direttiva

Direttiva 2003/127

Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 1999/37/CE per aggiornare gli allegati relativi ai documenti di immatricolazione dei veicoli, permettendo agli Stati membri di rilasciare la carta di circolazione anche in formato di carta intelligente con microprocessore. La disciplina definisce contenuti obbligatori, dati facoltativi, misure di sicurezza fisica e logica, standard ISO applicabili e regole di accesso/lettura dei dati. È previsto il recepimento entro il 15 gennaio 2005 e l'obbligo di comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate.

Adeguamento tecnico della direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione dei veicoli, per consentire il rilascio anche in formato di carta intelligente con microprocessore.

Ambito di applicazione

Si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 1999/37/CE, con riferimento alle parti I e II della carta di circolazione. Consente agli Stati membri di adottare, in alternativa al formato cartaceo, una carta intelligente per il rilascio dei documenti, disciplinandone contenuti minimi, sicurezza fisica, memorizzazione dei dati, protocolli tecnici e modalità di lettura. Restano rilevanti i profili di protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE; l'allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte dalle parti I e II.

Modifica della disciplina sui documenti di immatricolazione dei veicoli

La direttiva 2003/127/CE della Commissione modifica la direttiva 1999/37/CE sui documenti di immatricolazione dei veicoli per adeguarne gli allegati al progresso tecnico-scientifico. Il considerando centrale evidenzia l'esigenza di consentire, accanto al formato cartaceo, il rilascio della carta di circolazione in formato di carta intelligente con microprocessore, tenendo conto anche della tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

Obiettivo e logica dell'intervento

L'intervento non istituisce un nuovo sistema di immatricolazione, ma armonizza i requisiti tecnici del documento esistente. La finalità è rendere i documenti più moderni, più sicuri contro falsificazioni e contraffazioni e maggiormente idonei all'uso di apparecchiature elettroniche e telematiche, lasciando agli Stati membri la scelta tra formato cartaceo e smart card.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda le carte di circolazione dei veicoli soggetti a immatricolazione nella Comunità, articolate in parte I e parte II. L'allegato si riferisce espressamente alle carte composte dalle parti I e II. Gli Stati membri restano liberi di modulare taluni aspetti, in particolare per quanto riguarda dati aggiuntivi, codici nazionali e ulteriori misure di sicurezza, purché nel rispetto dei requisiti minimi armonizzati.

Termini e obblighi di recepimento

L'articolo 2 impone agli Stati membri di conformarsi entro il 15 gennaio 2005 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli Stati membri. È inoltre obbligatorio trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tabella di correlazione, nonché comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Parte I della carta di circolazione in formato cartaceo

Il formato cartaceo della parte I non può superare il formato A4 o un pieghevole A4. La carta deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due tecniche tra segni grafici, filigrana, fibre fluorescenti e stampa fluorescente; gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza.

La prima pagina deve indicare, tra l'altro:

  • il nome dello Stato membro emittente;
  • la sigla distintiva dello Stato membro;
  • il nome dell'autorità competente;
  • la dicitura "Carta di circolazione - Parte I" oppure "Carta di circolazione" se il documento è composto da una sola parte;
  • la dicitura "Comunità europea";
  • il numero del documento.

La parte I deve inoltre riportare, preceduti dai codici comunitari armonizzati, i principali dati di identificazione del veicolo e del documento: numero di immatricolazione, data della prima immatricolazione, dati dell'intestatario, caratteristiche del veicolo, numero di identificazione del veicolo, massa, motore, posti a sedere, nonché altri dati tecnici elencati nell'allegato (ad esempio categoria, asse, interasse, massa rimorchiabile, velocità massima, livelli sonori, emissioni e capacità del serbatoio). È prevista anche la possibilità di indicare ulteriori dati, inclusi codici nazionali supplementari tra parentesi.

Parte II della carta di circolazione in formato cartaceo

La parte II segue criteri analoghi quanto a formato e sicurezza fisica. Anche qui il supporto cartaceo non può superare A4 o un pieghevole A4 e deve essere protetto con almeno due tecniche antimanomissione. La prima pagina deve riportare il nome e la sigla dello Stato membro, l'autorità competente, la dicitura "Carta di circolazione - Parte II", la dicitura "Comunità europea" e il numero del documento.

