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Circolare

Circolare ADM n. 33/2025

Gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli846589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico la gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari, distinguendo tra procedura con sospensione dello svincolo e procedura senza sospensione. Vengono chiarite le modalità di compilazione della dichiarazione, gli esiti possibili delle richieste di prelievo (assegnazione totale, pro-rata o zero), le conseguenze delle rettifiche e degli invalidamenti, nonché gli obblighi di garanzia in caso di contingenti critici. La circolare dedica inoltre una specifica attenzione ai contingenti di prodotti siderurgici di cui al Reg. UE 2019/159, per i quali è previsto un ulteriore adempimento operativo nei confronti della Commissione europea.

Gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari

Gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari

La circolare fornisce istruzioni operative unitarie per la gestione delle richieste di prelievo da contingenti tariffari, aggiornando e coordinando le indicazioni già rese negli avvisi del 27 giugno 2022, 28 marzo 2024 e 29 settembre 2025. Il documento si colloca nel quadro del CDU, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e delle indicazioni TAXUD, con particolare attenzione agli effetti sulla dichiarazione doganale, sullo svincolo e sulle garanzie.

Finalità e contesto applicativo

L’intervento dell’Agenzia nasce dalla necessità di disciplinare in modo uniforme i casi in cui, a fronte di una richiesta di prelievo da contingente, il sistema unionale assegni il 100%, una quota pro-rata oppure nulla. La circolare mira a tutelare sia l’erario unionale e nazionale sia l’interesse economico degli operatori, chiarendo quando sia possibile procedere a invalidamento o rettifica della dichiarazione e come debbano essere gestiti gli esiti della prenotazione tramite il sistema QUOTA.

Scelta tra procedura con sospensione e procedura senza sospensione

La circolare distingue due modelli operativi alternativi:

  • una procedura con sospensione sistematica dello svincolo, in attesa dell’esito della richiesta di prelievo;
  • una procedura senza sospensione dello svincolo, nella quale l’importazione può essere svincolata prima dell’esito della richiesta.

La scelta incide sul momento dello svincolo, sugli adempimenti di garanzia e sulle successive attività di rettifica o invalidamento.

Procedura con sospensione dello svincolo

Se l’operatore opta per questa soluzione, nella dichiarazione doganale deve essere indicato il Data Element n. 2/2 "Codifica informazione supplementare" con il codice "68YY". Tale indicazione sospende lo svincolo anche quando il circuito doganale di controllo abbia esito CA, che normalmente determinerebbe lo svincolo automatico.

Se il circuito di controllo non ha esito CA, il funzionario doganale, dopo la verifica, non procede allo svincolo e registra in AIDA:

  • nel campo "risultato del controllo", la dicitura "SOSPESO";
  • nel campo "stato delle merci", l’opzione "Merce in dogana – non svincolabile".

Esiti della richiesta di prelievo e conseguenze operative

Dopo l’esito della richiesta di prelievo, si possono verificare tre situazioni.

Assegnazione al 100%: il dichiarante può chiedere lo svincolo della merce.

Assegnazione pro-rata: il dichiarante può scegliere tra due alternative:

  • limitare la dichiarazione alla sola quantità di merce beneficiaria della quota di contingente;
  • mantenere l’intero quantitativo dichiarato, applicando i dazi sulla quota non assegnata.

In entrambi i casi è necessaria la presentazione di una dichiarazione doganale di rettifica e della relativa richiesta di svincolo; nel secondo caso la rettifica deve contenere la corretta liquidazione dei diritti di confine sulla parte non coperta dal contingente.

Assegnazione a zero: l’operatore può rinunciare all’operazione tramite invalidamento della dichiarazione oppure completare comunque l’importazione per l’intero quantitativo, presentando una rettifica con la corretta liquidazione dei diritti.

La rettifica o l’invalidamento possono essere autorizzati solo dopo l’esecuzione degli eventuali controlli del circuito doganale di controllo (CD, CS o VM) e la verifica puntuale delle quantità.

Effetti su merci non importate e ripristino della vigilanza doganale

Quando, in tutto o in parte, le merci non vengono importate a seguito di rettifica o annullamento della dichiarazione, esse ritornano nella situazione precedente alla dichiarazione di importazione, ad esempio in temporanea custodia o in deposito doganale.

