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Direttiva 2003/126

Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/126/CE della Commissione armonizza e rende obbligatorio il metodo microscopico da utilizzare nei controlli ufficiali per rilevare costituenti di origine animale negli alimenti per animali. Essa sostituisce la direttiva 98/88/CE e risponde all’esigenza di disporre di un metodo affidabile, uniforme e sufficientemente preciso per l’identificazione e, quando necessario, la stima quantitativa di tali componenti. La direttiva impone inoltre la partecipazione periodica dei laboratori a prove valutative e la formazione adeguata del personale. Il testo contiene un allegato tecnico dettagliato con le modalità di campionamento, preparazione, osservazione microscopica, calcolo, rendicontazione e analisi facoltativa di grassi e oli.

Stabilisce il metodo analitico ufficiale, basato sull’esame microscopico, per identificare e stimare i costituenti di origine animale negli alimenti per animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli esami ufficiali svolti nell’ambito dei controlli ufficiali sugli alimenti per animali, in particolare nel programma di controllo coordinato previsto dalla direttiva 95/53/CE. Riguarda l’identificazione e, se richiesto, la stima quantitativa dei costituenti di origine animale presenti nei mangimi, inclusi i prodotti di trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesci. L’allegato prevede un protocollo generale e un protocollo facoltativo per grassi o oli; sono menzionate analisi ulteriori o alternative per tipi particolari di costituenti, come plasma o ossa con sevo, purché aggiuntive rispetto al programma coordinato.

Direttiva 2003/126/CE: metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nei mangimi

La direttiva stabilisce un metodo microscopico armonizzato per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, al fine di identificare e, se necessario, quantificare i costituenti di origine animale. Essa interviene in un contesto di regole sull’etichettatura e sul divieto di impiego di talune proteine animali, con l’obiettivo di rendere i controlli più affidabili, comparabili e scientificamente robusti.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva 70/373/CEE, che impone controlli ufficiali sugli alimenti per animali mediante metodi comunitari di campionamento e analisi. I considerando evidenziano che la direttiva 98/88/CE, pur costituendo il precedente riferimento, necessitava di una specificazione ulteriore e di un carattere obbligatorio più netto, alla luce di uno studio comparativo che aveva mostrato differenze significative tra operatori in termini di sensibilità, specificità e accuratezza. La direttiva sottolinea anche l’esigenza di formazione adeguata degli analisti, poiché l’esito dipende dalla loro capacità tecnica.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono assicurare che gli esami ufficiali svolti nell’ambito dei controlli ufficiali per identificare o stimare i costituenti di origine animale siano eseguiti in conformità all’allegato tecnico, nel quadro del programma di controllo coordinato del settore alimenti per animali previsto dalla direttiva 95/53/CE.

Devono inoltre garantire che:

  • i laboratori addetti ai controlli ufficiali partecipino periodicamente a prove valutative dei metodi analitici;
  • il personale di laboratorio riceva una formazione adeguata.

Abrogazione e continuità dei riferimenti

La direttiva 98/88/CE è espressamente abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva, assicurando la continuità normativa nel sistema di controllo ufficiale.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 1° luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Allegato tecnico: ambito, definizioni e sensibilità del metodo

L’allegato definisce le condizioni per l’identificazione al microscopio dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali. Ai fini del metodo, tali costituenti sono descritti come prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesci.

Il metodo è concepito per il programma di controllo coordinato della direttiva 95/53/CE. È precisato che:

  • la sensibilità può consentire l’individuazione di quantità molto piccole, inferiori allo 0,1%, a seconda della natura dei costituenti;
  • se i metodi dell’allegato sono usati in tutte le analisi ufficiali, è possibile effettuare una seconda analisi con metodi diversi o alternativi per migliorare l’identificazione di taluni costituenti o per specificarne l’origine;
  • altri metodi possono essere impiegati per alcuni materiali, come plasma o ossa con sevo, ma solo in aggiunta alle analisi previste dal programma coordinato.

Campionamento, preparazione e principio analitico

Il principio operativo si basa su un campione rappresentativo, prelevato secondo la direttiva 76/371/CEE. Il protocollo è pensato per alimenti a basso tenore di umidità; se l’umidità supera il 14%, il campione deve essere essiccato prima del trattamento. Per alimenti o materiali speciali, come grassi e oli, è previsto un trattamento specifico.