I dati obbligatori sono più limitati rispetto alla parte I e comprendono almeno: numero di immatricolazione, data della prima immatricolazione, marca, tipo, eventuale variante/versione, denominazione commerciale, numero di identificazione del veicolo e numero di omologazione, se disponibile. Possono essere aggiunti dati su proprietario, soggetto avente titolo diverso dalla proprietà e categoria del veicolo. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati e codici nazionali supplementari.

Carta intelligente: struttura visibile e requisiti di sicurezza

Per entrambe le parti, in alternativa al cartaceo, è ammesso il formato di carta intelligente. In tal caso, il documento deve riportare almeno le informazioni obbligatorie della prima pagina e dei dati minimi previsti, su entrambi i lati e in caratteri leggibili a occhio nudo (minimo 6 punti). Il layout grafico indicato nell'allegato prevede, tra l'altro, la dicitura "Comunità europea", il nome dello Stato membro, la parte del documento, il numero consecutivo, la sigla distintiva con bandiera europea, un colore di fondo specifico per ciascuna parte e il simbolo di una ruota.

Sul piano della sicurezza fisica, il materiale della carta deve essere protetto contro la falsificazione mediante almeno tre tecniche tra microscrittura, guilloche, stampa a iride, incisione laser, inchiostri UV, inchiostri ottico-variabili, ologrammi e immagini ottico-variabili. Le tecniche contrassegnate da asterisco sono preferite perché consentono il controllo della validità senza strumenti speciali.

Memorizzazione dei dati e controllo degli accessi

Tutti i dati obbligatori delle parti I e II devono essere memorizzati sulla carta intelligente. Gli altri dati elencati negli allegati possono essere memorizzati facoltativamente, secondo la scelta degli Stati membri. I dati obbligatori e quelli aggiuntivi essenziali devono essere registrati in file trasparenti ai sensi della norma ISO/IEC 7816-4.

L'accesso in lettura ai file non deve essere soggetto a restrizioni. L'accesso in scrittura è invece riservato alle autorità nazionali competenti e ai loro organismi autorizzati, ed è consentito solo dopo autenticazione asimmetrica con scambio di chiavi di sessione. I certificati verificabili dalla carta devono rispettare ISO/IEC 7816-8 e includere elementi di autorizzazione conformi a ISO/IEC 7816-9. Le corrispondenti chiavi pubbliche delle autorità competenti sono registrate sulla carta come certificato principale attendibile.

Firme elettroniche e autenticità dei dati

L'autorità emittente deve calcolare una firma elettronica sui dati completi dei file contenenti i dati di immatricolazione delle lettere A e B e memorizzarla in un file collegato. Sulla carta devono quindi essere presenti le firme elettroniche dei dati di immatricolazione e i certificati dell'autorità emittente necessari per la verifica. Tali firme e certificati devono essere leggibili senza restrizioni, mentre la scrittura è limitata alle autorità competenti.

La verifica dell'autenticità dei dati può avvenire anche con sistemi esterni alla carta, utilizzando la chiave pubblica ricavata dal certificato dell'autorità emittente. Gli Stati membri sono liberi di estrarre chiavi pubbliche e certificati per verificare la catena di fiducia.

Standard tecnici, protocolli e interoperabilità

La carta intelligente e i lettori devono rispettare un insieme dettagliato di standard ISO/IEC, tra cui ISO 7810, ISO 7816-1/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9, ISO/IEC 9594-8, ISO/IEC 8824-1 e le serie ISO/IEC 8859 rilevanti per la codifica dei caratteri. Il formato deve essere ID-1 e la carta deve supportare il protocollo T=1; possono essere supportati anche T=0, USB o protocolli senza contatto. È obbligatoria la selezione del parametro di protocollo (PPS), la convenzione diretta per la trasmissione dei bit, il supporto del chaining e una serie di specifiche su alimentazione, ATR, IFSD e semplificazioni del protocollo.