Se le merci erano precedentemente vincolate al regime di transito, il dichiarante deve presentare la dichiarazione necessaria per vincolarle a un regime doganale oppure introdurle in un deposito di temporanea custodia, così da ripristinare la vigilanza doganale.

In caso di esito CA del circuito, la circolare prevede lo svincolo "tecnico" della dichiarazione da rettificare e la successiva revisione della dichiarazione. Per l’invalidamento, invece, il sistema AIDA consente la procedura solo dopo lo svincolo della dichiarazione da invalidare.

Contingenti critici e obbligo di garanzia

La circolare conferma che, quando il contingente è in stato "critico", la procedura con sospensione dello svincolo comporta sempre l’obbligo di costituire una garanzia. Il riferimento è alla consultazione dell’apposita pagina informativa TAXUD.

Nella procedura senza sospensione, il richiamo è al combinato disposto degli artt. 195, par. 2, CDU e 153 RD: se il contingente è critico al momento della dichiarazione, lo svincolo non può essere concesso senza garanzia, che deve coprire l’intero quantitativo dichiarato soggetto a contingente critico e i relativi diritti di confine, inclusi dazi e IVA.

Procedura senza sospensione dello svincolo

Questa opzione non prevede l’attesa dell’esito della richiesta di prelievo. La circolare ne ricondduce il fondamento agli artt. 195, par. 2, CDU e 153 RD, evidenziando che, in presenza di contingente critico, la garanzia deve essere prestata prima dell’invio della dichiarazione e senza necessità di richiesta da parte dell’ufficio doganale.

L’esito della Commissione viene trasmesso alle autorità doganali tramite QUOTA e rappresenta un elemento essenziale per la chiusura definitiva dell’operazione, che non può considerarsi conclusa fino all’accertamento dell’assegnazione unionale.

Gestione degli esiti parziali o negativi nella procedura senza sospensione

Se la richiesta di prelievo non è accolta integralmente, l’ufficio informa tempestivamente l’operatore o il dichiarante con una mail bonaria. Il messaggio invita alla presentazione della dichiarazione doganale di rettifica e al pagamento dei maggiori diritti di confine dovuti.

Se entro 5 giorni non perviene un riscontro positivo, inteso come presentazione della rettifica e suo buon esito con pagamento dei maggiori diritti:

  • viene notificato un invito al pagamento;
  • viene ricordato che, ai sensi dell’art. 22, par. 6, lettera b), CDU, in tali casi non è previsto il diritto ad essere ascoltati;
  • viene escussa immediatamente l’eventuale garanzia prestata per il contingente critico.

Rettifica della dichiarazione in caso di assegnazione pro-rata

Quando la rettifica è autorizzata per assegnazione parziale, viene generato un nuovo singolo o più singoli per la quota di contingente non accettata e si modifica il singolo originario sia nella massa sia nella base imponibile.

La circolare sottolinea l’importanza di prestare particolare attenzione alla corretta indicazione dei codici tributo e delle quantità, poiché da tali elementi dipende la corretta liquidazione dei diritti di confine.

Particolarità per i contingenti di acciaio ex Reg. UE 2019/159

Per i contingenti disciplinati dal Regolamento (UE) 2019/159 e successive modifiche, relativi all’importazione di determinati prodotti di acciaio, la circolare richiama una disciplina speciale applicabile all’ultimo trimestre. In caso di mancata o parziale assegnazione del contingente per uno specifico Paese, è possibile attingere alla quota residua del contingente previsto per la medesima categoria di prodotti di altri Paesi.

In tali ipotesi, oltre alla rettifica della dichiarazione doganale originaria, l’ufficio locale competente deve inserire manualmente la nuova richiesta di contingente con il relativo numero d’ordine nella stessa giornata e possibilmente entro le ore 14.00. La Commissione europea, infatti, valida queste nuove richieste intorno alle ore 14.00 di ciascun giorno feriale.

Il mancato inserimento tempestivo può determinare la parziale o mancata assegnazione anche del nuovo contingente, con possibile pregiudizio per l’interesse dell’operatore e conseguente responsabilità dell’Amministrazione.

Vigilanza sull’applicazione

Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme della circolare presso gli uffici dipendenti e di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione Dogane.

Punti principali

Quadro generale e finalità della circolare

La circolare aggiorna e riordina le istruzioni operative già fornite con gli avvisi del 27 giugno 2022, 28 marzo 2024 e 29 settembre 2025, in un’ottica di tutela dell’erario e di corretta gestione dei contingenti tariffari. Richiama la possibilità, in caso di mancata o parziale assegnazione, di procedere all’invalidamento della dichiarazione ai sensi dell’art. 172 CDU o alla rettifica ai sensi dell’art. 173 CDU, in linea con le guidance TAXUD.

