Circolare ADM n. 30/2025
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci – art. 73 del reg.(UE) 952/2013 (CDU). Sostituzione circolare n. 5/D/201
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna integralmente le istruzioni operative per ottenere e gestire l’autorizzazione alla semplificazione ex art. 73 del CDU, relativa alla determinazione di importi che concorrono al valore in dogana e che non sono quantificabili al momento di accettazione della dichiarazione. Vengono ribadite le condizioni oggettive e soggettive, disciplinato il procedimento telematico tramite CDS/CDMS, chiariti i documenti da allegare e definiti i passaggi istruttori, decisori e di monitoraggio annuale. Sono inoltre illustrati gli effetti di annullamento, revoca, modifica, sospensione e riesame dell’autorizzazione, nonché la decorrenza della nuova disciplina che sostituisce la circolare 5/D/2017 dal 1° dicembre 2025.
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci ex art. 73 CDU e sostituzione della circolare 5/D/2017
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci ex art. 73 CDU
La circolare aggiorna la disciplina amministrativa della semplificazione del valore in dogana prevista dall’art. 73 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), sostituendo integralmente la circolare 5/D/2017. L’intervento tiene conto dell’evoluzione del sistema unionale delle decisioni doganali (CDS/CDMS), delle successive versioni del sistema e degli orientamenti della Commissione europea in materia di value simplification.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
L’istituto consente all’autorità doganale, in alternativa alla dichiarazione semplificata ex art. 166 CDU, di autorizzare la determinazione di importi che concorrono al valore in dogana ma che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale. La semplificazione:
- è concessa su istanza di parte;
- può riguardare gli importi da includere nel valore in dogana ai sensi dell’art. 70, par. 2, CDU, nonché gli elementi da aggiungere o sottrarre ai sensi degli artt. 71 e 72 CDU;
- è ammessa solo per il regime dell’importazione;
- presuppone che il valore in dogana sia determinato con il metodo del valore di transazione di cui all’art. 70 CDU.
La finalità è duplice: consentire all’operatore di determinare con certezza elementi del valore non ancora conoscibili all’importazione ed evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata, con conseguente migliore tutela della corretta riscossione dei diritti doganali e delle risorse proprie.
Condizioni oggettive per la semplificazione
L’art. 71 RD richiede il soddisfacimento di due condizioni oggettive.
Sproporzione dei costi amministrativi
La prima condizione ricorre quando l’utilizzo della dichiarazione semplificata comporterebbe costi amministrativi sproporzionati. La circolare chiarisce che tali costi derivano dall’obbligo per imprese, amministrazioni o cittadini di fornire informazioni alle autorità pubbliche o a terzi. È indicativo, in tal senso, il caso in cui l’autorizzazione alla dichiarazione semplificata imponga la produzione ripetitiva di un set di informazioni o documenti per ogni singola dichiarazione.
In tale situazione, solo per il regime dell’importazione, l’art. 73 CDU consente di ricorrere a una forfettizzazione non solo di alcuni elementi del valore, ma della stessa base del valore di transazione.
Assenza di differenza significativa rispetto al valore ordinario
La seconda condizione sussiste quando, sulla base di dati oggettivi e quantificabili forniti dal richiedente, si può presumere che il valore determinato mediante semplificazione non differirà in modo sostanziale da quello determinato senza autorizzazione. Rimane fermo che gli importi oggetto della semplificazione non devono essere quantificabili al momento di accettazione della dichiarazione di importazione.
Condizioni soggettive richieste al richiedente
Le condizioni soggettive coincidono, nella sostanza, con gran parte dei requisiti previsti per lo status AEO e sono richiamate dalla circolare anche tramite rinvio alle istruzioni AEO più recenti.
In sintesi, il richiedente deve dimostrare:
- assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, nonché assenza di reati gravi connessi all’attività economica;
- sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati e idoneo a facilitare i controlli doganali mediante audit;
- organizzazione amministrativa adeguata alla tipologia e dimensione dell’impresa, con sistema di controllo interno capace di individuare transazioni illegali o irregolari.
Per il requisito contabile, la circolare precisa che possono essere valorizzati contratti di vendita, accordi di licenza, polizze assicurative e dati storici relativi a valori di transazione già accettati, purché riferiti a merci identiche o simili e coerenti con la contabilità dell’operatore.
Presentazione della domanda tramite CDS
Dal 2 ottobre 2017 le domande di autorizzazione ex art. 5 Reg. (UE) 2017/2089 devono essere presentate tramite il sistema elettronico CDS. Il sistema si articola in:
- Trader Portal, utilizzato dall’operatore per presentare la domanda, integrare informazioni e ricevere notifiche;
- CDMS, utilizzato dall’autorità doganale per la gestione istruttoria e le comunicazioni.
La domanda CVA deve essere compilata con i dati richiesti dall’allegato A, titolo V, del Reg. delegato (UE) 2015/2446, e in particolare deve contenere:
- dati di intestazione con EORI e denominazione del richiedente;
- informazioni sul richiedente, inclusa la PEC, raccomandata per la notifica ufficiale;
- eventuale rappresentante diretto;
- referente per la domanda;
- responsabile delle questioni doganali;
- soggetto responsabile della società o del controllo di gestione;
- autorità doganale competente, indicata nella Direzione Dogane di Roma;
- tipo di domanda/decisione CVA;
- consenso alla pubblicazione;
- validità geografica della decisione;
- eventuale data di inizio validità;
- allegati.
Tra gli allegati obbligatori figurano:
- documento di identità del richiedente;
- relazione dettagliata con il metodo di calcolo proposto;
- file Excel con i dati del valore oggetto di semplificazione, la formula di calcolo, l’Incoterms e la valuta;
- ulteriore documentazione utile a supporto, inclusi eventuali contratti o accordi in caso di royalties, diritti di licenza o altri elementi del valore.
Oggetto della semplificazione e formula di calcolo
L’operatore deve indicare con precisione l’oggetto della semplificazione, specificando se riguarda:
- pagamenti che costituiscono il valore di transazione ex art. 70, par. 2, CDU;
- elementi da aggiungere al valore ex art. 71, par. 1, CDU;
- elementi da sottrarre dal valore di transazione ex art. 72 CDU.
Nella richiesta deve essere sempre indicato il valore degli importi oggetto di semplificazione e il metodo o la formula proposta per determinarli. La scelta deve essere motivata sulla base di dati e documenti oggettivi, come contratti di vendita, contratti di trasporto, polizze assicurative, accordi di licenza o dichiarazioni doganali riferite a un periodo precedente la domanda.
Istruttoria: registrazione, accettazione e controlli
Con l’invio dell’istanza nel CDS la domanda risulta registrata. Entro 30 giorni l’Ufficio Origine e valore verifica la completezza della domanda ai sensi dell’art. 11 RD.
Se la domanda è completa, viene accettata con effetto dal giorno dell’invio. Se mancano elementi necessari, l’Ufficio richiede integrazioni entro un termine congruo non superiore a 30 giorni; in tal caso, il termine di 120 giorni per la decisione decorre dal ricevimento delle informazioni integrative. Se l’operatore non integra entro il termine richiesto, l’istanza si considera non accettata.
Dopo l’accettazione, l’Ufficio Origine e valore richiede all’Ufficio locale ADM territorialmente competente lo svolgimento dei controlli istruttori, che devono concludersi entro 60 giorni. La competenza si determina, in via prioritaria, in base al luogo in cui è tenuta o accessibile la contabilità principale a fini doganali e in cui si svolgerà almeno una parte delle attività oggetto della decisione; in subordine, secondo l’art. 12 RD, in base al luogo in cui sono tenuti o accessibili scritture e documenti rilevanti.
L’Ufficio locale ADM:
- acquisisce i certificati relativi a carichi pendenti e casellario giudiziale;
- verifica l’assenza di violazioni gravi o ripetute;
- valuta il sistema contabile e la sua capacità di ricostruire cronologicamente i flussi economici;
- verifica l’organizzazione amministrativa;
- controlla i documenti allegati, inclusi i valori riferiti all’ultimo anno di dichiarazioni doganali e la documentazione a supporto del calcolo.
Al termine, l’Ufficio locale redige una relazione finale con parere sul possesso dei requisiti, da trasmettere alla Direzione Dogane – Ufficio Origine e valore.
Decisione, notifica e termini di rilascio
La decisione finale è adottata dal Direttore/Direttrice della Direzione Dogane entro 120 giorni dall’accettazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 22, par. 3, CDU. Per i soggetti AEO l’Amministrazione si impegna a rilasciare l’autorizzazione entro 90 giorni, valorizzando il fatto che i principali requisiti sono già stati verificati in sede AEO.
La decisione è notificata tramite CDS, con attribuzione di un numero identificativo autonomo rispetto alla domanda, e con comunicazione via PEC contenente gli elementi essenziali del provvedimento e le informazioni utili al monitoraggio annuale.
La circolare ricorda che l’autorizzazione non limita i poteri di verifica in sede di importazione o di controllo a posteriori, e che il titolare deve rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, utilizzando la semplificazione solo per le operazioni contemplate e informando senza indugio l’Ufficio Origine e valore di ogni elemento sopravvenuto rilevante.
Mancato accoglimento e tutela procedimentale
Se l’istanza non può essere accolta, l’Ufficio Origine e valore comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 22, par. 6, CDU. Il richiedente può presentare osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in applicazione dell’art. 8 RD.
Avverso il provvedimento del Direttore Dogane è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Durata dell’autorizzazione e monitoraggio annuale
La decisione di semplificazione del valore è valida senza limiti di tempo, in coerenza con l’art. 22, par. 5, CDU. La circolare dispone inoltre l’adeguamento, entro il 31 dicembre 2025, delle autorizzazioni già rilasciate nel sistema CDS, con comunicazione via PEC agli operatori interessati.