Requisiti ambientali, durata e compatibilità elettromagnetica

La carta deve funzionare correttamente nelle normali condizioni climatiche dell'Unione, entro i limiti di temperatura della ISO 7810 e con umidità compresa tra 10% e 90%. Se impiegata conformemente alle specifiche ambientali ed elettroniche, deve garantire una durata di 10 anni. Durante il funzionamento deve rispettare la direttiva 95/54/CE sulla compatibilità elettromagnetica ed essere protetta contro le scariche elettrostatiche.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri un margine tecnico significativo: possono scegliere il formato cartaceo o intelligente, introdurre ulteriori elementi di sicurezza, aggiungere dati e codici nazionali supplementari, specificare la memorizzazione dei dati facoltativi e, previa informazione alla Commissione, aggiungere colori, marchi o simboli. Inoltre, con il consenso della Commissione, possono introdurre altre applicazioni sulla carta di circolazione, ad esempio un certificato di revisione, se non esistono ancora norme armonizzate a livello europeo.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 1999/37/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati della direttiva 1999/37/CE con l'allegato della presente direttiva, aggiornando le specifiche tecniche della carta di circolazione.

Termine di recepimento e comunicazioni alla Commissione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 15 gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di correlazione, nonché comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi degli articoli 3 e 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Formato cartaceo della parte I della carta di circolazione

La parte I può essere rilasciata in formato cartaceo o in formato carta intelligente. Il formato cartaceo non può superare A4 o un pieghevole A4; la carta deve essere protetta contro le falsificazioni con almeno due tecniche di sicurezza tra segni grafici, filigrana, fibre fluorescenti e stampa fluorescente. Sono definiti i dati obbligatori della prima pagina e i dati armonizzati da indicare (numero di immatricolazione, prima immatricolazione, intestatario, caratteristiche del veicolo, massa, motore, posti a sedere, ecc.), oltre a dati facoltativi ulteriori.

Formato cartaceo della parte II della carta di circolazione

La parte II può anch'essa essere rilasciata in formato cartaceo o intelligente. Il formato cartaceo è limitato ad A4 o pieghevole A4 e richiede almeno due tecniche di sicurezza contro le falsificazioni. Sono previsti i dati obbligatori della prima pagina e quelli minimi da riportare (numero di immatricolazione, prima immatricolazione, marca, tipo, numero di identificazione del veicolo, numero di omologazione), oltre a dati facoltativi su proprietario, soggetti titolati e categoria del veicolo.

Carta intelligente: contenuti visibili, sicurezza fisica e dati memorizzati

Per entrambe le parti, l'alternativa in formato carta intelligente richiede dati leggibili a occhio nudo su entrambi i lati, progettazione conforme agli standard tecnici e protezione fisica mediante almeno tre tecniche di sicurezza tra cui microscrittura, guilloche, incisione laser, inchiostri speciali, ologrammi e immagini ottico-variabili. Tutti i dati obbligatori devono essere memorizzati sulla carta; i dati facoltativi possono esserlo secondo la scelta degli Stati membri.

Accesso ai dati e autenticazione

I file che contengono i dati di immatricolazione non devono avere restrizioni di lettura, mentre la scrittura è riservata alle autorità nazionali competenti o ai loro organismi autorizzati. La scrittura è ammessa solo dopo autenticazione asimmetrica con scambio di chiavi di sessione e uso di certificati verificabili dalla carta; le firme elettroniche sui dati di immatricolazione e i certificati dell'autorità emittente devono essere memorizzati e leggibili senza restrizioni.

Standard tecnici, protocolli e durata

La carta intelligente deve rispettare gli standard ISO/IEC indicati (7810, 7816-1/-2/-3/-4/-5/-6/-8/-9, 9594-8, 8824-1, 8859-1/-5/-7) e il formato ID-1. Deve supportare T=1, PPS e le specifiche su alimentazione, risposta al reset, concatenazione e IFSD; deve funzionare in condizioni ambientali definite, con umidità 10-90%, e garantire una durata di 10 anni. Durante il funzionamento deve rispettare la direttiva 95/54/CE sulla compatibilità elettromagnetica ed essere protetta contro le scariche elettrostatiche.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

Gli Stati membri possono scegliere se rilasciare il documento in formato cartaceo o intelligente, aggiungere ulteriori dati e codici nazionali, introdurre elementi di sicurezza supplementari, specificare le modalità di memorizzazione dei dati facoltativi e, previa informazione o consenso della Commissione nei casi previsti, aggiungere colori, marchi, simboli o ulteriori applicazioni non ancora armonizzate.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione e immatricolazione veicoliprotezione dei dati personalisicurezza informaticastandard tecnici e interoperabilità

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