L’identificazione avviene riconoscendo al microscopio caratteristiche tipiche quali fibre muscolari, cartilagine, ossa, corna, peli, setole, sangue, piume, gusci d’uovo, lische e scaglie. L’analisi deve riguardare sia la frazione granulometrica sia il sedimento concentrato del campione.

Reagenti e attrezzature richiesti

L’allegato elenca i reagenti necessari, tra cui agenti di rivestimento, di risciacquo, di concentrazione, di mordenzatura e di sbiancamento. Sono inoltre specificate le principali attrezzature da laboratorio, tra cui:

  • bilancia analitica;
  • materiale per frantumazione;
  • setaccio a maglie quadrate massimo 0,50 mm;
  • becco separatore o coppa di decantazione a fondo conico;
  • stereomicroscopio;
  • microscopio composto.

Gli strumenti devono essere perfettamente puliti; beccucci separatori e vetreria devono essere lavati in lavapiatti, mentre i setacci devono essere puliti con una spazzola a setole rigide.

Procedimento di analisi e analisi di mangimi con farina di pesce

Il procedimento richiede almeno 50 g di campione, da macinare con cura. Dal materiale trattato devono essere prese due porzioni rappresentative di almeno 5 g ciascuna: una per la frazione granulometrica e una per il sedimento concentrato. È consentito l’uso di coloranti per agevolare l’identificazione. Il testo menziona anche un sistema di supporto, come ARIES, e campioni di riferimento documentati.

Per la frazione granulometrica, il campione viene setacciato e le diverse frazioni vengono esaminate sistematicamente con stereomicroscopio o microscopio composto, a seconda della granulometria. Per il sedimento concentrato, almeno 5 g di campione sono trattati con tetracloroetilene; dopo separazione e asciugatura, il sedimento viene pesato se occorre una stima quantitativa e poi esaminato microscopicamente.

Per i mangimi che possono contenere farina di pesce, il controllo minimo prevede almeno un vetrino dalla frazione fine e uno dal sedimento fine. Se l’etichetta indica farina di pesce o la sua presenza è sospettata o rilevata in una prima analisi, devono essere esaminati almeno altri due vetrini della frazione fine del campione originario e l’intero sedimento.

Calcolo e stima quantitativa

La stima quantitativa è ammessa solo quando i costituenti di origine animale contengono frammenti ossei. La direttiva distingue i frammenti ossei di animali terrestri da quelli di pesce mediante le tipiche lacune osservabili nei preparati microscopici.

La proporzione dei costituenti nel campione deve essere valutata considerando:

  • la percentuale stimata di frammenti ossei nel sedimento concentrato;
  • la proporzione di osso nei costituenti di origine animale.

Le formule indicate utilizzano il peso del sedimento, il peso del campione sottoposto a sedimentazione, i fattori di correzione per ossa terrestri o frammenti di pesce e, se necessario, un fattore di correzione f relativo alla proporzione di ossa nel materiale animale presente nel campione.

Il testo specifica che la stima deve basarsi, se possibile, su almeno tre preparati e almeno cinque campi per preparato. È inoltre ricordato che nel sedimento possono essere presenti anche materiali non animali ad alto peso specifico, come minerali o sabbia.

Presentazione dei risultati

La relazione di prova deve indicare almeno se siano presenti o meno costituenti derivati da animali terrestri e da pesce. In caso di esito positivo, la relazione può riportare una stima quantitativa in forma di intervallo o percentuale, oltre a ulteriori precisazioni sul tipo di animale terrestre, se identificabile, e sui costituenti osservati, quali fibre muscolari, cartilagine, ossa, corna, peli, setole, piume, sangue, gusci d’uovo, scaglie e lische.

Se viene stimata la quantità di ingredienti di origine animale, deve essere menzionato il fattore di correzione f. Quando sono identificati frammenti ossei di animali terrestri, la relazione deve includere la formula secondo cui non si può escludere che tali costituenti provengano da mammiferi, salvo che sia stato stabilito se provengano da pollame o da mammiferi.

Protocollo facoltativo per grassi e oli

Per grassi o oli è previsto un protocollo opzionale: il grasso solido deve essere portato allo stato liquido, quindi centrifugato a 4000 giri al minuto per 10 minuti; se ricongela, va nuovamente riscaldato e centrifugato per 5 minuti. Le impurità decantate sono poi analizzate al microscopio per rilevare eventuali fibre di carne, piume o frammenti ossei, preferibilmente con un agente di rivestimento come olio di paraffina o glicerolo. Il residuo rimanente viene infine sottoposto a sedimentazione secondo il punto 6.2.