Procedura con sospensione dello svincolo

Per gli operatori che scelgono questa modalità, lo svincolo viene sospeso in attesa dell’esito della richiesta di prelievo. In dichiarazione deve essere indicato il Data Element 2/2 con il codice "68YY", che determina la sospensione dello svincolo anche in caso di esito CA del circuito di controllo. Se il circuito di controllo ha esito diverso da CA, il funzionario inserisce in AIDA "SOSPESO" e "Merce in dogana – non svincolabile".

Esiti della richiesta e rimedi dell’operatore

In caso di assegnazione al 100%, il dichiarante può chiedere lo svincolo. In caso di assegnazione pro-rata, può chiedere di limitare la dichiarazione alla sola quantità contingente assegnata oppure mantenere l’intero quantitativo con applicazione dei dazi sulla quota non assegnata, mediante rettifica e richiesta di svincolo. In caso di assegnazione a zero, può rinunciare all’operazione con invalidamento oppure importare l’intero quantitativo tramite rettifica e corretta liquidazione dei diritti.

Effetti di rettifica e invalidamento

Se le merci non sono importate, in tutto o in parte, a seguito di rettifica o annullamento, ritornano nella condizione precedente alla dichiarazione di importazione, come temporanea custodia o deposito doganale. Se erano vincolate a transito, occorre una nuova dichiarazione per vincolarle a un regime doganale o introdurle in temporanea custodia, così da ripristinare la vigilanza doganale. L’autorizzazione di rettifica o invalidamento è subordinata ai controlli del circuito doganale; in caso di CA si procede allo svincolo tecnico e alla revisione della dichiarazione.

Contingenti critici e garanzia

Con la procedura con sospensione dello svincolo, quando il contingente è in stato "critico" è sempre obbligatoria la costituzione di una garanzia, secondo quanto desumibile dall’art. 153 RD e dalla pagina informativa TAXUD. Nella procedura senza sospensione, se il contingente è critico al momento della dichiarazione, lo svincolo è subordinato alla garanzia per l’intero quantitativo soggetto a contingente critico, comprensiva di dazi e IVA.

Procedura senza sospensione dello svincolo

Questa opzione consente lo svincolo senza attendere l’esito della richiesta di prelievo, applicando il combinato disposto degli artt. 195.2 CDU e 153 RD. In presenza di contingente critico, la garanzia deve essere prestata prima dell’invio della dichiarazione, senza richiesta dell’ufficio. L’esito della Commissione può essere totale, parziale o negativo, ma la chiusura definitiva dell’operazione dipende dall’accertamento del buon fine dell’assegnazione unionale.

Gestione degli esiti pro-rata e mancato accoglimento

In caso di assegnazione parziale o di mancato accoglimento, l’ufficio informa operatori e/o dichiaranti con una mail bonaria, invitando alla rettifica e al pagamento dei maggiori diritti. Se entro 5 giorni non vi è riscontro positivo, procede alla notifica di invito al pagamento e, ove previsto, all’escussione immediata della garanzia. La circolare precisa che, in tali casi, non opera il diritto ad essere ascoltati ai sensi dell’art. 22, par. 6, lettera b), CDU.

Rettifica delle dichiarazioni e contingentamento parziale

Con l’autorizzazione alla rettifica si genera un nuovo singolo o più singoli per la quota di contingente non accettata e si modifica il singolo originario in termini di massa e base imponibile. La circolare richiama la necessità di un’accurata indicazione dei codici tributo e delle quantità, per evitare errori nella liquidazione dei diritti di confine.

Particolarità per i contingenti di prodotti siderurgici

Per i contingenti di cui al Reg. UE 2019/159, relativi a determinati prodotti di acciaio, nel trimestre finale può essere utilizzato il contingente di altri Paesi per la parte residua non assegnata o parzialmente assegnata. In tali casi l’ufficio locale deve inserire manualmente la nuova richiesta con il relativo numero d’ordine nella stessa giornata e possibilmente entro le ore 14.00, poiché la Commissione valida queste richieste intorno alle ore 14.00 dei giorni feriali.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliregimi doganalicontenziosogaranzie doganaliorigine delle merci

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