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direttiva

Direttiva 2004/2

Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32004L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di fenamifos previsti per cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti vegetali. L’intervento è motivato dalla revisione periodica dei MRL sulla base di nuovi dati scientifici e della valutazione del rischio per i consumatori, che viene ritenuta accettabile ai livelli fissati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 luglio 2004 e applicarle dal 1o agosto 2004.

Modifica i limiti massimi di residui di fenamifos nei cereali, nei prodotti di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai residui di fenamifos nei prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE (cereali), 86/363/CEE (prodotti alimentari di origine animale) e 90/642/CEE (alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). Incide sugli allegati tecnici che fissano le quantità massime di residui; gli Stati membri devono recepirla entro il 31 luglio 2004 e applicarla dal 1o agosto 2004. È direttiva rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei limiti massimi di residui di fenamifos

La direttiva 2004/2/CE della Commissione interviene sulle direttive settoriali che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali. L’obiettivo è aggiornare i limiti relativi al fenamifos sulla base della revisione scientifica e della valutazione del rischio per i consumatori, nel quadro delle procedure comunitarie di tutela della salute pubblica.

Finalità e presupposti dell’intervento

Nei considerando la Commissione spiega che i livelli dei residui dipendono dall’uso di antiparassitari secondo le buone pratiche agricole e che i limiti comunitari rappresentano il tetto massimo consentito nei prodotti alimentari. Viene richiamato il fatto che le quantità massime di residui sono periodicamente riesaminate e che, in mancanza di dati adeguati o di usi autorizzati suffragati da dati, il limite può essere fissato al livello minimo di determinazione analitica.

Valutazione scientifica e tutela dei consumatori

La direttiva precisa che uno Stato membro ha segnalato l’intenzione di rivedere i limiti nazionali di fenamifos ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, per preoccupazioni legate all’assunzione alimentare. La Commissione afferma di aver valutato sia l’esposizione cronica sia quella acuta dei consumatori, con riferimento anche agli orientamenti OMS, e conclude che i valori stabiliti non determinano un’esposizione inaccettabile né effetti tossici acuti.

Consultazioni e coerenza con il quadro UE

Nei considerando è indicato che i partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e che le osservazioni ricevute sono state considerate. È inoltre richiamato il parere del comitato scientifico per i vegetali e si afferma che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Modifiche agli allegati delle direttive esistenti

L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le nuove voci relative al fenamifos per i cereali. L’articolo 2 introduce un’analoga aggiunta nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE per i prodotti alimentari di origine animale. L’articolo 3 modifica l’allegato II della direttiva 90/642/CEE prevedendo che le quantità massime di residui di fenamifos figuranti nell’allegato della presente direttiva siano aggiunte ai valori già presenti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Recepimento, applicazione e rinvio alla direttiva

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 luglio 2004 e di applicarle dal 1o agosto 2004. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del richiamo è rimessa agli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 5, la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari tutti gli Stati membri. La direttiva è inoltre qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui di fenamifos

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per aggiungere, rispettivamente, le nuove quantità massime di residui di fenamifos nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti di origine vegetale indicati nell’allegato della direttiva. La modifica riguarda quindi esclusivamente i valori tecnici dei residui ammessi.

Base scientifica e valutazione del rischio

I considerando precisano che i limiti massimi di residui sono riesaminati periodicamente alla luce di nuovi dati. La Commissione richiama la valutazione dell’esposizione cronica e acuta dei consumatori al fenamifos, svolta secondo procedure e prassi comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS; si conclude che i livelli fissati non comportano un’esposizione inaccettabile né effetti tossici acuti.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1o agosto 2004. È inoltre richiesto di informare immediatamente la Commissione del recepimento.

Obbligo di riferimento alla direttiva nel diritto nazionale

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredare le disposizioni di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentaresicurezza alimentareresidui di antiparassitaritutela dei consumatoriambiente

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