Sentenza n. 289/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche ex art. 56 c.p.a.: a) dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile, Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive, n. 2026/-OMISSIS-(Prot. n. 2026/-OMISSIS-) del 03.02.2026, con la quale è stata disposta “la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande [...] per diffusione di musica oltre le ore 24.00 per giorni 3 (tre) a partire dal settimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento” a carico dell’esercizio commerciale denominato “-OMISSIS-” sito in Bari alla Via -OMISSIS-; b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, ove occorra, i verbali di accertamento n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione, disposta per la diffusione di musica oltre le ore 24.00
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Bari aveva disposto la sospensione triennale dell’attività di somministrazione, deducendo: la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’illegittima applicazione della recidiva, poiché i procedimenti relativi ai due verbali di accertamento non erano ancora stati definiti con provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili; il travisamento dei fatti e l’omessa considerazione della perizia acustica prodotta, che avrebbe escluso il superamento dei limiti di immissione sonora. I controlli della Polizia Locale, effettuati in due distinti venerdì, avevano rilevato la protrazione dell’intrattenimento musicale oltre la mezzanotte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto incontestato l’accertamento della protrazione dell’intrattenimento musicale oltre le ore 24.00, rilevando che l’ingresso degli agenti era avvenuto pochi istanti dopo la mezzanotte e che i controlli erano stati effettuati in due occasioni distinte. La recidiva rilevante ai fini della sanzione accessoria della sospensione dell’attività si perfeziona mediante la reiterazione oggettiva della condotta illecita, documentata dai pubblici ufficiali nell’arco dell’anno, senza necessità che i precedenti procedimenti sanzionatori siano stati previamente e definitivamente conclusi. La perizia acustica è stata ritenuta irrilevante, poiché l’illecito contestato riguardava il superamento dell’orario di cessazione delle emissioni sonore e non il superamento dei limiti di intensità acustica. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l’illegittimità dell’ordinanza: l’urgenza connessa alla reiterata violazione, in funzione della tutela del riposo e della vita privata e familiare, giustificava l’omissione, e comunque l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso, essendo stata applicata la misura minima prevista. Il TAR ha tuttavia precisato, in funzione conformativa, che il Comune dovrà individuare una nuova data di decorrenza della sospensione, assicurando un preavviso minimo di sette giorni. È stato revocato il decreto monocratico cautelare del 13 febbraio 2026 e sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ec art. 60 cod. proc. amm.;
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
previa concessione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche ex art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare monocratica, il cui decreto è stato poi revocato con la sentenza.
art. 8 CEDU
rispetto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU
La tutela del riposo, riconducibile alla protezione della vita privata e familiare, è stata considerata interesse da contemperare con l’iniziativa economica e con la libertà di incontro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003 per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della recidiva quale presupposto di una sanzione amministrativa accessoria, è sufficiente la reiterazione oggettiva della condotta illecita, documentata dai pubblici ufficiali nell’arco temporale previsto dalla disciplina applicabile; non è necessaria la preventiva definizione irrevocabile dei distinti procedimenti relativi alle precedenti violazioni.
- Quando la disciplina sanziona la prosecuzione di emissioni sonore oltre un determinato orario, l’accertamento dell’illecito riguarda il superamento del limite temporale e non il superamento dei limiti di intensità acustica; pertanto, una perizia relativa all’impatto o all’intensità acustica non è decisiva rispetto alla contestazione dell’orario.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento può essere giustificata dall’urgenza di adottare una misura sanzionatoria diretta a tutelare il riposo e la vita privata e familiare in presenza di una reiterata violazione; essa non comporta comunque l’annullamento dell’atto quando, per la natura vincolata della misura e per l’accertamento dei presupposti, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Nell’applicazione di una sospensione dell’attività commerciale, il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza impone che la decorrenza della misura sia fissata con un preavviso adeguato; nel caso esaminato, il preavviso minimo è stato individuato in sette giorni.
- La reiterazione di violazioni degli orari di cessazione delle emissioni sonore può giustificare una sospensione dell’attività commerciale quale misura posta a tutela del riposo, purché sia applicata nella misura prevista dalla disciplina e nel rispetto dei limiti di tipicità e tassatività delle sanzioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 112/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 113/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 114/2026 - Pescara, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 204/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 205/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 7 mar 2026Sentenza n. 206/2026 - Latina, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →