Regolamento (UE) 2023/2738
Regolamento delegato (UE) 2023/2738 della Commissione, del 28 settembre 2023, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il testo dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione sostenuti pubblicamente, sostituendo integralmente l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011. L’intervento recepisce la modernizzazione dell’accordo conclusa nel luglio 2023, inclusa la revisione delle condizioni finanziarie, dei tassi minimi, delle procedure di notifica e delle intese settoriali, con particolare attenzione ai progetti legati al clima. Per gli operatori, il risultato è un quadro più articolato di limiti, termini, premi minimi, deroghe procedurali e casi di ammissibilità settoriale.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011, aggiornando nell’ordinamento UE la versione riveduta dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, ai crediti all’esportazione e agli aiuti legati/al commercio disciplinati dall’Accordo OCSE richiamato dal regolamento (UE) n. 1233/2011. L’effetto pratico è l’integrazione nel diritto UE della versione aggiornata dell’accordo e delle intese settoriali, con regole per le operazioni di esportazione di beni e servizi con periodo di rimborso pari o superiore a due anni, nonché per gli aiuti collegati al commercio; restano escluse le esportazioni di materiale militare e prodotti agricoli, secondo l’accordo recepito.
Regolamento delegato (UE) 2023/2738: aggiornamento dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione con sostegno pubblico
Il regolamento delegato recepisce nell’ordinamento dell’Unione la versione riveduta dell’Accordo OCSE sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, risultante dal processo di modernizzazione conclusosi nel luglio 2023. La modifica è resa necessaria, secondo i considerando, perché il testo dell’accordo e delle intese settoriali è stato ampiamente rivisto e la nuova disciplina sostituisce quella fino ad allora incorporata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011.
Finalità e contesto
L’accordo ha lo scopo di fornire un quadro disciplinato per l’utilizzo dei crediti all’esportazione sostenuti pubblicamente e di creare condizioni di parità tra gli esportatori, così che la concorrenza si giochi sulla qualità e sul prezzo dei beni e servizi e non sulle condizioni finanziarie più favorevoli. Il regolamento dà quindi attuazione nel diritto UE a standard OCSE elaborati e aggiornati nel contesto dei partecipanti all’accordo.
Effetti normativi del regolamento UE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 con il nuovo testo dell’accordo, comprensivo delle intese settoriali e degli allegati tecnici. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Ambito di applicazione dell’accordo recepito
L’accordo si applica al sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, incluse le operazioni di leasing finanziario, quando il periodo di rimborso è pari o superiore a due anni. Il sostegno può assumere la forma di garanzia o assicurazione dei crediti all’esportazione, credito o rifinanziamento diretto, intervento sul tasso di interesse, o combinazioni di tali strumenti. Restano esclusi, per espressa previsione, le esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.
Principali regole finanziarie sui crediti all’esportazione
Il capitolo II contiene la disciplina centrale su acconti, massimali di copertura, periodi massimi di rimborso, rimborso del capitale e pagamento degli interessi, tassi minimi, premio per il rischio di credito e periodo di validità delle condizioni offerte. In particolare:
- l’acconto minimo richiesto agli acquirenti è, in via generale, almeno il 15 % del valore del contratto di esportazione, con regole specifiche per acconti e copertura del premio;
- il sostegno pubblico non può normalmente superare l’85 % del valore del contratto, con disciplina distinta per le spese locali;
- il periodo di rimborso non può superare, di regola, la vita utile del bene o servizio, con massimale generale di 15 anni e termini specifici per talune centrali elettriche;
- sono previsti limiti sui tempi delle rate di capitale e degli interessi, nonché flessibilità giustificate in presenza di squilibri tra erogazione dei fondi e servizio del debito;
- i partecipanti devono applicare tassi minimi di interesse e di premio, con regole distinte per i crediti a tasso fisso, per i CIRR e per i casi soggetti a benchmark di mercato.
Premio per il rischio di credito, rischio paese e rischio acquirente
L’accordo rafforza la logica di pricing basato sul rischio. I partecipanti devono addebitare un premio non inferiore al Minimum Premium Rate (MPR), calcolato in funzione della classificazione del rischio paese, del rischio acquirente, dell’orizzonte di rischio, della percentuale e qualità della copertura e degli eventuali meccanismi di mitigazione o enhancement creditizio. Per le operazioni soggette a benchmark di mercato, i tassi di premio sono determinati caso per caso secondo regole specifiche e non possono scendere sotto il premio attuariale minimo applicabile.
Aiuti legati e aiuti collegati al commercio
Il capitolo III disciplina gli aiuti legati, intesi come finanziamenti o sovvenzioni vincolati all’acquisto di beni o servizi dal paese donatore o da un numero ristretto di paesi. Sono fissati criteri di ammissibilità dei paesi beneficiari e dei progetti, una soglia minima di agevolazione del 35 % o del 50 % per i PMA, specifiche esenzioni per assistenza tecnica e piccoli progetti, nonché regole per il calcolo dell’elemento dono e per la durata massima delle linee di aiuto. Sono inoltre previste consultazioni e notifiche preventive o immediate a seconda del valore e del livello di agevolazione.
Procedure, trasparenza e allineamento
Il capitolo IV regola le notifiche, lo scambio di informazioni, le consultazioni speciali e la possibilità di allinearsi alle condizioni offerte da altri partecipanti o da non partecipanti. Le linee comuni costituiscono accordi puntuali che prevalgono sulle regole ordinarie per la singola operazione o circostanza. Sono inoltre previsti riesami periodici del funzionamento dell’accordo e dei suoi principali parametri finanziari.
