Circolare ADM n. 35/2025
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modifiche introdotte dall’art. 16 del d.lgs. 192/2025 alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, in particolare agli artt. 96, 112 e 118 del d.lgs. 141/2024. Il focus è sulla revisione della disciplina della confisca delle merci di contrabbando, ora esclusa in caso di integrale pagamento dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese, salvo i casi di merci vietate o di confisca disposta dall’autorità giudiziaria. La circolare coordina inoltre la nuova disciplina con l’estinzione del reato per i delitti di contrabbando puniti con la sola multa e chiarisce l’efficacia temporale delle novità anche sui procedimenti pendenti.
Modifiche alla disciplina doganale su confisca, contrabbando ed estinzione del reato ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 192/2025
Modifiche alla disciplina doganale in materia di confisca, contrabbando ed estinzione del reato
La circolare commenta l’art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che interviene sulle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui al d.lgs. 141/2024. Le modifiche riguardano soprattutto la disciplina della confisca delle merci di contrabbando e il coordinamento con l’estinzione del reato per alcune ipotesi di contrabbando punite con la sola multa, con l’obiettivo di rendere il sistema coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor rei.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
L’intervento normativo è collocato nell’ambito della legge delega n. 111/2023 e dei successivi decreti correttivi e integrativi. La circolare evidenzia che la riforma recepisce, in chiave più ampia, gli approdi della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025, che aveva ritenuto sproporzionato il cumulo automatico tra recupero del tributo, sanzione pecuniaria e confisca quando il contribuente avesse integralmente sanato la violazione.
In particolare, viene richiamato il precedente assetto in materia di IVA all’importazione, rispetto al quale ADM aveva già fornito chiarimenti con la circolare n. 18/2025. La nuova disciplina estende il medesimo approccio all’intera materia dei diritti di confine, quindi a IVA, dazi e loro combinazioni.
Articolo 118, comma 8: restituzione e riscatto delle merci
La principale innovazione riguarda la sostituzione del comma 8 dell’art. 118 delle DNC. La norma prevede che, salvo i casi di confisca disposta dall’autorità giudiziaria e purché non sia vietata la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci, i beni destinati alla confisca amministrativa siano restituiti al trasgressore previo pagamento:
- dei diritti di confine dovuti;
- degli interessi;
- delle sanzioni;
- delle spese sostenute per la gestione delle merci.
La restituzione deve avvenire nei termini che saranno fissati con apposito provvedimento dell’Agenzia.
Il secondo periodo della disposizione introduce, inoltre, la facoltà di riscatto delle merci già confiscate in via amministrativa. Anche in questo caso, il riscatto è subordinato alla richiesta del trasgressore e al ricorrere delle condizioni di legge, con obbligo di versare:
- il valore delle merci;
- i diritti di confine dovuti;
- gli interessi;
- le sanzioni;
- le spese di gestione.
Accertamento di maggiori diritti di confine e attività degli uffici
La circolare distingue le principali situazioni operative in caso di accertamento di maggiori diritti di confine, riferiti a IVA, dazi o a entrambi.
Merce sotto vigilanza doganale
Se la merce è ancora sotto vigilanza doganale, l’ufficio non dispone il sequestro e può procedere allo svincolo qualora il contravventore abbia integralmente pagato i diritti dovuti, gli accessori, gli interessi e la sanzione, anche se versata tramite ravvedimento operoso. Per diritti e accessori resta sempre possibile la dilazione di pagamento.
Merce non sotto vigilanza doganale
Se la merce non è sotto vigilanza doganale, ad esempio nei casi di contrabbando ex art. 78 delle DNC o di revisione dell’accertamento, l’ufficio procede al sequestro e alla redazione del verbale di constatazione, garantendo il diritto di essere ascoltati. Se, anche dopo l’accertamento e la contestazione della sanzione, l’autore accetta l’esito del controllo e paga integralmente quanto dovuto, l’ufficio dispone il dissequestro. Anche qui, per i diritti e gli accessori, la dilazione resta possibile in presenza di dichiarazione doganale.
Mancato pagamento integrale
In assenza di integrale pagamento, l’ufficio deve attivarsi per assicurare la confisca secondo la normativa vigente.
Merci già confiscate
Se la confisca amministrativa è già intervenuta, l’ufficio può consentire, su richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci, sempre che non ricorrano i divieti relativi a fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione.
Articolo 96: confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando
L’art. 96, comma 7, viene coordinato con il nuovo art. 118, comma 8. La confisca amministrativa continua a essere la regola generale nei casi di contrabbando, salvo la fattispecie di cui all’art. 82 DNC e salve le ipotesi in cui operi l’esclusione prevista dal nuovo art. 118, comma 8.