Disposizioni principali

Metodo ufficiale di analisi

L’articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che gli esami ufficiali per identificare e/o stimare quantitativamente i costituenti di origine animale negli alimenti per animali siano eseguiti secondo gli orientamenti dell’allegato, nell’ambito del programma di controllo coordinato del settore alimenti per animali previsto dalla direttiva 95/53/CE.

Accreditamento operativo dei laboratori e formazione

L’articolo 2 obbliga gli Stati membri a fare in modo che i laboratori che effettuano i controlli ufficiali partecipino periodicamente a prove valutative dei metodi analitici e che il personale addetto alle analisi riceva una formazione adeguata.

Abrogazione della direttiva 98/88/CE

L’articolo 3 abroga la direttiva 98/88/CE e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Recepimento nazionale

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure e della tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Il paragrafo 2 impone inoltre la trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Allegato tecnico: oggetto, sensibilità e principio del metodo

L’allegato definisce le condizioni per l’identificazione al microscopio dei costituenti di origine animale e precisa che il metodo si applica ai prodotti della trasformazione di carcasse e parti di carcasse di mammiferi, pollame e pesci. È indicata una sensibilità potenziale inferiore allo 0,1% a seconda della natura dei costituenti. Il principio prevede l’uso di un campione rappresentativo, preparato secondo le norme di campionamento della direttiva 76/371/CEE, con analisi della frazione granulometrica e del sedimento concentrato; per campioni con umidità superiore al 14% è prevista l’essiccazione preliminare.

Reagenti, attrezzatura e preparazione del campione

L’allegato elenca i reagenti di rivestimento, risciacquo, concentrazione, mordenzatura e sbiancamento, nonché le attrezzature minime richieste: bilancia analitica, materiale per frantumazione, setaccio da 0,50 mm, becco separatore o coppa di decantazione, stereomicroscopio e microscopio composto. È previsto che gli strumenti siano perfettamente puliti. Il procedimento richiede almeno 50 g di campione, da cui ricavare due porzioni rappresentative di almeno 5 g per la frazione granulometrica e per il sedimento.

Identificazione microscopica e analisi di mangimi con farina di pesce

L’allegato disciplina l’esame delle frazioni granulometriche e del sedimento concentrato, con eventuale uso di colorazioni e reagenti per agevolare l’identificazione. Per i mangimi che possono contenere farina di pesce, è richiesto almeno un vetrino dalla frazione fine e dal sedimento fine; se l’etichetta indica farina di pesce o se la sua presenza è sospettata o rilevata in un primo esame, devono essere esaminati almeno altri due vetrini della frazione fine e l’intero sedimento.

Calcolo e stima quantitativa

La sezione 7 disciplina la stima del contenuto di costituenti di origine animale solo quando l’analisi ufficiale mira a stimarne la quantità e solo se tali costituenti contengono frammenti ossei. Sono fornite formule di calcolo basate sul peso del sedimento, sui fattori di correzione delle ossa terrestri o dei frammenti di pesce e sul fattore di correzione f relativo alla proporzione di ossa nei costituenti esaminati. È richiamato che la stima si basa almeno su tre preparati, se possibile, e su almeno cinque campi per preparato.

Presentazione dei risultati

La sezione 8 richiede che la relazione riporti almeno la presenza o assenza di costituenti derivati da animali terrestri e da farina di pesce. Se i costituenti sono presenti, la relazione può indicare una stima quantitativa in classi o percentuali e, se possibile, il tipo di animali terrestri e i componenti identificati. Quando si stimano ingredienti di origine animale, deve essere citato il fattore di correzione f. Per i frammenti ossei di animali terrestri, la relazione deve aggiungere la formula standard secondo cui non si può escludere che i costituenti descritti provengano da mammiferi, salvo che sia stato determinato se provengono da pollame o da mammiferi.

Protocollo facoltativo per grassi e oli

La sezione 9 prevede un protocollo opzionale per l’analisi di grassi o oli: liquefazione del grasso solido, centrifugazione a 4000 giri/min, eventuale nuova liquefazione e seconda centrifugazione, quindi esame microscopico delle impurità decantate e utilizzo del residuo per la sedimentazione secondo il punto 6.2.

Come è indicizzato

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