Cassazione Penale, Sentenza n. 48252/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge (art. 606 c.1 lett. c) cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen., per omessa e carente motivazione sull'aspetto della proporzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In particolare la difesa aveva documentato redditi dal 2013 al 2019 tali da giustificare le somme transitanti sui conti riferibili al ricorrente e aveva dedotto l'assenza di sproporzione, mentre il Tribunale si era limitato ad osservare la mancata indicazione delle spese (compresi consumi familiari) senza spiegare perché tali elementi non fossero sufficienti a escludere il periculum relativo alla confisca per sproporzione e alla non credibile provenienza lecita del denaro.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, riconoscendo un vizio radicale di motivazione del Tribunale in ordine al presupposto del periculum (confiscabilità e sproporzione). La Corte ha rilevato che il giudice del riesame non ha spiegato in modo coerente e sufficiente perché, nonostante la documentazione prodotta dall'indagato, dovesse ritenersi sussistente il pericolo di confisca per sproporzione e l'assenza di una giustificazione della provenienza lecita delle somme. Inoltre la Corte ha osservato che, dato che il sequestro era stato operato prevalentemente per equivalente su beni immobili, la mancata quantificazione delle spese dal ricorrente era irrilevante e la motivazione che la riteneva decisiva risultava irragionevole. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari ammesso solo per specifiche violazioni di legge; il vizio denunciato era la mancanza di motivazione ai sensi di tale lett. c
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
consente di valutare la motivazione del provvedimento; la Corte ha richiamato il dovere del giudice di dare adeguata e comprensibile motivazione sugli elementi decisivi
art. 240-bis cod. pen.
norma sulla confisca per sproporzione; il giudice della cautela deve verificare la confiscabilità del bene e valutare sia la sproporzione sia la giustificazione della provenienza lecita
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
define i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze in materia di sequestro: il ricorso è ammesso per violazione di legge
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
dispositivo applicato per il rinvio al giudice di merito dopo annullamento dell'ordinanza impugnata
art. 12-sexies D.L. 306/1992 (richiamato in giurisprudenza)
citato dalla Corte a titolo di giurisprudenza di riferimento in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione; evidenzia limiti della censura di omessa motivazione
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) il giudice deve motivare in modo chiaro e completo sia la sussistenza della sproporzione sia la mancata credibilità della provenienza lecita dei beni
- La mancata o insufficiente motivazione sul periculum o sulla confiscabilità configura vizio di legge idoneo a fondare ricorso per cassazione quando l'apparato argomentativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
- La produzione di documenti attestanti redditi o giustificazioni circa le somme transitanti sui conti impone al giudice di affrontare e valutare espressamente tali elementi; limitarsi a notare l'assenza di indicazioni sulle spese può essere insufficiente se, come nel caso, il sequestro è stato disposto prevalentemente per equivalente su immobili
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe documentare con chiarezza redditi, flussi finanziari e spese familiari e richiedere al giudice di valutare specificamente la proporzione tra valori sequestrati e mezzi leciti; il giudice, a sua volta, deve esplicitare perché tali prove risultino insufficienti
- Il controllo di legittimità della Cassazione sul sequestro è limitato ai vizi di legge e alla totale carenza di motivazione; tuttavia una motivazione meramente apparente o mancante apre la strada all'annullamento e al rinvio per nuovo esame
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