La circolare ribadisce che la confisca non si applica quando il trasgressore abbia provveduto al pagamento integrale dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione. Restano comunque fermi:
- i casi di confisca disposta dall’autorità giudiziaria;
- i casi in cui le merci siano vietate, per le quali la confisca resta obbligatoria.
Il comma 9 viene corretto per eliminare un rinvio interno errato. Viene così chiarito che la confisca continua ad applicarsi ai mezzi di trasporto utilizzati per la violazione quando siano stati adattati allo stivaggio fraudolento o dotati di accorgimenti idonei ad aumentarne capacità di carico o autonomia, anche nell’ipotesi di dichiarazione infedele ex art. 79 DNC.
Articolo 112: estinzione del reato e cause di non punibilità
La modifica dell’art. 112, comma 1, riguarda i delitti di contrabbando punibili con la sola multa. L’autore della violazione può estinguere il reato pagando:
- i diritti di confine eventualmente dovuti;
- una somma determinata dall’Agenzia tra il 100% e il 200% dei diritti previsti per la violazione.
Il pagamento deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La circolare sottolinea che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvo i casi di merci vietate e fermo restando quanto disposto dall’art. 240, secondo comma, c.p.
Efficacia temporale e procedimenti pendenti
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 20 dicembre 2025. Tuttavia, trattandosi di norme sostanziali e di favore, esse si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data, purché i relativi procedimenti amministrativi non siano già definitivi.
La circolare richiama, a sostegno dell’applicazione retroattiva favorevole, i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa e il principio di legalità/favor rei.
Sostituzione della circolare n. 18/2025
La presente circolare annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 18/2025, che aveva disciplinato il precedente coordinamento tra IVA all’importazione, confisca e sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme delle nuove istruzioni presso gli uffici dipendenti.
Punti principali
Novità normative e finalità della riforma
L’art. 16 del d.lgs. 192/2025, entrato in vigore il 20 dicembre 2025, modifica gli artt. 96, 112 e 118 dell’allegato I al d.lgs. 141/2024. L’intervento è ricondotto alla delega della legge n. 111/2023 e mira ad adeguare la disciplina della confisca a criteri di proporzionalità e coerenza sistematica, evitando automatismi sanzionatori quando il debito tributario sia stato integralmente soddisfatto.
Nuovo art. 118, comma 8: restituzione e riscatto delle merci
La nuova formulazione prevede che, fuori dai casi di confisca disposta dall’autorità giudiziaria e purché non vi siano divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione, le merci destinate alla confisca amministrativa siano restituite al trasgressore previo pagamento dei diritti di confine, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di gestione, secondo termini fissati da un provvedimento ADM. È inoltre possibile, su richiesta del trasgressore e ove ne ricorrano le condizioni, il riscatto delle merci già confiscate, con pagamento del valore delle merci oltre agli stessi importi dovuti.
Coordinamento con l’art. 96, comma 7 e confisca amministrativa
L’art. 96, comma 7 viene adeguato per escludere la confisca amministrativa non solo nei casi di contrabbando in esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti ex art. 82, ma anche nei casi di integrale pagamento previsti dall’art. 118, comma 8. Restano fermi i casi di confisca obbligatoria quando le merci siano vietate o quando la confisca sia disposta dall’autorità giudiziaria. Il comma 9 viene corretto per rimuovere un rinvio errato e chiarire che la confisca dei mezzi di trasporto resta applicabile nei casi previsti, inclusa la dichiarazione infedele con mezzi adattati a stivaggio fraudolento o con accorgimenti che aumentano capacità o autonomia.
Estinzione del reato e cause di non punibilità ex art. 112
Per i delitti di contrabbando punibili con la sola multa, l’autore può estinguere il reato pagando i diritti di confine eventualmente dovuti e una somma determinata dall’Agenzia tra il 100% e il 200% dei diritti previsti, purché il pagamento avvenga prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. La norma ribadisce che l’estinzione del reato impedisce la confisca, salvi i casi di merci vietate e fermo quanto previsto dall’art. 240, secondo comma, c.p.
Applicazione ai procedimenti pendenti e successione delle leggi nel tempo
Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 20 dicembre 2025, ma, in quanto sostanziali e di favore, si applicano anche alle violazioni commesse prima di tale data se i procedimenti amministrativi non sono divenuti definitivi. La circolare richiama i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa e il favor rei, in raccordo con l’art. 3 del d.lgs. 472/1997 come sostituito dal d.lgs. 173/2024.
Sostituzione della circolare n. 18/2025
La presente circolare annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 18/2025, che aveva già fornito istruzioni in materia di confisca in relazione alla sola IVA all’importazione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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