Nonostante l’assenza di un termine finale, l’autorizzazione deve essere oggetto di monitoraggio annuale per verificarne l’attualità alla data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. L’Ufficio Origine e valore notifica l’avvio del monitoraggio e richiede dati aggiornati sulla formula o sul metodo di calcolo, oltre a ogni elemento utile a dimostrare la permanenza delle condizioni oggettive e soggettive.
Ricevute le informazioni, l’Ufficio avvia l’istruttoria con gli Uffici locali competenti e conclude il monitoraggio con notifica via PEC dell’eventuale aggiornamento della decisione.
Annullamento, revoca, modifica e sospensione
L’autorizzazione può essere annullata solo in presenza congiunta delle condizioni dell’art. 27 CDU: informazioni inesatte o incomplete, conoscenza o ragionevole conoscibilità dell’inesattezza da parte del destinatario, e diversa decisione ove i dati fossero stati corretti. L’annullamento ha effetto ex tunc e comporta la necessità di riesaminare le dichiarazioni effettuate sulla base dell’autorizzazione annullata, con eventuale riliquidazione del valore e dell’obbligazione doganale.
La revoca o modifica, ai sensi dell’art. 28 CDU, operano invece ex nunc e si applicano quando una delle condizioni non è più soddisfatta o su richiesta del destinatario. In casi eccezionali, per tutelare gli interessi legittimi del destinatario, gli effetti possono essere differiti fino a un anno.
La sospensione può essere disposta, in base all’art. 23, par. 4, lett. b), CDU e all’art. 16 RD, quando:
- vi sono motivi sufficienti per annullare, revocare o modificare ma mancano elementi per decidere;
- le condizioni o gli obblighi non sono soddisfatti ma occorre tempo per regolarizzare;
- è il titolare stesso a chiederla per temporanea incapacità di rispettare le condizioni.
Riesame della decisione e assetto finale
L’autorità doganale procede a riesame quando intervengono modifiche normative dell’Unione, quando ciò sia necessario a seguito del monitoraggio annuale o quando emergano informazioni sopravvenute del titolare che incidano sul mantenimento o sul contenuto dell’autorizzazione. All’esito del riesame, la semplificazione può essere sospesa, annullata, revocata o modificata.
I provvedimenti di annullamento, revoca, modifica, sospensione e riesame sono adottati dal Direttore Dogane, mentre l’Ufficio Origine e valore resta l’unità responsabile del procedimento. La nuova disciplina si applica dal 1° dicembre 2025 e sostituisce integralmente la precedente circolare 5/D/2017.
Punti principali
Ambito e finalità della semplificazione
L’istituto consente, solo per l’importazione e in presenza di specifiche condizioni, di autorizzare la determinazione anticipata e forfettizzata degli importi che fanno parte del valore in dogana e che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione. La semplificazione può riguardare sia gli elementi da includere nel valore ai sensi dell’art. 70, par. 2, CDU, sia gli elementi da aggiungere o sottrarre ai sensi degli artt. 71 e 72 CDU, ed è alternativa all’uso della dichiarazione semplificata di cui all’art. 166 CDU.
Condizioni oggettive e soggettive per l’autorizzazione
Le condizioni oggettive richieste dall’art. 71 RD sono: sproporzione dei costi amministrativi derivanti dall’uso della dichiarazione semplificata e assenza di differenza significativa tra valore semplificato e valore determinato senza autorizzazione. Le condizioni soggettive coincidono in sostanza con quelle AEO: assenza di violazioni gravi o ripetute e di reati gravi, sistema contabile adeguato e controllabile, organizzazione amministrativa idonea con controlli interni in grado di individuare operazioni irregolari.
Domanda telematica e contenuti obbligatori
Le istanze devono essere presentate tramite il sistema CDS, composto da Trader Portal e CDMS. La domanda richiede la compilazione dei dati del richiedente, dell’eventuale rappresentante diretto, dei referenti interni, dell’autorità competente, della validità geografica e degli allegati. Sono obbligatori documento di identità, relazione sul metodo di calcolo, file Excel con dati e formula, e ogni documentazione utile, inclusi eventuali contratti o accordi rilevanti come quelli sulle royalties.
Iter istruttorio, decisione e tempi
L’Ufficio Origine e valore verifica la completezza entro 30 giorni; in caso di integrazioni richieste, il termine per la decisione decorre dal ricevimento delle informazioni aggiuntive. Dopo l’accettazione, l’Ufficio locale ADM svolge l’istruttoria entro 60 giorni, verificando requisiti, documentazione e precedenti penali/fiscali. La decisione è adottata entro 120 giorni dall’accettazione dell’istanza; per gli AEO il termine operativo indicato è di 90 giorni.
Gestione successiva dell’autorizzazione
L’autorizzazione è, in linea generale, senza limiti di durata, ma è soggetta a monitoraggio annuale per verificare l’attualità del valore autorizzato e la permanenza dei requisiti. Sono disciplinati gli istituti di annullamento ex tunc, revoca o modifica ex nunc, sospensione e riesame, con competenza decisionale del Direttore Dogane e supporto istruttorio dell’Ufficio Origine e valore.
Come è indicizzato
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