Intese settoriali: clima, nucleare, aviazione e navigazione
L’accordo recepito include quattro intese settoriali:
- mutamenti climatici (allegato I), con una forte estensione delle categorie ammissibili, includendo energie rinnovabili, CCUS, reti, batterie, idrogeno e ammoniaca puliti, produzione a basse emissioni, trasporto zero o a basse emissioni e minerali critici per l’energia pulita;
- centrali elettriche nucleari (allegato II), con disciplina per nuove centrali, ammodernamenti, combustibile e servizi connessi, e con esclusione della dismissione;
- aeromobili civili (allegato III), con regole molto dettagliate su acconti, premi minimi, tassi d’interesse, commissioni, cofinanziamenti, trasparenza e Convenzione di Città del Capo;
- navi (allegato IV), con termini specifici per navi d’alto mare, conversioni, hovercraft e condizioni di finanziamento, oltre a disciplina CIRR e procedure di trasparenza.
Implicazioni operative per i professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è che il regolamento non introduce ex novo la disciplina sostanziale, ma aggiorna la cornice UE applicabile ai crediti all’esportazione sostenuti pubblicamente, rendendo operativi in Europa i parametri OCSE aggiornati nel 2023. Ne derivano effetti pratici su strutturazione dei finanziamenti export, pricing dei premi, gestione delle notifiche, verifica delle soglie di aiuto/agevolazione, analisi di ammissibilità settoriale e utilizzo di strumenti come garanzie, assicurazioni, CIRR, benchmark di mercato e linee comuni.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato II del regolamento 1233/2011
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1233/2011 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato, cioè la nuova versione dell’Accordo OCSE e delle intese settoriali.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Oggetto e finalità dell’Accordo OCSE recepito
L’accordo mira a disciplinare l’uso dei crediti all’esportazione con sostegno pubblico e a creare condizioni di parità tra esportatori, orientando la concorrenza sulla qualità e sul prezzo dei beni e servizi e non sulle condizioni finanziarie più favorevoli.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’accordo
Si applica al sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, incluse le operazioni di leasing finanziario, con periodo di rimborso pari o superiore a due anni; copre garanzie/assicurazioni, credito o rifinanziamento diretto, interventi sul tasso di interesse e combinazioni di tali forme.
Divieti e esclusioni principali
L’accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e prodotti agricoli. I partecipanti non forniscono sostegno per nuovi impianti a carbone o per forniture destinate a centrali a carbone esistenti, salvo eccezioni limitate per attrezzature di abbattimento emissioni e per casi legati alla tecnologia CCUS/CCUS.
Condizioni finanziarie generali
Il capitolo II disciplina acconti minimi, massimali di sostegno, spese locali, periodi massimi di rimborso, calendario di rimborso del capitale e interessi, tassi minimi, premio per il rischio di credito, validità delle condizioni e provvedimenti per evitare/minimizzare perdite.
Tassi di premio minimi e classificazioni di rischio
Sono previsti MPR minimi basati su rischio paese, rischio acquirente, qualità del prodotto, percentuale di copertura, mitigazione del rischio paese e miglioramenti del credito. Le operazioni con benchmark di mercato seguono regole separate, con verifiche caso per caso e specifiche soglie di notifica preventiva.
Aiuti legati e aiuti collegati al commercio
Il capitolo III disciplina le forme di aiuti legati, i paesi e i progetti ammissibili, il livello minimo di agevolazione, le esenzioni, il metodo di calcolo dell’elemento dono e la durata massima di validità delle condizioni. Sono previste procedure di notifica preventiva o immediata e consultazioni tra partecipanti.
Procedure di trasparenza, consultazione e allineamento
Il capitolo IV regola notifiche, scambio di informazioni, consultazioni speciali, linee comuni, allineamento alle condizioni offerte da altri partecipanti o non partecipanti e riesami periodici. Le linee comuni hanno effetti sostitutivi limitati all’operazione o circostanza specificata e validità temporale definita.
Intese settoriali climatiche
L’allegato I introduce un’intesa sui mutamenti climatici per progetti di attenuazione, adattamento e opere idrauliche, con periodi di rimborso fino a 22 anni e criteri tecnici specifici per numerose classi di progetti (rinnovabili, CCUS, reti, batterie, idrogeno/ammoniaca puliti, produzione a basse emissioni, trasporto zero/basse emissioni, minerali per energia pulita).
Intesa sulle centrali nucleari
L’allegato II disciplina crediti all’esportazione per centrali nucleari, ammodernamenti, combustibile nucleare e servizi connessi, con massimali di rimborso variabili (fino a 22 anni per nuove centrali e alcuni ammodernamenti, termini più brevi per combustibile e gestione del combustibile esaurito) e divieto di aiuti.
Intesa sugli aeromobili civili
L’allegato III contiene regole dettagliate per aeromobili civili nuovi e usati, motori, ricambi, manutenzione, leasing, premi minimi, CIRR, commissioni, cofinanziamenti, procedure di trasparenza e disciplina specifica per la Convenzione di Città del Capo e i relativi effetti sui tassi di premio.
Intesa sulle navi
L’allegato IV regola i crediti all’esportazione per navi d’alto mare, conversioni e taluni hovercraft, con acconto minimo del 20 %, rimborso massimo di 12 anni, disciplina del CIRR, allineamento, procedure di trasparenza e revisione periodica.
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