Cassazione Penale, Sentenza n. 45367/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Talarico ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, tra l'altro, aveva respinto la sua istanza subordinata di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 c.p.p. tra la condanna per truffa in concorso (fatti di aprile 2014, sentenza del Tribunale di Trento 15/06/2016) e la condanna per bancarotta per distrazione in concorso (fatti del 17/05/2016, sentenza della Corte d'appello di Trento 28/05/2021). Il Tribunale aveva motivato il rigetto esclusivamente col lungo intervallo temporale tra i fatti. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di norme sostanziali e procedurali (art.81 comma 2 c.p., art.671 e art.125 comma 2 c.p.p.) e per vizio di motivazione, evidenziando che i reati erano stati commessi con le stesse persone, nello stesso ambito territoriale e che la bancarotta riguardava anche merce oggetto della truffa, elementi che avrebbero indicato l'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale, rilevando che il diniego della continuazione si è basato soltanto sul criterio temporale senza esaminare gli altri indici rivelatori della continuazione (unitarietà del contesto, natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti, sovrapposizione degli oggetti del reato). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla continuazione e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione.
Norme richiamate
art.671 cod. proc. pen.
La norma sulla continuazione in sede esecutiva è stata considerata applicabile ma il suo riconoscimento richiede una valutazione complessiva di indizi; il rigetto motivato soltanto sul dato temporale è insufficiente.
art.81, comma 2, cod. pen.
Il principio della continuazione sostanziale (unicità del disegno criminoso) deve essere accertato sulla base di elementi indizianti complessivi (unitarietà del contesto, analogia del modus operandi, partecipazione degli stessi soggetti, natura dei reati).
art.125, comma 2, cod. proc. pen.
Riferito nella doglianza come richiamo procedurale: la decisione del giudice dell'esecuzione deve essere adeguatamente motivata e conforme ai criteri di legge, pena annullamento parziale.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamenti di impugnazione in Cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha dato rilievo al vizio motivazionale e ha accolto il motivo nei limiti indicati.
Corte costituzionale, 9 maggio 2013, n.183
Richiamata dalla Corte per motivare il rinvio ad una diversa composizione del giudice dell'esecuzione; il rinvio deve essere deciso con composizione diversa quando necessario.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n.1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413)
Citata per i criteri interpretativi sulla continuazione: occorre valutare unità del contesto, spinta a delinquere, analogia del modus operandi e costante compartecipazione dei medesimi soggetti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione (anche in sede esecutiva) non può fondarsi esclusivamente sul criterio del tempo intercorso tra i reati: il giudice deve valutare complessivamente più indici.
- I principali indici ai fini della continuazione sono: unità del contesto e della spinta a delinquere, analogia del modus operandi, identità o costante partecipazione degli stessi soggetti, natura dei reati e sovrapposizione degli oggetti o delle persone offese.
- La parte che chiede il riconoscimento della continuazione deve esporre elementi fattuali utili, ma il giudice è tenuto ad un'istruttoria (anche logica) e a motivare specificamente il rigetto o l'accoglimento valutando tutti gli indici pertinenti.
- Una motivazione meramente assertiva o basata solo sul decorso del tempo è viziata e può portare alla cassazione limitata e al rinvio per nuovo esame.
- In caso di annullamento parziale per vizio di motivazione il rinvio al giudice dell'esecuzione deve avvenire in diversa composizione quando previsto, con nuovo esame degli elementi utili a decidere sulla continuazione.
- La giurisprudenza consolidata può essere richiamata per individuare i criteri probatori e interpretativi della continuazione; i giudici devono confrontarsi esplicitamente con tali criteri nella motivazione.
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